Lex Villia annalis

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Legge Villia
Senato di Roma
TipoPlebiscito
Nome latinoLex Villia annalis
AutoreLucio Villio
Anno180 a.C.
Leggi romane

La lex Villia annalis è un plebiscito fatto approvare nel 180 a.C. dal tribuno della plebe Lucio Villio, la cui famiglia acquisì, pertanto, il cognome di Annalis.

Disposizioni[modifica | modifica wikitesto]

Questo provvedimento legislativo introdusse un'età minima per l'accesso alle magistrature del cursus honorum e un intervallo obbligatorio di due anni tra l'assunzione di due cariche.

(LA)

«Eo anno rogatio primum lata est ab L. Villio tribuno plebis, quot annos nati quemque magistratum peterent caperentque. inde cognomen familiae inditum, ut Annales appellarentur.»

(IT)

«In quell'anno per la prima volta fu presentata dal tribuno della plebe Lucio Villio una proposta di legge per regolare a quale età potessero candidarsi ed assumere ciascuna magistratura, perciò fu aggiunto il cognome alla famiglia in modo che si chiamassero Annales»

Le disposizioni di questa legge stabilivano che non si poteva essere questori, e quindi avere accesso al Senato, prima di aver prestato dieci anni di servizio militare (decem stipendia). Si sa inoltre che ai tempi di Cicerone non si poteva essere edili curuli prima dei 37 anni, pretori prima dei 40 e consoli prima dei 43. Funzione della lex Villia era quella di assicurare l'avvicendamento al potere dei membri della classe dirigente, evitando concentrazioni di potere dannose ed evitando la continua successione delle cariche. Non furono invece modificate le regole che disciplinavano la rielezione alla stessa magistratura, già regolate dalle Leges Genuciae, una serie di plebisciti del 342 a.C.[1]

Storia[modifica | modifica wikitesto]

(LA)

«Legibus enim annalibus cum grandiorem aetatem ad consulatum constituebant, adulescentiae temeritatem uerebantur...»

(IT)

«Quando stabilivano un'età più matura per il consolato mediante leggi che prescrivevano un intervallo di anni, temevano l'imprudenza della gioventù …»

Le regole sulle elezioni erano state precedentemente argomento di alcune disposizioni delle leges Genuciae, un plebiscito del 342 a.C., che regolavano la rielezione alla stessa magistratura. Dalla lex Villia annalis fino ai tempi di Cicerone le regole in merito rimasero invariate se non per le riforme di Silla, che generalmente ampliavano la quantità di magistrati necessari nella repubblica.[1]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b Giovanni Rotondi, Leges publicae populi romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani, 1ª ed., Società editrice libraria, 1952, p. 278. URL consultato il 7 mar 2021.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]