Fondo di garanzia dei depositanti
Un fondo di garanzia dei depositanti è un particolare fondo di rimborso dei depositanti di una banca dichiarata fallita, previsto ed implementato in modo diverso in alcuni Stati del mondo.
Il sistema che prevede il fondo in questione, chiamato "sistema di garanzia dei depositanti", è stato implementato in vario modo tra cui l'Unione europea, che lo ha reso obbligatorio con una direttiva del 1994. Il funzionamento del sistema, e in particolare i casi in cui è previsto il rimborso, così come l'importo massimo rimborsabile, variano a seconda dei paesi. In Italia, i fondi in questione vengono gestiti attraverso dei consorzi tra banche.
Nel mondo
[modifica | modifica wikitesto]Italia
[modifica | modifica wikitesto]Una prima norma in tema fu la disposizione di cui all'art. 36 dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale istituiva il"Fondo interbancario di garanzia"; esso aveva lo scopo di garantire "la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina [...]". Il fondo aveva però uno scopo sostanzialmente diverso dall'attuale fondo, in quanto si rivolgeva solamente alle banche che erogavano il "credito agrario di miglioramento" ed era finalizzato ad aiutare le banche che si trovavano in difficoltà in conseguenza dell'erogazione dei crediti suddetti.[1]Nel 1978 venne poi creato il "Fondo Centrale di Garanzia delle Casse Rurali ed Artigiane" presso l'ICCREA (l'Istituto Centrale delle Casse Rurali ed Artigiane), il quale si rivolgeva alle casse rurali ed artigiane (le antenate delle odierne banche di credito cooperativo) e, oltre a garantire i depositanti, aveva anche l'obiettivo di aiutare le casse rurali ed artigiane in difficoltà.[2] Un fondo rivolto a banche diverse dalle casse rurali ed artigiane fu istituito ne 1987, anno in cui nacque anche il fondo interbancario di tutela dei depositi; che dopo ulteriori evoluzioni sanciva invece che "il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a lire duecento milioni".[3]
In base alla normativa attuale, l'art. 96, comma 4 del d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), "i sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato" e "le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti [...]".[4] Ad oggi in Italia ci sono sostanzialmente due fondi con funzione di sistema di garanzia bancaria:
Stati Uniti d'America
[modifica | modifica wikitesto]La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) negli USA interviene a copertura dei conti fino a 250.000 dollari per depositante/banca (complessivi per tutti i tipi di conto deposito posseduti nelle banche USA "assicurate"), ed è separata per tipologia di conto-categoria di deposito: ad esempio, conto corrente e certificato di deposito hanno coperture differenti. Quindi, una persona che ha tre categoria di deposito presso due banche diverse avrà coperture pe run totale di: 3*2*250.000 = 1.500.000 dollari.
La legge statunitense prevede l'obbligo di una doppia copertura:
- da parte del Governo Federale tramite l'agenzia indipendente FDIC;
- da parte della Federal Reserve, come prestatore di ultima istanza, quando i fondi del bilancio federale non sono sufficienti.
Non tutte la banche beneficiano della copertura federale dei depositi: la FDIC seleziona le banche assicurabili con fondi pubblici, in modo indipendente dalla Federal Reserve.
La Banca Centrale può ricorrere, fra i vari strumenti, ad un allentamento quantitativo (quantitative easing) illimitato.
Unione Europa
[modifica | modifica wikitesto]La direttiva 2014/49/UE fissa un livello di copertura dei depositi, uniforme nell'Unione Europea. Più precisamente, armonizza le coperture dei depositi fino a 100.000 euro entro il 2010, in modo da elevare la copertura dal 65 al 90% dei depositanti, secondo stime dell'Europarlamento. I tempi per l'erogazione sono ridotti da tre mesi a un massimo di 20 giorni lavorativi.
