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Procedimento d'ingiunzione

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Il procedimento d'ingiunzione, in diritto, indica un procedimento speciale previsto dagli ordinamenti giuridici dei vari Stati del mondo, con vari scopi e finalità.

Ad esempio può essere subordinato ad ottenere circa le pretese di un creditore oppure sanzionare i destinatari intimando a fare o non fare certe azioni.

Il procedimento ingiuntivo in Francia è detto "Injonction de payer", ed è una procedura per ottenere la soddisfaizone di crediti certi, liquidi ed esigibili, gestita tramite il tribunale competente (spesso il Tribunal de Commerce) su richiesta del creditore, che fornisce la prova del debito, senza però contraddittorio iniziale.

Se il giudice accetta la richiesta viene emesso un il decreto; in tal caso il debitore ha un mese per opporsi, aprendo un processo ordinario, altrimenti il decreto diventa esecutivo.

In Germania Il procedimento ingiuntivo è detto Mahnverfahren ed è regolato dagli artt. 688 e seguenti dello Zivilprozessordnung(ZPO), ovvero il codice di procedura civile tedesco, è una procedura semplificata e rapida per recuperare crediti in denaro certi ed esigibili, ottenendo un titolo esecutivo (Mahnbescheid), ma prevede una fase iniziale di decreto ingiuntivo (Mahnverfahren) e, se non c'è opposizione (Widerspruch), si può richiedere l'atto esecutivo (Vollstreckungsbescheid).

Tuttavia in caso di opposizione del debitore, la procedura si trasforma in giudizio ordinario con l'instaurazine di un processo.

Lo stesso argomento in dettaglio: Procedimento d'ingiunzione (ordinamento italiano).

Il procedimento d'ingiunzione in Italia è un procedimento speciale civile disciplinato dal codice di procedura civile, ed è finalizzato ad ottenere soddisfazione delle pretese creditorie. Può concludersi con un atto detto decreto ingiuntivo che costituisce titolo esecutivo.

Nel Regno Unito, il procedimento di ingiunzione è un provvedimento giudiziario per ordinare a qualcuno di fare o non fare qualcosa, con diversi tipi come le ingiunzioni di congelamento (freezing injunctions) per bloccare beni - spesso con un impegno dell'attore - e i provvedimenti cautelari (interim injunctions) provvisori, mentre per crediti pecuniari si adoperano procedure interne basate su prove documentali, spesso con fase di mediazione, soggette alle Civil Procedure Rules (CPR), con possibili sanzioni per oltraggio alla corte (contempt of court) in caso di violazione.

Stati Uniti d'America

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Negli USA non esiste una rpocedura di ingiunzione regolata a livello federale; ma generalemnte ogni Stato federato degli Stati Uniti ha proprie disposizioni; generalmente, ma si avvia una azione legale ordinaria (lawsuit) che include varie fasi culminando in una sentenza.

Unione Europea

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Il regolamento dell'Unione Europea 12 dicembre 2006, n. 1896 ha istitutito il "Procedimento Europeo d'ingiunzione di pagamento" (EPI), una procedura uniforme e semplificata per recuperare crediti pecuniari transfrontalieri (non contestati) in modo più rapido, economico e con riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (tranne la Danimarca).

Si caratterizza per:

  • Il procedimento si svolge con l'utilizzo di modulistiche standardizzate.
  • L'ingiunzione è un titolo esecutivo, che non necessita di dichiarazione di esecutività, e deve essere riconosciuto in ogni Stato membro.
  • Il giudice emette il decreto «sulla base delle mere informazioni fornite dal ricorrente, non verificate». Pertanto, non sono previsti requisiti di prova scritta e certa, che il giudice deve apprezzare prima di emettere un decreto ingiuntivo;
  • «Crediti pecuniari in causa devono essere liquidi ed esigibili alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento europea viene introdotta»: non è previsto che il credito debba essere certo e accertabile, resta il solo requisito dell'esigibilità.
  • È fissato un termine obiettivo non perentorio di 30 giorni per la durata del procedimento di ingiunzione. Il termine per l'opposizione è ridotto da 40 a 30 giorni.
  • È introdotta la notifica senza prova di ricevimento: nella cassetta postale, o con raccomandata a mano nel domicilio o locali commerciali, anche a un convivente o dipendente.
  • Il convenuto non è tenuto a motivare l'opposizione al decreto ingiuntivo.
  • L'opposizione sospende l'esecutività, senza eccezione per i crediti per i quali il diritto dello Stato membro deroga questa prassi (in Italia, per i crediti condominiali).

Voci correlate

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