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Piano dell'offerta formativa

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Il piano dell'offerta formativa (POF), dal 2015 piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), è un atto previsto dalla legge italiana con cui ciascuna scuola di ogni ordine e grado presenta le proprie specifiche scelte formative.

Venne istituito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59[1] il relativo regolamento venne emanato D.P.R 8 marzo 1999, n. 275; ulteriori modifiche sono state apportate durante il governo Renzi con la legge 13 luglio 2015, n. 107.[2][3] È consultabile nello spazio di ciascuna scuola, accessibile dal portale del Ministero dell'Istruzione "Scuola in chiaro".[4] Il documento esplicita le finalità educative, gli obiettivi generali e le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, oltre a indicare il fabbisogno di personale e le attività di formazione.

Sinossi generale

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Il P.T.O.F., espressione dell'autonomia della scuola, "nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale"[5] esplicita le finalità educative, gli obiettivi generali e le attività didattiche, curricolari, extracurricolari ed educative, con le risorse previste per realizzarle, finalizzate al successo formativo degli studenti. [6] Esso costituisce un "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche" nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , che nell'art. 3 ne dettaglia le caratteristiche. Il documento contiene specifiche scelte didattico-pedagogiche, organizzative e gestionali, in base alle caratteristiche sociali, culturali, scolastiche e demografiche del contesto di appartenenza, tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa del territorio.[7] Le progettualità espresse si caratterizzano per la flessibilità didattica e organizzativa, al fine di adattare l'offerta ai bisogni degli studenti, valorizzando la professionalità degli insegnanti e le loro scelte metodologiche.

Per la sua redazione il dirigente scolastico "attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio"[8]; raccoglie inoltre le proposte e i pareri delle famiglie e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti[9].

Nel P.T.O.F. sono inoltre indicate le attività di formazione rivolte al personale amministrativo e il fabbisogno dei posti relativo a docenti e personale amministrativo.

Ai sensi della legge 107/2015, all'art. 1, commi 12-17, oltre alla predisposizione non più annuale, ma per un triennio del piano, nonostante sia rivedibile annualmente[10], sono state apportate modifiche all'art. 3 del D.P.R. 275/1999, quali:

a) l'inserimento di informazioni circa:

  • la programmazione della formazione del personale;
  • la definizione delle risorse;
  • il fabbisogno dei posti del personale;
  • la verifica del rispetto del limite dell'organico assegnato da parte dell'ufficio scolastico regionale;
  • il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali;
  • i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

b) l'esplicitazione delle azioni mirate ad assicurare "l'attuazione dei principi di pari opportunità";

c) la pubblicizzazione del P.T.O.F. "anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie".

Correlate al piano possono esserci poi le "funzioni strumentali" (disciplinate dal CCNL) consistenti in incarichi che possono essere conferiti ad uno o più docenti al fine di coordinare ed attuare il POF medesimo. Il loro conferimento è deliberato dal collegio dei docenti; il compenso relativo è determinato nella contrattazione decentrata d'istituto. [11]

Gli ambiti didattico-organizzativi

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Il P.T.O.F., in un'ottica formativa, indica quali elementi distintivi dell'autonomia scolastica :

  • la possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie
  • discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo
  • raggruppamenti di discipline in ambiti disciplinari
  • azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate
  • l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
  • l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
  • modalità e criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
  • organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica
  • azioni di rete
  • progetti di ricerca e sperimentazione

Il monitoraggio

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È anche piano di monitoraggio nei confronti del lavoro svolto da studenti e insegnanti. La legge n. 59/1897 (di impone un regolare e metodico controllo da parte dei dirigenti scolastici nei confronti dei professori tramite questionari on-line e riunioni collegiali periodiche.

  1. ↑ LEGGE 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 21., su gazzettaufficiale.it.
  2. ↑ LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, art. 1, commi 5, 12-17., su gazzettaufficiale.it.
  3. ↑ D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 3. tale articolo è stato successivamente modificato dalla L. 107/2017, ai commi sopra citati., su archivio.pubblica.istruzione.it. URL consultato il 20 giugno 2022 (archiviato dall'url originale il 9 agosto 2022).
  4. ↑ Portale del Ministero dell'Istruzione Scuola in Chiaro, su cercalatuascuola.istruzione.it.
  5. ↑ legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 21. comma 7.
  6. ↑ D.P.R. 275/1999, art. 1, comma 2.
  7. ↑ D.P.R. 275/1999, art. 3, comma 2.
  8. ↑ D.P.R. 275/1999, art. 3, comma 4.
  9. ↑ D.P.R. 275/1999, art. 3, comma 3; L. 107/2015, art. 1, comma 5.
  10. ↑ L. 107/2015, art. 1, comma 12., su gazzettaufficiale.it.
  11. ↑ Lucio Ficara, Funzioni strumentali, è il Collegio dei docenti a deliberare la loro identificazione. I compensi sono decisi in contrattazione di Istituto, su tecnicadellascuola.it, 1º agosto 2024.
  • D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  • Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Voci correlate

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