Editto sopra gli ebrei

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Editto sopra gli ebrei
Bolla pontificia
Stemma di Papa Pio VI
Pontefice Papa Pio VI
Data 1775
Anno di pontificato primo
Argomenti trattati Rapporti tra ebrei e cristiani nello Stato pontificio

L'Editto sopra gli Ebrei è una bolla papale firmata da papa Pio VI, come uno dei primi atti legislativi del suo pontificato, il 15 febbraio 1775. Nella pratica non contiene nessuna disposizione originale, ma riassume e compendia tutte le disposizioni riguardanti i rapporti tra i cristiani e gli ebrei che abitavano nello Stato pontificio redatte nei due secoli precedenti, a partire dalla bolla Cum nimis absurdum emessa da papa Paolo IV nel 1555.

Attraverso questa bolla il papa ribadì molte delle norme riguardanti la regolazione degli spostamenti e della residenza degli ebrei, il ghetto, gli scambi commerciali tra ebrei e cristiani e l'obbligo, da parte degli ebrei, di rendersi riconoscibili.

Contesto[modifica | modifica wikitesto]

Papa Pio VI

Alla redazione della bolla lavorarono diverse commissioni pontificie fin dal terzo decennio del XVIII secolo. Secondo lo storico tedesco Thomas Brechenmacher la bolla segna la fine di un dualismo durato 250 anni. Nel corso dei precedenti due secoli e mezzo, infatti, le disposizioni legislative emanate dalla Santa Sede nei confronti della popolazione ebraica residente nello Stato pontificio avevano sempre tenuto conto di due necessità. In primo luogo il papato si sentiva in dovere di difendere i cristiani dall'influenza degli ebrei. In secondo luogo, tuttavia, i papi sentirono anche la necessità di difendere gli ebrei, considerati "i fratelli maggiori nella fede" dall'influenza dei cristiani;[1] atteggiamento questo che si ritrova, ad esempio, nelle encicliche di papa Benedetto XIV. Con l'Editto sopra gli Ebrei del 1775, tuttavia, il punto centrale ritorna semplicemente la salvaguardia della fede cristiana dall'influenza spirituale e fisica degli ebrei, eliminando del tutto la tensione che aveva caratterizzato l'atteggiamento della Santa Sede fino a quel momento. La bolla quindi esplicita una lunga serie di limitazioni a cui gli israeliti residenti nello Stato della Chiesa avrebbero dovuto sottostare affinché una troppo stretta vicinanza tra ebrei e cristiani non potesse minare la fede di questi ultimi portandoli all'abbandono del cristianesimo stesso.

Contenuto[modifica | modifica wikitesto]

Il preambolo, che consta di sette paragrafi, è dedicato integralmente alle disposizioni in merito al possesso e al commercio, da parte degli ebrei, dei cosiddetti "libri proibiti":

«Che gli Ebrei non possano in alcuna maniera ritenere presso di loro, né leggere, comprare, scrivere, copiare, tradurre, vendere, donare, commutare, né in qualsivoglia altro modo alienare sotto qualunque pretesto, titolo, o colore, libro veruno, o codici empj, Talmudisti, o altre volte condannati, superstiziosi, Cabalisti, o che contengono errori contro la Sagra Scrittura, o Testamento vecchio, ovvero qualche ingiuria, empietà, e bestemmia contro i Sagrosanti misteri della Fede Cristiana, specialmente della Santissima Trinità, di Nostro Signore Gesù Cristo, di Maria sempre Vergine, o de' Santi, [...] siano tali Libri composti in Lingua Ebraica, oppure in altro Idioma, sotto la pena della perdita de' medesimi Libri, della confiscazione de' Beni, ed altre corporali.»

