Imposta progressiva
L'imposta progressiva è un tipo di imposta in cui l'aliquota, cioè la percentuale di reddito che viene tassata, aumenta al crescere del reddito. In altre parole, chi ha un reddito più alto paga un'imposta non solo assoluta ma anche percentuale più alta, e chi ha un reddito più basso paga un'imposta percentuale più bassa.
Il principio alla base della imposta progressiva è il tentativo di ridurre l'incidenza fiscale sulle persone con una minore capacità di pagare, poiché tali tasse spostano l'incidenza in modo crescente su coloro con una maggiore capacità di pagare, perché maggiore è il reddito di un contribuente maggiore sarà per lui la possibilità di contribuire alla spesa pubblica senza subire un impatto negativo sulla propria sfera privata, data l'utilità marginale decrescente del denaro.
I principi costituzionali applicabili all'imposta progressiva
[modifica | modifica wikitesto]La progressività trova il suo fondamento nell’articolo 53, comma secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana, considerato una delle basi fondamentali del sistema fiscale italiano.[1] La Corte costituzionale [2] ha ricordato che questo principio ha origini già nello Statuto albertino, all’articolo 25.
L’Articolo 53 della Costituzione italiana, al comma secondo, stabilisce che: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il Sistema tributario è informato a criteri di progressività”. In primo luogo, il dovere di pagare le tasse è collegato agli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, perché rientra nei doveri di soliderietà politica, economica e sociale.[3] Ciò significa che tutti devono partecipare alle spese pubbliche in base alla propria Capacità contributiva: far parte della comunità nazionale comporta anche l’obbligo di contribuire ai servizi pubblici offerti dallo Stato.
Come ha spiegato la Corte costituzionale, per stabilire l’imposta che si può chiedere a ciascun contribuente è necessario basarsi sulla sua effettiva Capacità contributiva, e non su valori presunti o non reali.[4] In questo modo, il principio di Capacità contributiva evita che una persona debba pagare tasse ingiuste o eccessive, perché il prelievo cresce in proporzione alla ricchezza.[1]
Se il primo comma dell’Articolo 53 della Costituzione italiana impone un obbligo al Cittadino, il secondo comma non crea un dovere rigido, ma fornisce un principio programmatico [1] a cui deve ispirarsi il legislatore. La giurisprudenza costituzionale ha ormai chiarito che si tratta di un principio programmatico (e non precettivo) del principio di progressività.[5] I concetti di “interesse fiscale” e “progressività” condividono il fatto di essere criteri generali [1] e non vincoli assoluti.
L’interesse fiscale nasce dall’esigenza collettiva di permettere allo Stato di raccogliere le risorse necessarie per finanziare i servizi pubblici (come la sanità, l’istruzione, la sicurezza pubblica, i servizi di trasporto e di energia). Quindi, il Cittadino ha diritto ad un’equa distribuzione delle imposte da parte dello Stato.
In generale, il principio di progressività è un modo per distribuire il carico fiscale in modo più equo. Significa che chi ha più ricchezza sopporta un peso fiscale maggiore rispetto al proprio reddito, mentre chi ha meno risorse paga in proporzione di meno. Questo meccanismo mira a ridurre le disuguaglianze economiche e a promuovere una società più solidale e giusta, come previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.[6]
C’è un legame evidente tra l’articolo 3, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana [7] e il secondo comma dell’art.53 Cost.: la progressività è uno strumento con cui lo Stato cerca di ridurre le disuguaglianze e garantire l’uguaglianza sostanziale tra i cittadini. In questo senso, la progressività è una precisazione del principio di uguaglianza sostanziale previsto dall’articolo 3 della Costituzione.
Per capire meglio questo concetto, la letteratura offre un esempio: se la ricchezza fosse un piatto di minestra, i primi cucchiai soddisfarebbero una fame molto maggiore degli ultimi. In altre parole, le unità di ricchezza soddisfano bisogni via via meno essenziali.[8] Al contrario, togliere il “primo cucchiaio” a chi ha poco, è un sacrificio molto più pesante che togliere il “ventesimo” a chi ha tanto. Quindi, per ottenere un sacrificio uguale per tutti, chi possiede di più deve contribuire maggiormente; altrimenti il peso fiscale risulterebbe più gravoso per chi ha meno.[9]
Alla luce di tutto ciò, la progressività si basa sull’idea di un sacrificio uguale tra i contribuenti. Il sistema fiscale deve quindi far crescere il carico delle imposte in modo più che proporzionale rispetto all’aumento della ricchezza.[9] Per questo si parla di “progressività solidaristica”.[10]
Tuttavia, l’Articolo 53 della Costituzione italiana non richiede che ogni singola imposta sia progressiva: si rivolge al legislatore e riguarda il sistema tributario nel suo complesso. Infatti, non tutte le imposte possono essere rese progressive, perché alcune non sono legate direttamente al reddito individuale. La costituzione non vieta quindi che singole tasse seguono criteri diversi, purché l’intero sistema risulti complessivamente progressivo.[11] Inoltre, l’Articolo 53 della Costituzione italiana deve essere bilanciato con la discrezionalità politica.[12]
La Corte costituzionale [13] ha affermato che, una volta presa la scelta politica, il legislatore deve applicarla in modo coerente, con leggi adatte a raggiungere lo scopo. Per questo, alcuni autori [14], ritengono che la formulazione dell’art. 53 Cost. sia, nella pratica, difficile da attuare pienamente.
Così come ricordato più volte dalla Corte Costituzionale [15], la progressività riguarda il sistema fiscale progressivo, e non ciascun singolo tributo. Dunque, alla luce di questi principi costituzionali, la progressività ha un fine politico sociale.[16]
La giurisprudenza costituzionale in materia di progressività
[modifica | modifica wikitesto]Alcune pronunce della Corte costituzionale hanno contribuito a delineare una panoramica di applicazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, ex artt. 3 e 53 Cost. nell’ambito del diritto tributario italiano.
In particolare, con la sentenza n. 155/1963, la Corte costituzionale ha statuito uno dei principi cardine del sistema fiscale italiano: imposizione uguale per redditi uguali[17]. Questa pronuncia è stata il risultato di un procedimento di legittimità costituzionale avente ad oggetto la Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, articolo 2-3, che aumentavano l’aliquota dell'addizionale E.C.A. (Ente Comunale per l’Assistenza Sociale). Tuttavia, la legge in questione creava una disparità di trattamento tra i contribuenti. Infatti, contribuenti con redditi identici, maturati nello stesso periodo, venivano tassati in modo diverso: chi era stato iscritto a ruolo per l'imposta prima del 1 gennaio 1961 non pagava l’aumento, mentre chi era stato iscritto dopo tale data pagava l’addizionale.
