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Montefalco Sagrantino

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Montefalco Sagrantino
Disciplinare DOCG
Un grappolo di Sagrantino
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Umbria
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Montefalco Sagrantino è la denominazione di origine controllata e garantita di un vino prodotto in provincia di Perugia.

Zona di produzione

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La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nel comune di Montefalco e in parte in quelli di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia.

Plinio il Vecchio parla di un'uva locale detta "Itriola", ma non si riferisce all'uva Sagrantino, originaria dall'Asia Minore e probabilmente portata nel XIV o XV secolo dai frati francescani.

La fonte più antica sulla coltivazione del Sagrantino a Montefalco risale al 1549 e consiste in un ordine di mosto da parte di un mercante di Trevi.[2].

Già nel 1575 risulta esistere un vigneto di uve Sagrantino, composto da quattro "pergole".[3].

«…salvis et reservatis pro dictis locatoribus in totum quattuor pergulis sagrantini existentibus in dictis petiis terrarum…»

Il giurista Bartolomeo Nuti, nell'agosto 1598, scrive: «Un altro modo di fare il vino rosso è in Foligno. Se metta in una botte, o carrato sagrantino, o, uva negra sgranata quanto pare un poco acciaccata et se riempia de mosto ciò che sia et se lassi così.» [1].

La versione secca del Sagrantino appare solamente nel 1925, quando a Montefalco nella mostra Regionale di Vini ed Olii la Cantina Scacciadiavoli presenta un "Sagrantino Asciutto".[1]

Nel secolo XXI rimane ancora il ricordo di quando ogni famiglia contadina coltivava qualche pianta di Sagrantino per produrre qualche bottiglia passito da bere alle festività; nei vigneti dei monasteri di Santa Chiara e di San Leonardo sono ancora coltivati vecchi vigneti di Sagrantino[1].

Tecniche di produzione

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Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento obbligatorio e l’appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell’ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione. Tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno e Spoleto che già dispongono della relativa autorizzazione

Nel caso della tipologia "Secco" con menzione "Vigna" non può essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.

Per la versione Passito viene ammessa, oltre all’appassimento naturale, la pratica del controllo dell’umidità. vietato il ricorso al riscaldamento.

la specificazione di tipologia "Secco" è facoltativa mentre è obbligatoria la specificazione di tipologia "Passito":

Le bottiglie devono essere di vetro scuro e chiuse con tappo in sughero.

La DOC è stata approvata con DPR 30.10.1979 G.U.108
La DOCG è stata riconosciuta con DM 05.11.1992 G.U. 269
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DM 20.06.2002 G.U. 158
  • DM 01.09.2009 G.U. 210
  • DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Il nome Sagrantino identifica il vitigno, ossia la denominazione di una varietà botanica e non una denominazione geografica protetta: di conseguenza, la varietà può essere coltivata e commercializzata con tale nome in qualsiasi parte del mondo.[4][5]

In quanto vitigno autoctono con forte identità locale, è talvolta richiamato nel dibattito sulla sovrapposizione tra nome varietale e nome del vino dello specifico territorio.[6][7]

Il tema è stato affrontato in Italia anche in occasione di misure di ridenominazione dei vitigni, adottate per chiarire in modo inequivocabile la separazione tra la varietà botanica e la denominazione territoriale protetta.[8]

Sagrantino secco

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Secco Vigna
uvaggio Sagrantino 100%
titolo alcolometrico minimo 13,00% 13,50% vol
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 26,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
resa massima di uva in vino 65%
invecchiamento 33 mesi, di cui almeno 12 in botti di rovere
affinamento in bottiglia 4 mesi

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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Sagrantino passito

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uvaggio Sagrantino 100%
titolo alcolometrico minimo 18,00% vol
zuccheri residui da 80 a 180 g/l.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 35,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 80 q.
resa massima di uva in vino 35%
invecchiamento 33 mesi, di cui almeno 12 in botti di rovere

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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  1. ^ a b c d e Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it.
  2. ^ Ariel Toaff, Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 97 e nota 65.
  3. ^ pp. 51-52-53 Bartolomeo Nuti, ARCHIVI IN VALLE UMBRA, Nn. 1-2 Giugno/Dicembre2002, Bastia Umbra, Associazione Venturo Tempori, 2002.
  4. ^ WineNews, «Ma se i vitigni autoctoni italiani diventassero un giorno le varietà internazionali più diffuse?», 2024, https://winenews.it/it/ma-se-i-vitigni-autoctoni-italiani-diventassero-un-giorno-le-varieta-internazionali-piu-diffuse_535047/
  5. ^ Gambero Rosso, «Cambiamenti climatici e viticoltura: le nuove sfide del vino italiano», https://www.gamberorosso.it/notizie/vino/cambiamenti-climatici-viticoltura/
  6. ^ Gambero Rosso, «Vitigni autoctoni e vini contemporanei: tradizione, tecnica e territorio», https://www.gamberorosso.it/notizie/vino/vitigni-autoctoni-vini-contemporanei/
  7. ^ WineNews, «La vocazione del territorio è una parola della quale forse il vino ha perso il vero significato», 2024, https://winenews.it/it/la-vocazione-del-territorio-e-una-parola-della-quale-forse-il-vino-ha-perso-il-vero-significato_552119/
  8. ^ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, «D.M. 17 luglio 2009 – Ridenominazione del vitigno Prosecco in Glera», https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/07/28/09A08700/sg

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