Obbligazione (diritto)

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L'obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Obbligazioni del diritto romano.
(LA)

«Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae secundum iura nostrae civitatis»

(IT)

«L'obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all'adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato»

(Istituzioni di Giustiniano (I. 3,13 Pr))

L'istituto dell'obbligazione risale al diritto romano; il termine deriva dal latino obligatio, a sua volta riconducibile alla preposizione ob (verso) e al verbo ligare (legare). È ancora citata la definizione contenuta nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, secondo la quale: «Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura» (l'obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all'adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato). Il termine latino vinculum evidenzia il legame che si crea nel rapporto tra due o più soggetti, infatti l'espressione veniva utilizzata per indicare una legatura fatta con la corda per avvolgere un oggetto.

Secondo Gaio tre erano le fonti delle obbligazioni, ossia gli atti o fatti giuridici idonei, secondo l'ordinamento, a costituire il rapporto giuridico obbligatorio: contratto, illecito civile e gli altri fatti previsti dalla legge («obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quondam iure ex varii causarum figuris»)[1]. A questa tripartizione le Institutiones di Giustiniano sostituirono la quadripartizione tra contratto, quasi contratto, delitto (nel senso di illecito civile) e quasi delitto.

Recepito nel Codice Napoleonico del 1804 e successivamente dai codici civili dei paesi di civil law, tra i quali quelli italiani del 1865 e del 1942, l'istituto dell'obbligazione era disciplinato essenzialmente come modo di trasferimento della proprietà. Successivamente, in seguito allo sviluppo industriale, divenuto causa prima della mobilizzazione della ricchezza, l'obbligazione emerse nella sua nuova configurazione di mezzo preferenziale per l'esplicazione dell'attività economica.

A differenza dei sistemi giuridici di civil law, dove il concetto di obbligazione ha un ruolo molto importante, quelli di common law non ne hanno mai fatto uso (il termine inglese obligation indica, infatti, genericamente l'obbligo).

Caratteristiche[modifica | modifica wikitesto]

Elementi fondamentali[modifica | modifica wikitesto]

In tale rapporto giuridico si possono individuare i seguenti elementi:

  • i soggetti, ossia il debitore e il creditore;
  • il contenuto, rappresentato dal diritto (un diritto relativo) del creditore nei confronti del debitore (credito) e dal correlativo obbligo del debitore nei confronti del creditore (debito);
  • l'oggetto, ossia la prestazione, un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare).

Poiché correntemente si tende a limitare l'uso del termine debito agli obblighi che hanno per oggetto una somma di denaro, il termine obbligazione viene anche utilizzato per designare l'obbligo che costituisce il contenuto del rapporto obbligatorio.

Struttura dell'istituto[modifica | modifica wikitesto]

L'obbligazione rileva per i caratteri di relazionalità e necessaria cooperazione dei soggetti coinvolti. La ratio sottesa all'istituto è che si ricorra allo stesso quando, avendosi la necessità di realizzare un interesse, questo non è realizzabile se non con la collaborazione di un altro soggetto. Di qui i caratteri di mediatezza e relatività dell'obbligazione, contrapposti ai caratteri di immediatezza e assolutezza tipici dei diritti reali.

Per il suo carattere di mediatezza l'obbligazione integra sempre e soltanto un rapporto relativo tra due o più soggetti, rilevando in relazione ai soggetti terzi non coinvolti nell'obbligazione esclusivamente come obbligo di astenersi dal turbarne il regolare svolgimento.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ A dire il vero la frase compare nelle Res cottidianae, un'opera attribuita a Gaio ma da molti ritenuta apocrifa. Nelle Institutiones Gaio espone, invece, la bipartizione tra contratto e delitto.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • U. Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto civile, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, Milano, 1991 (ISBN:8814030138)
  • P. Fava, Le obbligazioni, Milano, Giuffrè, 2009
  • Di Majo, Delle obbligazioni in generale, 1988
  • Giorgianni, L'obbligazione, Milano, 1951
  • Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953
  • Luzzato, Le obbligazioni nel diritto italiano, Utet, Torino, 1950
  • Emilio Betti, Teoria generale delle obbligazioni, Giuffrè editore, Milano, 1954.
  • Bianca, Diritto civile, vol. IV L'obbligazione, Giuffrè editore, Milano, 1990
  • F. Bocchini, E. Quadri, Diritto privato, Giappichelli, Torino, 2006

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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