Con la sentenza n. 155/1963 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità degli artt. 2 e 3 della Legge 10 dicembre 1961, n. 1346, tracciando un chiaro limite per il legislatore fiscale. La Corte, infatti, ha riconosciuto il diritto dello Stato di aumentare le tasse per motivi di bilancio, tuttavia, ha ribadito come le necessità di bilancio non possano giustificare l’applicazione di una tassa diversa tra contribuenti che hanno la stessa capacità contributiva.[17] L’obbligo di pagare un tributo deve dipendere dalla capacità contributiva del soggetto passivo (contribuente) e non da altri fattori amministrativi, come la data di iscrizione a ruolo. Colpire il contribuente in modo diverso a parità di reddito, violerebbe i principi di uguaglianza e di giustizia distributiva sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 53 della Costituzione italiana.
La Corte costituzionale, nuovamente chiamata a valutare la legittimità di una norma, con la sentenza n. 159/1985, ha richiamato un importante specificazione del principio di progressività tributaria. In tale pronuncia, è stata ribadita la distinzione tra imposte reali e imposte personali, sottolineando come questo elemento sia cruciale per l'applicazione dello stesso principio.
In questo caso, la decisione della Corte aveva ad oggetto diverse disposizioni del Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, in materia di "Provvedimenti urgenti per il settore della finananza locale per l'anno 1983", riguardanti la disciplina della sovraimposta comunale sui fabbricati (SOCOF). In particolare, veniva contestato davanti ai giudici costituzionali la presunta violazione dell’art. 53 Cost. in materia di progressività, dal momento che la SOCOF non applicava un’aliquota progressiva, ma proporzionale e colpiva solo i redditi derivanti dagli immobili.[17]
Con la sentenza n. 159/1985, la Corte costituzionale ribadì come il principio di progressività si applichi alle imposte personali (che colpiscono direttamente il reddito complessivo del contribuente) e non alle imposte reali, come la SOCOF (che colpisce il bene immobile specifico). Dunque, nonostante la SOCOF prevedesse un'aliquota proporzionale e non progressiva, la Corte l'ha ritenuta compatibile con la costituzione in quanto rientrante nella categoria delle imposte reali.
Come funziona l'imposta progressiva
[modifica | modifica wikitesto]Le imposte previste in Italia hanno quindi un carattere ben preciso: devono essere progressive. Un'imposta, però, può essere progressiva in diversi modi, e questo anche se la legge stabilisce un'aliquota fissa. Per avere comunque la progressività occorrono dei correttivi, come la previsione di deduzioni o detrazioni a favore del contribuente.[18] In merito alle deduzioni era emersa, da parte dello studioso Friedman, l'idea di un'imposta negativa. Si tratta dell'ipotesi in cui l'importo della deduzione superi l'importo del reddito. Normalmente in questi casi il contribuente non sarebbe tenuto a pagare alcun tributo, ma Friedman aveva proposto qualcosa in più: un credito a favore del contribuente. Colui che ha un reddito inferiore al valore delle deduzioni , quindi, sarebbe titolare di un diritto di credito nei confronti dello Stato, consistente proprio nella differenza tra la deduzione e il reddito.[19]
Diversa dall'imposta progressiva è l'imposta proporzionale. In questo caso, infatti, a tutti i contribuenti viene applicata la stessa aliquota. Un esempio di questo tributo è l'Ires (l'imposta sul reddito delle società). Questa è caratterizzata da un'aliquota fissa del 24%, la quale va a colpire il reddito delle società di capitali.[20]
Dal punto di vista teorico esistono due metodi differenti per realizzare un'imposta progressiva, che possono però essere combinati insieme:
Metodo 1: scaglioni
[modifica | modifica wikitesto]In questo metodo, il reddito viene suddiviso in diversi scaglioni, ciascuno con la sua aliquota. Ad esempio, un sistema di tassazione a scaglioni, come IRPEF, può prevedere tre scaglioni:
- Scaglione 1: da 0 a 28.000 euro, aliquota del 23%
- Scaglione 2: da 28.000 a 50.000 euro, aliquota del 35%
- Scaglione 3: oltre 50.000 euro, aliquota del 43%
Per calcolare e conoscere l'imposta da pagare è sufficiente moltiplicare, per ogni scaglione, il reddito per l'aliquota prevista. A quel punto occorrerà sommare i vari prodotti ottenuti per ogni scaglione.
Per comprendere di quanto debba crescere l'aliquota da uno scaglione ad un altro, invece, si deve considerare il concetto di utilità marginale. In questo modo si spiega perché i soggetti più abbienti paghino, in proporzione, paghino un'ammontare più alto di imposte (rispetto ai meno abbienti). Inoltre si può anche tarare la progressività sempre riferendosi all'utilità marginale. Meno la persona economicamente più forte patisce il pagamento dell'imposta, più forte dovrà essere la progressività. Ed ecco come mai, in media, il 50% delle imposte viene versato dal solo 30% dei contribuenti.[21] Ecco che allora sarebbero incostituzionali tutte quelle imposte prive di una qualche forma di progressività. Questo spiega anche perché, quando si parla di flat tax, si usi anche il termine quasi flat tax. Ciò che rende progressiva un'imposta, dunque, non è solo la presenza di scaglioni di retto, quanto anche la previsione di correttivi, come le deduzioni. Se infatti un'imposta fosse totalmente piatta sarebbe contraria a quanto afferma l'articolo 53 della Costituzione italiana.[18]
Esempi di imposta
[modifica | modifica wikitesto]- Un contribuente con un reddito di 9.000 euro pagherà un'imposta di 2.070 euro (9.000 x 0,23). aliquota media: 23,00%
- Un contribuente con un reddito lordo di 28.000 euro pagherà un'imposta di 6.440 euro (28.000 x 0,23). La percentuale complessiva dell'imposta rispetto al reddito è del 23,00%.
- Un contribuente con un reddito lordo di 31.600 euro dovrà versare un'imposta di 7.700 euro. Di questi, 6.440 euro sono dovuti al primo scaglione di tassazione, che ha un'aliquota del 23%, mentre 1.260 euro sono dovuti al secondo scaglione, che ha un'aliquota del 35%. L'aliquota media è del 24,37%.
