Notifica

La notifica (o notificazione), nel diritto, è un atto giuridico con cui si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento. È molto utilizzata ad esempio nel diritto processuale.[1]
Il termine deriva dal latino notum facere, "rendere noto", ossia il risultato dell'attività di notificazione.[2]
Nel mondo[modifica | modifica wikitesto]
L'istituto in oggetto presenta notevoli differenze da un ordinamento all'altro e fra ordinamenti nazionali differenti, per un approfondimento specifico si vedano le voci di seguito riportate.
Italia[modifica | modifica wikitesto]
L'art. 136 del codice di procedura civile italiano definisce alcuni elementi essenziali, la cui mancanza comporta la nullità insanabile dell'atto:
- l'istanza di parte o del difensore munito di procura, o la richiesta del PM o del cancelliere,
- il soggetto che la consegna, ovvero l'ufficiale giudiziario,
- la relazione di notifica [3]
La notifica può riguardare persone fisiche o persone giuridiche. Nel primo caso può essere consegnata o direttamente nelle mani del destinatario [4], oppure qualora esso non sia reperibile, la notifica può essere consegnata ad una persona di famiglia, all'addetto alla casa o all'ufficio, al portiere, ad un vicino, in tutti casi l'atto dev'essere sottoscritto in originale e successivamente l'ufficiale giudiziario deve spedire all'interessato un avviso, a mezzo raccomandata, della notifica. Qualora i soggetti sopra indicati si rifiutino di prendere la copia dell'atto, o qualora non sia possibile reperirli, l'ufficiale giudiziario dovrà affiggere alla porta della casa comunale l'avviso dell'avvenuto deposito. [5]
Nel caso di persone giuridiche, la notifica verrà effettuata presso la sede legale dell'azienda o presso il rappresentante o nelle mani di una persona eventualmente incaricata.
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ dizionari.corriere.it
- ^ Luigi Grilli, La procedura penale, CEDAM, 2010, p. 320.
- ^ È un atto pubblico, in cui l'ufficiale giudiziario inserisce tutti i dati del destinatario.
- ^ Che l'ufficiale giudiziario rintraccia in base alla residenza, dimora o domicilio dello stesso.
- ^ Sarà ancora suo compito spedire un altro avviso mediante raccomandata.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Cristiano Mandrioli, Diritto Processuale Civile, Torino, Giappichelli Editore. ISBN 88-348-0101-6.
- Girolamo Monteleone, Diritto Processuale Civile, Padova, CEDAM, III ed., 2004. ISBN 88-13-25219-6.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
- Avviso di ricevimento
- Diritto processuale
- Notifica (ordinamento civile italiano)
- Posta elettronica certificata
- Servizio postale
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Notifica, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.