Lex Iulia maiestatis

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Senato di Roma
TipoLegge
Nome latinoLex Iulia maiestatis o Lex Iulia de maiestate
Anno8 a.C.
Leggi romane

La Lex Iulia maiestatis o Lex Iulia de maiestate è una legge emanata nell'8 a.C. per volere dell'imperatore Augusto, il quale riordinò l'intera materia circa il crimine di lesa maestà, cioè di qualunque offesa o minaccia arrecata alla figura dell'imperatore e quindi alla sua auctoritas.

Antecedenti[modifica | modifica wikitesto]

La Lex Iulia fu preceduta nel 43 a.C. dalla Lex Pedia che sull'onda emotiva dell'uccisione di Cesare introdusse l'Aquae et ignis interdictio non solo ai cesaricidi, ma anche a tutti i corresponsabili morali[1]

Fattispecie criminose[modifica | modifica wikitesto]

Erano sanzionati come crimen maiestatis contro il princeps le seguenti condotte:

  • oltraggio alla memoria degli imperatori defunti;
  • oltraggio a statue o altre immagini imperiali
  • uccisione degli ostaggi
  • tutte le attività mirate a promuovere iniziative di guerra "senza l'ordine dell'imperatore" (ad es. arruolare soldati, muovere battaglia, ecc.)
  • rifiuto di riconoscere il Genio imperiale e l'imperatore defunto come divinità (questa norma colpirà soprattutto i cristiani, ma verrà considerato reato soltanto in epoca tarda).

L'uso della tortura[modifica | modifica wikitesto]

Tra le misure previste dalla Lex Iulia per contrastare questa fenomenologia criminosa, vi era la tortura: i magistrati inquirenti erano autorizzati a usare metodi anche brutali nell'ambito degli interrogatori relativi al crimen maiestatis.

La disposizione che legittimava l'uso della tortura non era nuova, ma risaliva ad altre precedenti normative:

Nelle Pauli sententiae si legge che "nessuna posizione sociale esonera dalla tortura" (nulla dignitas a tormentis excipitur): pertanto, essa fu applicabile anche nei riguardi dei cives romani.

La pena per il delitto di crimen maiestatis[modifica | modifica wikitesto]

La pena prevista era la pena di morte, ma il condannato poteva evitarla scegliendo di sottoporsi alla Aquae et ignis interdictio.

Di solito, la pena era eseguita bestiis obici (uccisione a mezzo di bestie feroci) oppure con la vivi crematio (il condannato veniva arso vivo).

Citazioni[modifica | modifica wikitesto]

Nel libro degli Atti degli Apostoli è lo stesso Paolo che ricorda ai suoi carcerieri le prerogative della Lex Iulia (At 22,23-29)

Tertulliano, Apologeticum II,15, riferisce che la tortura prescritta era utilizzata solamente per interrogare i testimoni.

Note[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

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