Eccessiva onerosità

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In diritto, l'eccessiva onerosità ricorre tutte le volte in cui l'esecuzione di un'obbligazione diviene apprezzabilmente più costosa rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta. Siffatta onerosità sopravvenuta può essere valutata anche rispetto ad una controprestazione, laddove presente. La nozione in parola, inoltre, deve avere carattere oggettivo; non ha cioè rilievo un eventuale maggior costo peculiare solo a chi è, in concreto, obbligato.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta, riscontrata cioè solo dopo la stipula del contratto, se dovuta al “verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” (C.C. 1467) è causa di risoluzione del contratto a esecuzione continuata, periodica o differita.

La risoluzione non può essere domandata se l'eccessiva onerosità sopravvenuta “rientra nell'alea normale del contratto”.

L'eccessiva onerosità non ha effetto nemmeno sui contratti che siano aleatori “per loro natura o per volontà delle parti” (C.C. 1469).

Quando invece il contratto comporti l'assunzione di obbligazioni di una sola delle parti, questa non può richiedere la risoluzione del contratto, bensì “una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità” (C.C. 1468).

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