Originalismo

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L'originalismo, in diritto, è una particolare corrente interpretativa che è, al contrario delle esperienze europee[1], diffusa nella dottrina costituzionalistica nordamericana: verte sull'assunto secondo cui l'interprete dovrebbe attenersi fedelmente alla lettera del testo originale della Costituzione.

Descrizione[modifica | modifica wikitesto]

L'approccio originalista si propone di privilegiare, nell'interpretare la Costituzione, le possibilità che più si avvicinano al suo obbiettivo e suo "ragionevole" significato originario (original meaning)[2] ovvero, all'intenzione storica dei padri costituenti (original intent)[3].

Una parte della dottrina ne giustifica l'utilizzo riconducendolo alla ratio della sovranità popolare ovvero al principio della certezza del diritto. "La dottrina dell'interpretazione costituzionale aderente al puro e semplice significato del testo, al momento della sua fattura (testualismo) o secondo l'intento dei fondatori (intenzionalismo)" ha sempre come "bestia nera è la costituzione vivente, sensibile alle esigenze costituzionali del tempo che muta. Gli argomenti contro la «costituzione vivente» sono incentrati sui pericoli della giurisprudenza creativa, cioè dell'interpretazione evolutiva"[4].

Conseguenze[modifica | modifica wikitesto]

In conformità con la tesi originalista è stato presentato al Congresso degli Stati Uniti d'America il “Constitution restoration act” del 3 marzo 2005, che non è però mai stato approvato[5]. L'iniziativa legislativa "ha suscitato un vivace dibattito dottrinario"[6].

Più in generale, l'originalismo è tra le cause di una certa dialettica[7] tra la Giurisdizione ed il Congresso[8], soprattutto in ordine all'utilizzo del diritto straniero nelle motivazioni delle sentenze[9].

Critiche[modifica | modifica wikitesto]