- Un contribuente con un reddito di 60.000 euro pagherà un'imposta di 18,440 euro (28.000 x 0,23 + 22.000 x 0,35 + 10.000 x 0,43). L'aliquota media è del 30,73%.
Metodo 2: aliquota unica con detrazioni
[modifica | modifica wikitesto]In questo metodo, tutti i contribuenti, indipendentemente dal loro reddito, pagano la stessa aliquota, ma possono detrarre una certa somma dal loro reddito imponibile. Ad esempio, un sistema di aliquota unica con detrazioni può prevedere un'aliquota del 35% e una deduzione di 9.600 euro (soglia di povertà).
L'aliquota unica con detrazioni può essere vista come imposta progressiva ridotta a due scaglioni:
- Scaglione 1: da 0 a 9.600 euro, aliquota dello 0%
- Scaglione 2: oltre 9.600 euro, aliquota del 35%
L'aliquota unica con detrazioni può essere anche vista come una flat tax con detrazioni limitate
La tesi di laurea alla LUISS di Roma contiene un'analisi del rapporto tra la flat tax e la progressività dell'IRPEF.
Esempi di imposta
[modifica | modifica wikitesto]- Un contribuente con un reddito di 9.000 euro pagherà un'imposta di 0 euro (no tax area). Aliquota media: 0,00%
- Un contribuente con un reddito di 28.000 euro pagherà un'imposta di 6.440 euro ( (28.000 lordo - 9.600 detrazioni) x 0,35 unica aliquota). Aliquota media: 23,00%
- Un contribuente con un reddito di 31.600 euro pagherà un'imposta di 7.700 euro ( (31.600 lordo - 9.600 detrazioni) x 0,35 unica aliquota). Aliquota media: 24,37%
- Un contribuente con un reddito di 60.000 euro pagherà un'imposta di 17,640 euro ( (60.000 lordo - 9.600 detrazioni) x 0,35 unica aliquota). Aliquota media: 29,4%
Vantaggi dell'imposta progressiva a scaglioni
[modifica | modifica wikitesto]È considerato più equo da molti, in quanto sostiene il principio che chi ha più risorse deve contribuire di più al finanziamento delle spese pubbliche, ma incentiva il lavoro nero e l'evasione fiscale di chi è soggetto ad uno scaglione più alto
Vantaggi dell'unica aliquota con detrazioni
[modifica | modifica wikitesto]- Può contribuire ad abbattere la povertà, in quanto prevede una deduzione per i redditi bassi o nulli. Questa deduzione, in pratica, rende esenti da tasse i redditi fino a una certa soglia, che viene definita no tax area.
- È più semplice da calcolare rispetto all'imposta progressiva a scaglioni.
- È percepita come più equa da alcuni, in quanto tutti i contribuenti pagano la stessa aliquota, riducendo il lavoro nero e l'evasione fiscale.
- Può incentivare il lavoro, in quanto ogni ora di lavoro aggiuntiva viene tassata allo stesso modo.
Scaglioni vs Flat Tax con detrazioni
[modifica | modifica wikitesto]Sostenitori degli Scaglioni
[modifica | modifica wikitesto]La progressività è richiesta perché di norma, se si applicasse la stessa aliquota a tutte le fasce di reddito, stabilita obbligatoriamente al di sotto di un livello tale da non spingere le fasce di reddito più basse sotto la soglia di povertà, il prelevo finale conseguente sulle restanti fasce non sarebbe sufficiente a coprire le esigenze di bilancio della nazione.
Sostenitori della Flat Tax con detrazioni
[modifica | modifica wikitesto]I sostenitori della Flat Tax con detrazioni sottolineano la tutela delle fasce di reddito più basse attraverso la no tax area. Affermano che, per soddisfare le esigenze di bilancio, è sufficiente aumentare la base imponibile.
I sostenitori dell'imposta piatta ritengono poi che questa porterebbe ad una semplificazione del sistema tributario nel suo complesso. Al contrario, chi si oppone, sottolinea il rischio di una riduzione del gettito fiscale, con l'effetto di abbassare le entrate per lo Stato. La flat tax dovrebbe quanto meno portare, secondo gli oppositori, ad una riduzione dell'evasione. Ad oggi però, secondo i dati, l'Irpef evasa annualmente ammonta a circa venticinque miliardi di euro. La parte più cospicua è realizzata dai lavori autonomi, i quali non dichiarano circa il 50% del loro reddito.[22]
Un'Analisi dei Numeri Fiscali
[modifica | modifica wikitesto]Per rispondere in modo imparziale, sono stati analizzati gli Open Data del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenenti dichiarazioni presentate dai contribuenti italiani nel 2022, per l'anno di imposta 2021 (IRPEF / Persone fisiche / Tutte le tipologie di contribuenti)
| Classi di reddito | Numero contribuenti | Reddito complessivo | Imposta netta | IMPOSTA PROCAPITE |
|---|---|---|---|---|
| minore di -1000 | 2,836 | -23,285,051 € | 0 € | 0 € |
| da -1000 a 0 | 1,419 | -613,021 € | 0 € | 0 € |
| zero | 1,009,632 | 0 € | 1,998 € | 0 € |
| da 0 a 1000 | 2,423,075 | 1,027,618,445 € | 38,929,798 € | 16 € |
| da 1000 a 1500 | 602,392 | 747,636,172 € | 29,718,427 € | 49 € |
| da 1500 a 2000 | 417,114 | 876,713,131 € | 32,723,634 € | 78 € |
| da 2000 a 2500 | 319,744 | 1,023,528,327 € | 35,379,861 € | 111 € |
| da 2500 a 3000 | 421,761 | 1,160,011,900 € | 35,636,596 € | 84 € |
| da 3000 a 3500 | 315,024 | 1,240,777,735 € | 35,065,392 € | 111 € |
| da 3500 a 4000 | 377,472 | 1,416,188,506 € | 37,161,155 € | 98 € |
| da 4000 a 5000 | 747,317 | 3,370,295,293 € | 86,568,109 € | 116 € |
| da 5000 a 6000 | 521,138 | 4,166,703,776 € | 86,804,583 € | 167 € |
