Maltrattamenti contro familiari o conviventi
Delitto di Maltrattamenti contro familiari o conviventi | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XI, Capo IV |
Disposizioni | art. 572 |
Competenza | Tribunale monocratico, Tribunale collegiale (ipotesi di lesione gravissima), Corte d'Assise (ipotesi di morte) |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | obbligatorio |
Fermo | non consentito (primo comma), consentito (secondo e terzo comma) |
Pena | reclusione da 3 a 7 anni o da 4 a 15 anni (se ne deriva una lesione grave o gravissima) 12 a 24 anni (se ne deriva la morte) |
«Chiunque [...] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione [...].».[1]
Nel diritto penale italiano, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è disciplinato dall'art. 572 del codice penale. Dopo la riforma introdotta con la legge n. 172 del 1º ottobre 2012 tale articolo punisce con la reclusione da due a sei anni chi, fuori dei casi indicati nell'art. 571 c.p., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Se dai maltrattamenti deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.[2] Si tratta di un reato abituale (per il quale l'autore deve compiere più comportamenti maltrattanti)[3] e doloso (l'autore, quindi, deve intenzionalmente maltrattare la vittima). Nel caso in cui invece il ricevente dei maltrattamenti abbia meno di quattordici anni, allora la reclusione è aumentata a discrezione dell’autorità giudiziaria.
Il reato è perseguibile d'ufficio.[4]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Articolo 572 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) in brocardi.it
- ^ Legge 1 ottobre 2012, n. 172, articolo 4, in materia di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno."
- ^ Pietro Semeraro, La tipicità nei maltrattamenti contro familiari e conviventi, Cassazione Penale, 2020.
- ^ Maltrattamenti contro familiari e conviventi, su altalex.com. URL consultato il 20 settembre 2023.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Colesanti e Lorena Lunardi, Il maltrattamento del minore. Aspetti medico-legali, giuridici e sociali, Milano, Giuffrè, 1995, ISBN 978-88-140-5448-8.
- Monica Mazza, Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione, in Enciclopedia Giuridica, vol. 14, Roma, Treccani, 1990.
- Pietro Semeraro, La tipicità nei maltrattamenti contro familiari e conviventi, Roma, Cassazione Penale, 2020.