Questo metodo presenta però una contraddizione, spesso rimarcata dalla scuola evoluzionista (che gli si oppone anche all'interno della Corte suprema degli Stati Uniti d'America[10]): pur volendo ammettere di poter individuare, dalla prospettiva storica, un univoco e condiviso significato oggettivo di alcuni sintagmi presenti nella Costituzione, spesso è alquanto difficile ricavare l'esistenza di principi, teorie o nozioni che siano chiare. In sintesi l'originalismo necessita ogni qual volta ve ne si fa ricorso di ideare, e quindi paradossalmente di creare[11], una dottrina del tutto coerente.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Mastromartino Fabrizio, SULL'INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DELLA COSTITUZIONE (NOTE IN MARGINE A UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SPAGNOLO IN TEMA DI MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO), Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2013, pag. 1551, fasc. 4, ricorda che per il "alla costruzione della cultura giuridica, qui intesa come impresa interpretativa dell'ordinamento costituzionale, contribuisce pertanto, a giudizio del Tribunale, anche «l'osservazione della realtà sociale giuridicamente rilevante», non solo «l'interpretazione letterale, sistematica o originalista dei testi giuridici»".
  2. ^ "Distinguendosi da Bork, che propende per la ricostruzione del significato originario nell'interpretazione degli autori del prodotto normativo, Scalia ritiene invece che si debba avere riguardo al senso che il pubblico avrebbe attribuito alla legge o alla Costituzione nella fase storica in cui i testi normativi sono stati adottati, tenendo conto inoltre di eventuali modificazioni intervenute in epoche successive. Il suo testualismo deve insomma venire integrato da una sorta di “public meaning” del dato normativo, asseritamente più obiettivo delle intenzioni soggettive degli autori di esso, oltretutto spesso controverse e difficilmente ricostruibili " (Ferrari Giuseppe Franco, NINO SCALIA: ANALISI GIURISPRUDENZIALE DEL PENSIERO DI UN GIUDICE CONSERVATORE, Giurisprudenza Costituzionale 2016, pag. 1191, fasc. 3).
  3. ^ P. Insolera Da Scalia a Gorsuch: giudici originalisti e limiti costituzionali al punire nell'interpretazione passata e presente e futura della Corte suprema statunitense, Diritticomparati.it, 23 gennaio 2018 Archiviato il 24 gennaio 2018 in Internet Archive..
  4. ^ Gustavo Zagrebelsky, CORTI COSTITUZIONALI E DIRITTI UNIVERSALI, Riv. trim. dir. pubbl. 2006, pag. 297, fasc. 2, che così sunteggia gli argomenti espressi da Robert Bork, Coercing Virtue. The Worldwide Rule of Judges, Washington, DC, 2003, trad. it. Il giudice sovrano, Macerata, 2006: "Staccarsi dalle origini - si dice - significa aumentare la discrezionalità; discrezionalità equivale a politicità; la politicità è incompatibile col carattere giudiziario della giustizia costituzionale e offende la separazione dei poteri a danno del legislativo; l'offesa alla separazione dei poteri, a sua volta, mina la legittimità della giustizia costituzionale. Non solo per mantenere la separazione dei poteri; non solo per preservare il carattere giudiziario della giustizia costituzionale ma anche per salvaguardarne la ragione di legittimità, occorrerebbe dunque respingere la dottrina della Costituzione vivente, ancorché si sia imposta con la forza del fatto nella pratica delle Corti".
  5. ^ S.520.IS: “In interpreting and applying the Constitution of the United States, a court of the United States may not rely upon any constitution, law, administrative rule, Executive order, directive, policy, judicial decision, or any other action of any foreign state or international organization or agency, other than English constitutional and common law up to the time of the adoption of the Constitution of the United States” (sec. 201).
  6. ^ PIERGIUSEPPE OTRANTO, NOTE MINIME SULLA RISCRITTURA DEL RAPPORTO LIBERTÀ-AUTORITÀ NEL DIALOGO TRA LE CORTI, Riv. it. dir. pubbl. comunit., fasc.3-4, 2013, pag. 719.
  7. ^ Glidden, William B. 2015. The Supreme Court Versus Congress : Disrupting the Balance of Power, 1789-2014. Santa Barbara, California: Praeger, 2015.
  8. ^ Giampiero Buonomo, Scontro politica-giustizia modello Usa: tutte le spine della Corte suprema nel mirino dei parlamentari, in Diritto e giustizia online, quotidiano del 02/08/2005.
  9. ^ Knowles, H.J. "Roberts, Christopher. Foreign law?: Congress v. the Supreme Court, CHOICE: Current Reviews for Academic Libraries, 2015, 1749; D.T. Hutt-L. K. Parshall, Divergent Views on the Use of International and Foreign Law: Congress and the Executive Versus the Court, in Ohio Northern University Law Rev., 113, 138 (2007); J. Waldron, Foreign Law and the Modern Ius Gentium, 119 Harv. L. Rev., 129 (2005).
  10. ^ Per A. Sandulli, Il dialogo tra le Corti e il ruolo della Corte di Giustizia europea, in Aa.Vv., I poteri e i diritti: incontri sulla frontiera, (a cura di G. De Giorgi Cezzi-P. L. Portaluri-V. Tondi della Mura-F. Vetrò), Napoli, 2011, 244 “si avverte (...) una distonia tra le due anime della Corte Suprema americana. Sta di fatto che, oggi, gli Stati Uniti costituiscono un esempio di chiusura rispetto alle esperienze giuridiche di altri ordinamenti”.
  11. ^ Gustavo Zagrebelsky, CORTI COSTITUZIONALI E DIRITTI UNIVERSALI, Riv. trim. dir. pubbl. 2006, pag. 297, fasc. 2: "Nella pratica, posizioni originaliste vengono in effetti sostenute (ad esempio, col richiamo ai «lavori preparatori»), ma ciò è solo una retorica argomentativa tra le altre, per sostenere questa o quella interpretazione della Costituzione, conformemente all'aspettativa non del mondo che fu, ma del mondo di oggi, secondo la visione dell'interprete".

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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