| da 6000 a 7500 | 2,167,195 | 14,718,248,015 € | 167,607,273 € | 77 € |
| da 7500 a 10000 | 2,530,326 | 22,145,898,690 € | 692,641,987 € | 274 € |
| da 10000 a 12000 | 2,087,250 | 23,800,433,339 € | 1,355,216,641 € | 649 € |
| da 12000 a 15000 | 3,125,660 | 42,208,320,023 € | 3,509,278,050 € | 1,123 € |
| da 15000 a 20000 | 5,458,820 | 95,727,006,527 € | 11,444,775,595 € | 2,097 € |
| da 20000 a 26000 | 6,672,974 | 152,243,578,883 € | 22,849,080,596 € | 3,424 € |
| da 26000 a 29000 | 2,496,341 | 68,498,357,234 € | 11,137,995,657 € | 4,462 € |
| da 29000 a 35000 | 3,411,822 | 108,274,604,004 € | 18,347,644,839 € | 5,378 € |
| da 35000 a 40000 | 1,627,028 | 60,666,744,891 € | 12,297,384,025 € | 7,558 € |
| da 40000 a 50000 | 1,636,649 | 72,436,370,085 € | 16,827,586,113 € | 10,282 € |
| da 50000 a 55000 | 311,441 | 22,967,531,922 € | 5,725,737,299 € | 18,385 € |
| da 55000 a 60000 | 323,676 | 18,576,794,610 € | 4,782,011,078 € | 14,774 € |
| da 60000 a 70000 | 462,356 | 29,892,210,377 € | 8,018,137,079 € | 17,342 € |
| da 70000 a 75000 | 86,779 | 12,654,329,559 € | 3,513,710,740 € | 40,490 € |
| da 75000 a 80000 | 149,430 | 11,569,940,090 € | 3,282,744,380 € | 21,968 € |
| da 80000 a 90000 | 231,108 | 19,575,831,902 € | 5,681,004,228 € | 24,582 € |
| da 90000 a 100000 | 161,768 | 15,320,798,441 € | 4,554,104,248 € | 28,152 € |
| da 100000 a 120000 | 200,903 | 21,895,711,139 € | 6,683,879,088 € | 33,269 € |
| da 120000 a 150000 | 151,549 | 20,182,280,260 € | 6,406,195,831 € | 42,271 € |
| da 150000 a 200000 | 107,899 | 18,466,708,792 € | 6,152,172,878 € | 57,018 € |
| da 200000 a 300000 | 49,840 | 16,069,575,934 € | 5,638,039,085 € | 113,123 € |
| oltre 300000 | 47,990 | 29,059,461,721 € | 11,348,561,322 € | 236,478 € |
| Totale complessivo | 40,657,728 | 911,956,311,651 | 170,833,497,585 |
dove è possibile constatare che:
- Lo stato raccoglie 170,833,497,585 € ogni anno
- la maggior parte dei contribuenti è situata intorno la fascia da 20000 a 26000
- ogni contribuente di tale fascia paga imposte per 3.424 €
Partendo da questi dati è stata realizzata una simulazione di una flat tax al 32.3% con una detrazione di 11.500€ Sono state aggiunte le colonne:
- detrazione contenente la parte di reddito da non tassare
- imponibile da tassare: Reddito complessivo - detrazione
- flat imposta netta: la tassa che sarebbe stata pagata applicando una aliquota del 32.3%
- flat imposta procapite: quanto avrebbe pagato il singolo contribuente
- differenza imposta: la differenza di quanti soldi avrebbe pagato il contribuente (un numero positivo indica che sarebbe stato più conveniente usare il sistema a scaglioni)
- meglio irpef: il numero di contribuenti a cui conviene utilizzare il sistema a scaglioni
- meglio flat: il numero di contribuenti a cui conviene utilizzare il sistema flat tax con detrazioni
| Classi di reddito | Numero contribuenti | Reddito complessivo | IMPOSTA PROCAPITE | detrazione | imponibile da tassare | flat imposta netta | FLAT IMPOSTA PROCAPITE | DIFFERENZA IMPOSTA | MEGLIO IRPEF | MEGLIO FLAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minore di -1000 | 2,836 | -23,285,051 € | 0 € | 32,614,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 | |
| da -1000 a 0 | 1,419 | -613,021 € | 0 € | 16,318,500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0 | |
| zero | 1,009,632 | 0 € | 0 € | 11,610,768,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 1,009,632 | |
| da 0 a 1000 | 2,423,075 | 1,027,618,445 € | 16 € | 27,865,362,500 € | 0 € | 0 € | 0 € | -16 € | 0 | 2,423,075 | |
| da 1000 a 1500 | 602,392 | 747,636,172 € | 49 € | 6,927,508,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -49 € | 0 | 602,392 | |
| da 1500 a 2000 | 417,114 | 876,713,131 € | 78 € | 4,796,811,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -78 € | 0 | 417,114 | |
| da 2000 a 2500 | 319,744 | 1,023,528,327 € | 111 € | 3,677,056,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -111 € | 0 | 319,744 | |
| da 2500 a 3000 | 421,761 | 1,160,011,900 € | 84 € | 4,850,251,500 € | 0 € | 0 € | 0 € | -84 € | 0 | 421,761 | |
| da 3000 a 3500 | 315,024 | 1,240,777,735 € | 111 € | 3,622,776,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -111 € | 0 | 315,024 | |
| da 3500 a 4000 | 377,472 | 1,416,188,506 € | 98 € | 4,340,928,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -98 € | 0 | 377,472 | |
| da 4000 a 5000 | 747,317 | 3,370,295,293 € | 116 € | 8,594,145,500 € | 0 € | 0 € | 0 € | -116 € | 0 | 747,317 | |
| da 5000 a 6000 | 521,138 | 4,166,703,776 € | 167 € | 5,993,087,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -167 € | 0 | 521,138 | |
| da 6000 a 7500 | 2,167,195 | 14,718,248,015 € | 77 € | 24,922,742,500 € | 0 € | 0 € | 0 € | -77 € | 0 | 2,167,195 | |
| da 7500 a 10000 | 2,530,326 | 22,145,898,690 € | 274 € | 29,098,749,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -274 € | 0 | 2,530,326 | |
| da 10000 a 12000 | 2,087,250 | 23,800,433,339 € | 649 € | 24,003,375,000 € | 0 € | 0 € | 0 € | -649 € | 0 | 2,087,250 | |
| da 12000 a 15000 | 3,125,660 | 42,208,320,023 € | 1,123 € | 35,945,090,000 € | 6,263,230,023 € | 2,023,023,297 € | 647 € | -476 € | 0 | 3,125,660 | |