Il nono e il decimo paragrafo proibiscono agli ebrei di esercitare "fattucchierie, incantesimi, augurii o sortilegi" e agli argentieri cristiani di fabbricare i candelabri a sette braccia o altri amuleti interpretati come metodi per preservarli contro l'infestazione delle streghe. I successivi due paragrafi, invece, sono incentrati sui riti funebri e di inumazione che, per nessuna ragione, devono essere pubblici e aperti ai cristiani.

Uno dei punti centrali dell'Editto è la regolamentazione dei rapporti tra gli ebrei e i loro correligionari che volevano convertirsi al cristianesimo (i cosiddetti "catecumeni") o che erano stati da poco battezzati (i "neofiti"), tema che l'Editto affronta in ben 6 paragrafi.

«Che più d'ogni altro siano tenuti [...] i fattori degli Ebrei [...] ad invigilare che non venga trafugato, occultato o pervertito alcun Catecumeno Ebreo dell'uno e dell'altro sesso che abbia mostrato, mostri, o sia per mostrare volontà, o inclinazione di farsi Cristiano [...] altrimenti siano multati con la gravatoria continua fino a che non resti effettuata la restituzione o ritorno della Persona Trafugata, o nascosta, o pervertita, ed inoltre soggiacciano alle pene pecuniarie di carcere, o di altre gravissime ad arbitrio.»

Il paragrafo successivo riprende e rende esecutivo l'obbligo, promulgato già da Paolo IV nella bolla Cum nimis absurdum ma, in realtà, caduto in disuso, della riconoscibilità degli ebrei, i quali, dopo la promulgazione dell'Editto, dovettero portare addosso un segno di riconoscimento di colore giallo.

«Debbano gli Ebrei dell'uno e dell'altro sesso portare il segno di color giallo, per cui vengano distinti dagl'altri, e debbano sempre portarlo in ogni tempo e luogo, tanto dentro i Ghetti, quanto fuori di essi. E tanto in Roma e ne' luoghi abitati quanto fuori. Cioè: gli Uomini debbano portarlo sopra il Cappello ben cucito sopra, e sotto la falda, senz'alcun velo, o fascia, se non in caso che fosse dell'istesso colore, e le Donne lo debbano portare in capo scopertamente, senza mettervi sopra il Fazzoletto, o altra cosa con cui venga nascosto, sotto pena agli uni e alle altre di scudi cinquanta per ciascheduna volta e di altre ad arbitrio.»

La parte più corposa del testo, ossia i paragrafi dal 22 al 34, regolamenta i rapporti tra ebrei e cristiani. Tra ebrei e cristiani non poteva esserci compravendita di generi alimentari. Si ribadisce la proibizione, per gli ebrei, di avere qualsiasi contatto con catecumeni e neofiti. Gli ebrei non potevano assumere domestici cristiani. Era proibita, inoltre, la frequentazione tra ebrei e cristiani, comprese conversazioni e gioco d'azzardo e persino l'uso delle stesse carrozze.

I paragrafi successivi regolano le libertà di abitazione e di movimento dei sudditi ebrei dello Stato Pontificio. Tra le altre cose, costringevano gli ebrei ad ascoltare i sermoni cristiani e prevedevano sanzioni per le violazioni. I poteri di vigilanza e di esecuzione delle pene erano conferiti al tribunale dell'Inquisizione.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Brechenmacher, p. 66

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Michele Cassandro, Intolleranza e accettazione, Torino, G. Giappichelli, 1996, ISBN 883486235X.
  • Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1995, ISBN 8806128256.
  • Anna Foa, Gli ebrei in Italia, Bari, Laterza, 2022, ISBN 9788858149201.
  • Thomas Brechenmacher, Das Ende der doppelten Schutzherrschaft - Der Heilige Stuhl und die Juden am Übergang zur Moderne (1775–1870), Stuttgart, Anton Hiersemann, 2004, ISBN 3-7772-0405-6.
  • Thomas Brechenmacher, Der Vatikan und die Juden. Geschichte einer unheiligen Beziehung vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München, Beck, 2005, ISBN 978-3-406-52903-0.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]