Incendio boschivo
L'incendio boschivo è un incendio incontrollato che si sviluppa in un'area ricca di vegetazione combustibile al di fuori dei centro abitato o in una landa ricoperta da alberi ed arbusti.
Definizione giuridica[modifica | modifica wikitesto]
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La definizione di incendio boschivo in Italia è dettata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di "incendi boschivi"In realtà la stessa legge indica due definizioni, una nell'art. 2 e l'altra nell'art. 11. Con la prima viene data una definizione generale e con la seconda si modifica il codice penale:
All'articolo 2 l'incendio viene così definito:
- «Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.»
All' articolo 11 è espressa invece la responsabilità penale:
- Dopo l’articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). – «Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La pena prevista qualora si venga giudicati colpevoli dell'incendio è la reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma della legge sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.»
- All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: «..., al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis,...».
- All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 423".
- All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis». - All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
- All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
- All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: «..., al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis,...».
Nella pratica non è sempre agevole definire quale sia un incendio boschivo perché è necessario fare riferimento all'altro concetto chiave: quello di bosco. La difficoltà deriva dal fatto che ciascuna regione italiana ha una propria definizione di bosco. (Le regioni hanno competenza primaria in materia di politiche forestali). A queste definizioni bisogna rifarsi per avere certezza se un incendio che interessa il territorio ricada nel caso di incendio boschivo o nel caso di incendio più generale.
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