| da 15000 a 20000 | 5,458,820 | 95,727,006,527 € | 2,097 € | 62,776,430,000 € | 32,950,576,527 € | 10,643,036,218 € | 1,950 € | -147 € | 0 | 5,458,820 | |
| da 20000 a 26000 | 6,672,974 | 152,243,578,883 € | 3,424 € | 76,739,201,000 € | 75,504,377,883 € | 24,387,914,056 € | 3,655 € | 231 € | 6,672,974 | 0 | |
| da 26000 a 29000 | 2,496,341 | 68,498,357,234 € | 4,462 € | 28,707,921,500 € | 39,790,435,734 € | 12,852,310,742 € | 5,148 € | 687 € | 2,496,341 | 0 | |
| da 29000 a 35000 | 3,411,822 | 108,274,604,004 € | 5,378 € | 39,235,953,000 € | 69,038,651,004 € | 22,299,484,274 € | 6,536 € | 1,158 € | 3,411,822 | 0 | |
| da 35000 a 40000 | 1,627,028 | 60,666,744,891 € | 7,558 € | 18,710,822,000 € | 41,955,922,891 € | 13,551,763,094 € | 8,329 € | 771 € | 1,627,028 | 0 | |
| da 40000 a 50000 | 1,636,649 | 72,436,370,085 € | 10,282 € | 18,821,463,500 € | 53,614,906,585 € | 17,317,614,827 € | 10,581 € | 299 € | 1,636,649 | 0 | |
| da 50000 a 55000 | 311,441 | 22,967,531,922 € | 18,385 € | 3,581,571,500 € | 19,385,960,422 € | 6,261,665,216 € | 20,105 € | 1,721 € | 311,441 | 0 | |
| da 55000 a 60000 | 323,676 | 18,576,794,610 € | 14,774 € | 3,722,274,000 € | 14,854,520,610 € | 4,798,010,157 € | 14,823 € | 49 € | 323,676 | 0 | |
| da 60000 a 70000 | 462,356 | 29,892,210,377 € | 17,342 € | 5,317,094,000 € | 24,575,116,377 € | 7,937,762,590 € | 17,168 € | -174 € | 0 | 462,356 | |
| da 70000 a 75000 | 86,779 | 12,654,329,559 € | 40,490 € | 997,958,500 € | 11,656,371,059 € | 3,765,007,852 € | 43,386 € | 2,896 € | 86,779 | 0 | |
| da 75000 a 80000 | 149,430 | 11,569,940,090 € | 21,968 € | 1,718,445,000 € | 9,851,495,090 € | 3,182,032,914 € | 21,294 € | -674 € | 0 | 149,430 | |
| da 80000 a 90000 | 231,108 | 19,575,831,902 € | 24,582 € | 2,657,742,000 € | 16,918,089,902 € | 5,464,543,038 € | 23,645 € | -937 € | 0 | 231,108 | |
| da 90000 a 100000 | 161,768 | 15,320,798,441 € | 28,152 € | 1,860,332,000 € | 13,460,466,441 € | 4,347,730,660 € | 26,876 € | -1,276 € | 0 | 161,768 | |
| da 100000 a 120000 | 200,903 | 21,895,711,139 € | 33,269 € | 2,310,384,500 € | 19,585,326,639 € | 6,326,060,504 € | 31,488 € | -1,781 € | 0 | 200,903 | |
| da 120000 a 150000 | 151,549 | 20,182,280,260 € | 42,271 € | 1,742,813,500 € | 18,439,466,760 € | 5,955,947,763 € | 39,300 € | -2,971 € | 0 | 151,549 | |
| da 150000 a 200000 | 107,899 | 18,466,708,792 € | 57,018 € | 1,240,838,500 € | 17,225,870,292 € | 5,563,956,104 € | 51,566 € | -5,452 € | 0 | 107,899 | |
| da 200000 a 300000 | 49,840 | 16,069,575,934 € | 113,123 € | 573,160,000 € | 15,496,415,934 € | 5,005,342,347 € | 100,428 € | -12,695 € | 0 | 49,840 | |
| oltre 300000 | 47,990 | 29,059,461,721 € | 236,478 € | 551,885,000 € | 28,507,576,721 € | 9,207,947,281 € | 191,872 € | -44,605 € | 0 | 47,990 | |
| Totale complessivo | 40,657,728 | 911,956,311,651 | 170,891,152,937 | 16,566,710 | 24,086,763 |
dove è possibile constatare che:
- Lo stato avrebbe raccolto 170,891,152,937 contro i 170,833,497,585 € del sistema a scaglioni
- 24,086,763 di contribuenti trarrebbero vantaggio dal sistema flat tax con detrazioni
- 16,566,710 di contribuenti trarrebbero vantaggio dal sistema a scaglioni
Misurare la progressività
[modifica | modifica wikitesto]Sono stati creati indici come il coefficiente di Gini per misurare la progressività della tassazione, utilizzando misure derivate dalle metriche di distribuzione del reddito e dalla distribuzione della ricchezza.
Aliquote fiscali marginali ed effettive
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Il tasso di imposta può essere espresso in due modi diversi; il tasso marginale espresso come il tasso su ciascuna unità aggiuntiva di reddito o spesa (o dell'ultimo dollaro speso) e il tasso effettivo (medio) espresso come l'imposta totale pagata divisa per il reddito o la spesa totale. Nella maggior parte dei sistemi fiscali progressivi, entrambi i tassi aumenteranno all'aumentare dell'importo soggetto a tassazione, anche se può esserci intervalli in cui il tasso marginale sarà costante. Di solito, il tasso fiscale medio di un contribuente sarà inferiore al tasso fiscale marginale. In un sistema con crediti d'imposta rimborsabili, o benefici welfare sottoposti a test di reddito, è possibile che i tassi marginali diminuiscano all'aumentare del reddito, a livelli inferiori di reddito.
Termini tecnici
[modifica | modifica wikitesto]In termini tecnici l'imposta è progressiva, quando l’aliquota media cresce all’aumentare della base imponibile ovverosia se l’aliquota marginale è sempre maggiore dell’aliquota media[23].
Aliquota marginale
[modifica | modifica wikitesto]L'aliquota marginale è quanto il contribuente paga in termini percentuali di imposte su un'unità aggiuntiva di reddito. Per esempio considerando un caso con due soli scaglioni di imposte, del 20% sino a 5000 € e del 30% oltre, se il reddito di un contribuente fosse di 4800 euro la sua aliquota marginale sarebbe del 20%, perché guadagnando 1 € in più, su quell'euro la tassazione sarebbe del 20%, se invece il reddito del contribuente fosse di 5000 €, la sua aliquota marginale sarebbe del 30%, la percentuale applicata a tutti i suoi maggiori redditi.
