Governo neoparlamentare

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Il governo neoparlamentare è una particolare forma di governo teorizzata dal politologo francese Maurice Duverger. Consiste in un rapporto fiduciario molto più stretto rispetto a quanto avvenga in una repubblica parlamentare.

L'esecutivo riceve la fiducia dal Parlamento, ma un'eventuale crisi di governo comporta l'automatico scioglimento del Parlamento.

Nel mondo[modifica | modifica wikitesto]

In Israele[modifica | modifica wikitesto]

In Israele tale forma di governo fu adottata con la riforma degli organi di governo. Il governo "neoparlamentare" o governo di legislatura, comporta l'elezione diretta del capo di governo: così è stato in Israele dopo la riforma e così è in Italia per quanto riguarda le regioni e gli enti locali. In Israele, tuttavia, questa forma di governo è stata abbandonata nel 2001 in favore di un ritorno al parlamentarismo classico.

In Italia[modifica | modifica wikitesto]

Negli enti locali, come le regioni italiane, l'organo esecutivo (il Presidente della Regione o della Provincia, o per i comuni il Sindaco) è legato al legislativo in base al principio "simul stabunt, simul cadent" ("insieme staranno, insieme cadranno").[1]

Un esempio del principio che lega indissolubilmente il presidente di una regione italiana all'assemblea legislativa è dato dagli artt. 41 (commi 7-8) e 22 (comma 4) dello Statuto della regione Puglia.[2][3]

La riforma costituzionale del 2005 (non approvata) prevedeva, in Italia, oltre al federalismo, anche la riforma degli organi di governo in senso "neoparlamentare", con la possibilità però per il parlamento, una volta sfiduciato il capo di governo, di evitare elezioni anticipate tramite la cosiddetta sfiducia costruttiva, ossia indicando un altro possibile capo di governo.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ La riforma costituzionale che ha portato all'elezione diretta del Presidente della Giunta è stata disposta con legge costituzionale 1/1999.
  2. ^ Art. 41: [...] 7. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta, per l'ordinaria amministrazione.
    8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
  3. ^ Art. 22: [...] 4. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]