La normativa sul bail-in impone che un eventuale aiuto pubblico nel salvataggio di una banca possa avvenire solo dopoché l'8 per cento delle passività – detenute dai soggetti privati, quali azionisti e creditori-obbligazionisti – sia stato aggredito dal bail-in, al fine di ridurre l'onere per il settore pubblico, sia in caso di aiuto statale (articolo 37) sia in caso di intervento del Fondo di risoluzione (articolo 44). La normativa UE vieta di estendere la garanzia statale a depositi superiori a 100.000 euro, che quindi è il valore massimo "protetto". La direttiva Brrd (articolo 45) prevede che l'autorità di risoluzione, che per le banche più grandi è la nuova autorità europea Single Resolution Board e per quelle più piccole è la Banca d'Italia.
Diversamente dagli USA, non esiste una garanzia del risparmio a carico del bilancio dell'Unione europea, della BCE, o di un fondo interbancario dell'Unione. I singoli Stati membri alimentano un fondo interbancario nazionale. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare provvedimenti per garantire questa copertura e, in caso limite, ad erogare direttamente le somme previste a garanzia dei risparmiatori. La garanzia dei depositi è gestita in modo differente dai singoli Stati membri. E nessuno di questi prevede l'obbligo di copertura dei depositi con fondi pubblici stanziati dai Governi, e in ultima istanza da parte delle Banca Centrale nazionale. Tuttavia, la BCE ha ripetutamente scelto di intervenire, fornendo liquidità a banche e Stati in crisi.
Le norme europee non impongono ai creditori la sospensione e differimento obbligatori delle rate di pagamento, senza oneri e penali per i clienti, (ad esempio per mutui fondiari, immobiliari o finanziamenti per credito al consumo), in caso di crisi di uno o più istituti di rilevanza nazionale, presso il quale i debitori dispongono delle proprie fonti (risparmi, investimenti, deposito di salario-pensione-redditi vari).
La Direttiva 2014/59/UE realizza il progetto di Unione Bancaria che prevede un Single Supervisory Mechanism, tramite uno schema di assicurazione e garanzia unico per i depositi, e una Resolution Agency che ha ampi poteri di intervento verso le banche in crisi o fallite. La Resolution Agency valuta le dimensioni della banca e il rischio per la stabilità finanziaria del continente, decidendo se la crisi deve essere gestita dall'autorità europea, o autonomamente dalla autorità nazionale (in genere, la Banca Centrale). La garanzia dei depositi fino a 100.000 euro è confermata dal sul bail-in (recepite il 10 settembre 2015), che entrerà in vigore dal 1º gennaio 2016: invece, potranno subire un prelievo forzoso i depositi sopra i 100.000 di persone fisiche e giuridiche, ultimi in ordine di priorità a rispondere in caso di crisi bancaria dopo azionisti e obbligazionisti. Ove si applichi lo strumento del bail-in, al sistema di garanzia dei depositi non è richiesto di versare alcun contributo per le spese di ricapitalizzazione dell'ente o ente-ponte (art. 109, direttiva 2014/59/UE), e in tutti i casi, la passività del sistema di garanzia dei depositi non può superare l'ammontare delle perdite che esso avrebbe dovuto sostenere se l'ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza.
Il contributo del sistema di garanzia dei depositi è fornito in contante. Qualora dopo l'impiego di capitali, il fondo scende a meno dei due terzi del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi, il livello-obiettivo viene ricostituito entro un periodo di sei anni, adeguando i contributi annuali.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Dalla Legge 2 giugno 1961, n. 454 "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura" - Art. 36 (PDF), su ismea.it.
- ↑ Francesco Giorgianni, Carlo-Maria Tardivo, Diritto bancario: Banche, contratti e titoli bancari (pag. 337), su books.google.it, 2006.
- ↑ Art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659
- ↑ Articolo 96 Testo unico bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) "Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia", su brocardi.it.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Francesco Giorgianni, Carlo-Maria Tardivo, Diritto bancario: Banche, contratti e titoli bancari, Giuffrè editore, 2006.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) deposit insurance, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- Bce: conti in banca non saranno più protetti, rischio corsa sportelli, su wallstreetitalia.com, 15 novembre 2017. Ospitato su archive.is.
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