Aliquota media
[modifica | modifica wikitesto]L'aliquota media è quanto mediamente paga in percentuale, il contribuente, per tutto il reddito guadagnato. L'aliquota media è sempre più bassa di quella marginale perché l'imposta viene pagata a scaglioni. Il termine può essere applicato a tasse individuali o a un sistema fiscale nel suo complesso.
Progressivo
[modifica | modifica wikitesto]Il termine progressivo si riferisce al modo in cui l'aliquota fiscale progredisce da bassa a alta, con il risultato che l'aliquota fiscale media del contribuente è inferiore alla sua aliquota fiscale marginale.
Imposta regressiva
[modifica | modifica wikitesto]L'opposto di una tassa progressiva è una tassa regressiva, come ad esempio una tassa sulle vendite, in cui i meno abbienti a parità di spesa, pagano una proporzione maggiore del loro reddito rispetto ai più ricchi.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Epoca antica
[modifica | modifica wikitesto]Nei primi giorni della Repubblica Romana, le tasse pubbliche consistevano in valutazioni della ricchezza e della proprietà posseduta. Per i cittadini romani, l'aliquota fiscale in circostanze normali era dell'1% del valore della proprietà e poteva talvolta salire fino al 3% in situazioni come la guerra. Queste tasse venivano imposte su terreni, case e altri immobili, schiavi, animali, beni personali e ricchezza monetaria. Entro il 167 a.C., Roma non aveva più bisogno di imporre una tassa ai suoi cittadini nella penisola italiana, grazie alle ricchezze acquisite dalle province conquistate. Dopo considerevole espansione romana nel I secolo, Augusto Cesare introdusse una tassa sulla ricchezza di circa l'1% e una tassa piatta per capitare su ogni adulto; ciò rese il sistema fiscale meno progressivo, poiché non tassava più solo la ricchezza.[24] In India sotto l'Impero Moghul, il sistema Dahsala fu introdotto nel 1580 d.C. durante il regno di Akbar. Questo sistema fu introdotto dal ministro delle finanze di Akbar, Raja Todar Mal, che fu nominato nel 1573 d.C. in Gujarat. Il sistema Dahsala è un sistema di tassazione fondiaria che ha contribuito a organizzare il sistema di riscossione sulla base della fertilità del terreno.
Era Moderna
[modifica | modifica wikitesto]La prima moderna imposta sul reddito fu introdotta nel Regno Unito dal Primo Ministro William Pitt il Giovane nel suo bilancio del dicembre 1798, per pagare armi e attrezzature per la Guerra Rivoluzionaria Francese. La nuova imposta sul reddito graduata (progressiva) di Pitt iniziò con un prelievo di 2 vecchi pence nella sterlina (1⁄120 o 0,83%) su redditi annuali superiori a £60 e aumentò fino a un massimo di 2 scellini (10%) su redditi superiori a £200. Pitt sperava che la nuova imposta sul reddito avrebbe raccolto £10 milioni, ma le entrate effettive per il 1799 ammontarono a poco più di £6 milioni.[25]
L'imposta sul reddito progressiva di Pitt fu applicata dal 1799 al 1802 quando fu abolita da Henry Addington durante la Pace di Amiens. Addington aveva assunto il ruolo di primo ministro nel 1801, dopo le dimissioni di Pitt a causa dell'emancipazione cattolica. L'imposta sul reddito fu reintrodotta da Addington nel 1803 quando ripresero le ostilità, ma fu nuovamente abolita nel 1816, un anno dopo la Battaglia di Waterloo.
La forma attuale dell'imposta sul reddito nel Regno Unito fu reintrodotta da Sir Robert Peel nel Atto dell'Imposta sul Reddito 1842. Peel, come Conservatore, si era opposto all'imposta sul reddito nella elezione generale del 1841, ma un crescente deficit di bilancio richiedeva una nuova fonte di fondi. La nuova imposta sul reddito, basata sul modello di Addington, fu imposta sui redditi superiori a £150. Nonostante questa misura fosse inizialmente destinata a essere temporanea, divenne presto una parte stabile del sistema fiscale britannico. Nel 1851 fu istituito un comitato sotto Joseph Hume per indagare sulla questione, ma non riuscì a raggiungere una chiara raccomandazione. Nonostante le vibranti obiezioni, William Gladstone, Cancelliere dello Scacchiere dal 1852, mantenne l'imposta sul reddito progressiva e la estese per coprire i costi della Guerra di Crimea. Negli anni '60, l'imposta progressiva divenne un elemento accettato a malincuore del sistema fiscale inglese.[26]
Negli Stati Uniti, la prima imposta sul reddito progressiva fu istituita con il Revenue Act of 1862. La legge fu promulgata dal presidente Abraham Lincoln, e sostituì il Revenue Act of 1861, che aveva imposto un'imposta sul reddito piatta del 3% sui redditi annuali superiori a $800. Il Diciassettesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, adottato nel 1913, permise al Congresso di imporre tutte le imposte sul reddito senza alcun requisito di ripartizione. A metà del XX secolo, la maggior parte dei paesi aveva implementato qualche forma di imposta sul reddito progressiva.[27]
Sia Karl Marx che Friedrich Engels sostenevano un'imposta sul reddito progressiva[28].

Verso le imposte attuali
[modifica | modifica wikitesto]Per cercare di semplificare il sistema tributario ci sono state diverse proposte di riforma. Ne è un esempio è quella della Lega che, nel 2018, proponeva l'introduzione di un'aliquota fissa del 15%. Sulla stessa linea si era assestato anche l'Istituto Bruno Leoni, con un aliquota fissa del 25%.[22] Prima del 1973 il sistema tributario era più articolato di quello attuale. Le imposte sul reddito erano infatti molteplici, come ad esempio l'imposta di ricchezza mobile. Alcune, peraltro, non erano dotate del carattere della progressività. La svolta storica avvenne però nel 1948, con l'avvento della Costituzionale italiana. A questo seguì poi, nel 1962, l'istituzione di una Commissione parlamentare per la redazione di una riforma fiscale. Quest'ultima avrebbe poi portato, a partire dal 1973, alla nascita delle attuali Irpef, Ires e Iva. Inoltre, prima degli interventi della Corte costituzionale, il reddito che veniva preso come riferimento era quello famigliare (non individuale).[29]
La disciplina europea
[modifica | modifica wikitesto]Il principio di progressività del sistema tributario costituisce uno dei cardini della giustizia fiscale nei moderni Stati europei. Tuttavia, nel contesto dell’Unione europea, la progressività incontra limiti strutturali: i Trattati europei non la menzionano espressamente, e la competenza fiscale dell’Unione resta frammentata. Parallelamente, negli ultimi due decenni, diversi paesi europei hanno introdotto modelli di Flat tax o imposta ad aliquota unica, i quali, pur dichiarandosi competitivi, pongono in tensione diretta il principio di progressività costituzionalmente sancito in molti Stati membri. Oggi l’Unione si trova divisa tra due poli: da un lato la giustizia redistributiva, dall’altro la competitività fiscale.
