Libertà personale
La libertà personale, nel diritto costituzionale di un moderno Stato di diritto, è una delle libertà negative riconosciute dalle moderne costituzioni e dichiarazioni dei diritti degli ordinamenti giuridici, consistente nella possibilità di disporre in via esclusiva del proprio essere fisico.
Nel mondo
[modifica | modifica wikitesto]Italia
[modifica | modifica wikitesto]In Italia, il fondamento giuridico circa la restrizione della libertà personale fu sancito in primis nel 1812 dall'art. 35 della Costituzione del Regno di Sicilia, successivamente dall'articolo 26 dello Statuto Albertino (1848) e ripreso dagli articoli 13, 24, 25 della Costituzione repubblicana del 1948.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.»
In relazione al comma 4, nel 2017 è stato introdotto il reato di tortura.
La conseguenza della formulazione costituzionale, in termini di riscontro della legalità del mandato di cattura o di custodia cautelare, fu sin dal secondo dopoguerra tratta mediante le modifiche del codice di procedura penale italiano, in virtù delle quali la convalida dell'arresto (oggi art. 391 c.p.p.) avviene nell'arco di 48 ore (e salvo il potere dell'ufficiale di P.G. o del P.M. di disporre la liberazione immediata dell'arrestato, ove non ne esistano i presupposti). Restrizioni dell'habeas corpus furono introdotte con le leggi speciali antiterrorismo degli anni di piombo.
Un'ulteriore conseguenza fu tratta nel 1982 con l'istituzione del tribunale della libertà: oggi esso viene regolato dagli art. 309 e 310 del codice Vassalli (riesame o appello avverso misure cautelari, che hanno tempi strettissimi per il giudizio sulla libertà personale dell'indagato o imputato).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 15180 |
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