Le costituzioni europee e la progressività
[modifica | modifica wikitesto]Il principio di progressività, seppur influenzato da principi propri dell’Unione europea, rimane sempre materia regolata internamente a ciascuno stato, per questo motivo si riscontrano differenze tra le modalità di regolazione. La progressività è esplicita in alcuni Stati (ad esempio Italia, Spagna, Portogallo) e implicita in altri (ad esempio Francia, Germania, Grecia).
Nel diritto italiano è regolata dall’articolo 53 della Costituzione, il quale incarna due principi fondamentali: la capacità contributiva, che misura la possibilità economica individuale, e la progressività, che ne traduce l’applicazione in termini pratici di equità. L’Italia, in questo senso, è un modello per molti ordinamenti europei.
In primo luogo, la Costituzione della Spagna del 1978 (art. 31.1) riprende espressamente lo schema italiano, mentre la Costituzione del Portogallo del 1976 stabilisce che l’imposta sul reddito debba essere “progressiva per garantire la redistribuzione del reddito e la giustizia sociale” (art. 104).
La dottrina tributaria ha messo in rilievo che la progressività non è un semplice criterio tecnico di calcolo, ma un valore politico e costituzionale che dà concretezza all’uguaglianza sostanziale e alla funzione sociale della proprietà.[30]
Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania non menziona il principio, ma la Corte Costituzionale Federale [31] ha stabilito che la somma delle imposte dirette non possa superare il 50% del reddito, configurando così una soglia implicita di giustizia fiscale.
In Francia, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789, art. 13) parla di contributo “in proporzione delle proprie capacità”.[32]
La progressività nel diritto dell’Unione europea
[modifica | modifica wikitesto]A livello dell’Unione europea, il principio di progressività non è esplicitamente previsto nei Trattati. Né il Trattato di Maastricht (o trattato sull'Unione europea) né il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea contengono riferimenti diretti alla capacità contributiva o alla giustizia redistributiva. È opportuno sottolineare che la progressività nell’Unione europea rappresenta uno strumento centrale per promuovere l’equità sociale e ridurre le disuguaglianze, oltre a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche. Per questo motivo, anche se indirettamente, la progressività sarà sempre influenzata dai principi europei di uguaglianza e libero mercato.
Bisogna considerare che l’UE armonizza solo le imposte indirette, che sono tendenzialmente regressive, mentre le imposte dirette, in cui si realizza la progressività, restano di competenza nazionale. Questo però crea non pochi problemi nell’Unione, perché spesso l’aumento dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) comporta un aggravio per le fasce di reddito più basse, minando al principio di giustizia tributaria complessiva dell’Unione.[33]
Il confronto con la flat tax
[modifica | modifica wikitesto]Negli ultimi vent’anni, numerosi Paesi europei hanno sperimentato la flat tax come strumento di semplificazione fiscale e incentivo alla crescita economica. Tuttavia, questa scelta solleva questioni profonde in relazione al principio di progressività.
A livello europeo, la flat tax è stata introdotta da:
- Estonia (1994) con aliquota al 20%;
- Lettonia (1995) al 23%;
- Lituania (1996) al 24%;
- Slovacchia (2004) al 19%;
- Russia (2001) al 13%;
- Romania (2005) al 16%.
Tendenzialmente, quindi, l’adozione generalizzata della flat tax rischierebbe di ridurre il gettito complessivo e ampliare le disuguaglianze, a vantaggio dei redditi più elevati e a discapito del ceto medio. Da un punto di vista teorico, la flat tax tende a semplificare il sistema ma indebolisce la redistribuzione: in assenza di correttivi, essa viola il principio costituzionale di progressività sancito in molti paesi membri, e risulta difficilmente compatibile con la giustizia tributaria europea.
Progressività, non confiscatorietà e diritti fondamentali
[modifica | modifica wikitesto]Nei sistemi costituzionali europei, la progressività è spesso connessa al principio di non confiscatorietà. Quest’ultimo, derivato dal diritto di proprietà, stabilisce che l’imposizione non può essere così elevata da privare il contribuente dei mezzi di sussistenza o da svuotare il contenuto del diritto di proprietà. Anche nel diritto dell’Unione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 17) e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconoscono che il diritto di proprietà e la solidarietà sociale devono bilanciare l’imposizione fiscale, delineando così un principio implicito di progressività derivato dai diritti fondamentali.
Prospettive: verso una fiscalità europea più progressiva
[modifica | modifica wikitesto]La sfida per l’Unione europea è dunque duplice:
- da un lato, garantire neutralità e armonizzazione fiscale nel mercato unico;
- dall’altro, preservare la funzione redistributiva della tassazione, cardine delle democrazie sociali europee.
Una futura integrazione fiscale europea dovrà fondarsi su una revisione del concetto di capacità contributiva, intesa come “idoneità effettiva a contribuire”, e su un modello progressivo che tenga conto delle spese necessarie per la vita dignitosa del contribuente e della famiglia.[32] In tale prospettiva, appare auspicabile una “Costituzione fiscale europea” che includa il principio di progressività tra i valori comuni, accanto alla legalità, all’uguaglianza e alla solidarietà. Questo aiuterebbe a contrastare la “competizione fiscale al ribasso” e a garantire standard minimi di equità nei sistemi tributari nazionali.
Conclusioni
[modifica | modifica wikitesto]Il sistema tributario italiano è interamente ispirato al principio di progressività. Questo è stato confermato anche da numerose sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno precisato che la progressività si può realizzare in modi diversi. Anche la previsione di un'imposta piatta potrebbe essere legittima, nonostante per definizione non sia progressiva. E questo è possibile se la legge introduce dei correttivi specifici, come le detrazioni.
Ciò che ha portato il legislatore a modificare i vari tipi di imposta, e a sopprimerne altri, è la generale complessità del sistema tributario italiano, composto da molte imposte tra loro diverse, con il rischio che si possa configurare una doppia imposizione fiscale. Si tratta del fenomeno per cui su uno stesso reddito gravano due imposte di natura diversa.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 3 4 R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti. Comm. Cost. Volume I., pag. 1069
- ↑ con la sentenza n.126 del 1979
- ↑ A. Cotrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marcello, G. Marini, S. M. Messina, M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, terza edizione, CEDAM: “La capacità contributiva, l’art.53 Cost. ratio”, pag. 15.
- ↑ Corte Cost., sent. n.109/1967.
- ↑ Corte cost., sent. n. 12/1960, n. 30/1964, n. 128/1966, n. 23/1968.
- ↑ R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti. Comm. Cost. Volume I., pag. 1070
- ↑ Si riporta il testo dell’art. 3, secondo comma, Costituzione: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
- ↑ Alberto Marchiselli, Manuale di diritto tributario, parte generale, Giuffrè: “il principio di progressività”, pag. 35.
- 1 2 Alberto Marchiselli, Manuale di diritto tributario, parte generale, Giuffrè: “il principio di progressività”, pag. 36.
- ↑ Innovazione e diritto, Rivista di diritto tributario e dell’economia: Progressività del sistema tributario e giustizia redistributiva di Mario Cermignani: “Premessa. Capacità contributiva, progressività dell'imposizione tributaria e giustizia redistributiva”, pag. 83.
- ↑ Corte cost., sent. n. 128/1966.
- ↑ A. Cotrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marcello, G. Marini, S. M. Messina, M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, terza edizione, CEDAM: “I fatti espressivi di capacità contributiva”, pag. 18.
- ↑ Corte Cost. sent. n.126/1979
- ↑ A. Cotrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marcello, G. Marini, S. M. Messina, M. Trivellin.
- ↑ Corte Cost., sent. n. 12/1960; sent. n. 30/1964.
- ↑ Caratteristica enunciata dalla Corte costituzionale nella sentenza n.128/1966.
- 1 2 3 Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 21 novembre 2025.
- 1 2 M. Baldini, L. Rizzo, Flat tax, il Mulino, 2019, p.68
- ↑ M. Baldini, L. Rizzo, Flat tax, il Mulino, 2019, p.28
- ↑ M. Baldini, L. Rizzo, Flat tax, il Mulino, 2019, p.12
- ↑ M. Baldini, L. Rizzo, Flat tax, il Mulino, 2019, p.13
- 1 2 M. Baldini, L. Rizzo, Flat tax, il Mulino, 2019, p.54
- ↑ La progressività dell’imposta sul reddito delle persone fisiche: un confronto tra paesi europei, su osservatoriocpi.unicatt.it. URL consultato il gennaio 2024.
- ↑ Tasse Romane. Unrv.com. Consultato il 12-04-2014.
- ↑ Una tassa per battere Napoleone, su hmrc.gov.uk, Agenzia delle Entrate e delle Dogane. URL consultato il 18 febbraio 2023 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2013).
- ↑ Steven A. Bank, Tassazione delle Società Anglo-Americane: Rintracciare le Radici Comuni di Approcci Divergenti, Cambridge University Press, 2011, pp. 28-29, ISBN 978-1-139-50259-7.
- ↑ Kathryn James, Esplorare le Origini e la Crescita Globale dell'IVA, in Rivista di Economia, vol. 35, n. 4, 2011, pp. 15-22, SSRN 2291281.
- ↑ David Ireland, Come Appaiono Effettivamente le Politiche Fiscali Marxiste (XML), in Materialismo Storico, vol. 27, n. 2, 8 luglio 2019, pp. 188-221, DOI:10.1163/1569206X-00001543, ISSN 1465-4466.
- ↑ M.Baldini, L. Rizzo, Flat tax, il Mulino, 2019, p.91
- ↑ Dottrina tributaria italiana: Berliri, Forte, Giardina, Maffezzoni, Moschetti, Falsitta, in López Espadafor, I principi di giustizia tributaria e l’armonizzazione fiscale nell’UE, 2015.
- ↑ Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 22. Juni 1995, 93 BVerfGE 121 (sentenza tedesca sulla confiscatorietà e il limite del 50%).
- 1 2 Floriana Santagata, Proposta di rivisitazione del principio di capacità contributiva alla luce del principio di uguaglianza nei Paesi Euro-Mediterranei, in Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro, Ledizioni / OpenEdition Books, 2018.
- ↑ Carlos María López Espadafor, I principi di giustizia tributaria e l’armonizzazione fiscale nell’Unione europea, Slides, Università di Roma, 8 maggio 2015.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Alberto Marchiselli, Manuale di diritto tributario, parte generale, Giuffrè.
- Augusto Fantozzi, Diritto tributario, IV edizione, UTET giuridica.
- Innovazione e diritto, Rivista di diritto tributario e dell’economia: Progressività del sistema tributario e giustizia redistributiva di Mario Cermignani.
- M. Baldini, L. Rizzo, Flat tax, il Mulino, 2019
- A. Cotrino, G. Corasaniti, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marcello, G. Marini, S. M. Messina, M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, terza edizione, CEDAM.
- R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti. Comm. Cost. Volume I.
- NEQTEPA, Ultime novità, periodo ufficiale dell’A.N.T.I. – Associazione nazionale tributaristi italiani: “Equità e progressività dell’imposizione: ripensando il sistema tributario. Perché questa scelta e perché questo tema”. Di Pietro Selicato, P. Boria, A. Pedone, P. Puri, F. Picciaredda, R. Miceli, F. Peddis, L. Pennesi, R. Corriere, M. C. Fazio, V. Massone, C. Borgia.
- Dottrina tributaria italiana: Berliri, Forte, Giardina, Maffezzoni, Moschetti, Falsitta, in López Espadafor, I principi di giustizia tributaria e l’armonizzazione fiscale nell’UE, 2015.
- Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 22. Juni 1995, 93 BVerfGE 121 (sentenza tedesca sulla confiscatorietà e il limite del 50%).
- Floriana Santagata, Proposta di rivisitazione del principio di capacità contributiva alla luce del principio di uguaglianza nei Paesi Euro-Mediterranei, in Le uguaglianze: diritti, risorse, sfide per il futuro, Ledizioni / OpenEdition Books, 2018.
- Carlos María López Espadafor, I principi di giustizia tributaria e l’armonizzazione fiscale nell’Unione europea, Slides, Università di Roma, 8 maggio 2015.
- Costituzione Spagnola 1492
- Costituzione Portoghese 1128
- Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino 1789
- Carta dei diritti fondamentali 2000
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) progressive tax, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 14481 · LCCN (EN) sh85132868 · GND (DE) 4057450-7 · J9U (EN, HE) 987007563359605171 |
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