Diritto internazionale umanitario

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Il diritto internazionale umanitario (DIU) noto anche come diritto bellico o diritto dei conflitti armati è l'insieme delle norme di diritto internazionale che riguarda la protezione delle cosiddette vittime di guerra o vittime dei conflitti armati.

Costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico e include le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all'impiego di armamenti, mezzi e metodi di guerra.

Fonti[modifica | modifica wikitesto]

Lo stesso argomento in dettaglio: Convenzioni di Ginevra.

La base fondamentale del diritto umanitario è di tipo pattizio, anche se per molte di queste norme la Corte internazionale di giustizia, nel suo parere consultivo sulla Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari, ha dichiarato che "un gran numero di regole del diritto umanitario applicabile nei conflitti armati sono così fondamentali per il rispetto della persona umana" e per delle "considerazioni elementari di umanità", che esse "si impongono ... a tutti gli Stati, che essi abbiano o meno ratificato gli strumenti convenzionali che le esprimono, poiché costituiscono principi inviolabili del diritto internazionale consuetudinario"[1]. La normativa è attualmente costituita dalla prima Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (data di nascita del Diritto Internazionale Umanitario), dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai successivi due Protocolli aggiuntivi dell'Aja del 1977 e dal terzo Protocollo del 2005 che introduce l'adozione di un segno distintivo addizionale comunemente chiamato "Cristallo rosso".

Comprende anche il cosiddetto diritto bellico, che tratta dei doveri comportamentali dei combattenti in un conflitto e dei mezzi e metodi di guerra. Per questo motivo è anche definito come ius in bello, ovvero le regole che, in caso di conflitto armato, devono indirizzare la condotta delle operazioni belliche.

Ad esso vanno aggiunti molti altri, quali la Convenzione Aja del 16 aprile 1954, in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, la Convenzione di Ottawa del 1997 sull'eliminazione delle mine antipersona, le convenzioni in materia di divieto di uso di armi indiscriminanti e di modifica ambientale.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati l'insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.

Le vittime di guerra o vittime dei conflitti armati[modifica | modifica wikitesto]

Sono considerati vittime di guerra tutte le persone che non hanno mai partecipato ai combattimenti o che hanno cessato di parteciparvi.

Dai titoli delle quattro Convenzioni di Ginevra è agevole risalire alle specifiche categorie, che sono:

  • la popolazione civile;
  • i feriti;
  • i naufraghi;
  • gli ammalati;
  • i caduti;
  • i prigionieri di guerra.

In seguito all'ampliamento del concetto di vittima dei conflitti armati la definizione è stata estesa, mediante specifiche Convenzioni internazionali, anche ad oggetti diversi dalle persone, e precisamente:

  • ai beni culturali;
  • all'ambiente.

Principi fondamentali del DIU[modifica | modifica wikitesto]

Il principio di simmetria del diritto internazionale umanitario - di cui all’articolo 102 della terza Convenzione di Ginevra - trae una conseguenza importante dal principio dell’eguaglianza tra i belligeranti, secondo cui il diritto bellico si applica tanto all'aggressore quanto all'aggredito, che sono ambedue uguali dinanzi alle leggi di guerra: la sua solidità sarebbe irrimediabilmente minata se dovessero applicarsi regole diverse, per cui si tratta di un principio di rango consuetudinario di cui il preambolo del I Protocollo del 1977 offre solo una codificazione ("Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura od origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle parti in conflitto o ad esse attribuite").

Hans Peter Gasser, già principale consulente per gli affari legali del CICR (Comitato Internazionale della Croce Rossa), definisce i seguenti principi fondamentali del diritto internazionale umanitario:

  1. Rispettare, difendere e trattare in modo umano gli individui che partecipano, o hanno preso parte, ad azioni di ostilità, garantendo loro l'assistenza necessaria, senza alcuna discriminazione.
  2. Trattare umanamente i prigionieri di guerra e chiunque è stato privato della libertà, proteggendoli da ogni tipo di violenza, in particolare la tortura. In caso di processo, essi hanno il diritto di avere le garanzie fondamentali di qualsiasi normale procedimento giuridico.
  3. Poiché il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato all'uso di metodi o strumenti di guerra non è senza limiti, è illecito infliggere ulteriori pene o sofferenze inutili.
  4. Allo scopo di evitare vittime tra i civili, le forze combattenti devono sempre fare distinzione tra popolazione e oggetti civili da una parte, ed obiettivi militari dall'altra. Né la popolazione civile, né singoli cittadini od obiettivi civili devono costituire il bersaglio di attacchi militari.[1]

Sulla base di simili principi è ad esempio proibito aggredire medici, ambulanze o ospedali da campo recanti i simboli di Croce Rossa, Mezzaluna Rossa o Cristallo Rosso, emblemi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. È altresì proibito sparare a una persona o a un veicolo che espone una bandiera bianca, dato che essa indica l'intenzione di arrendersi o la volontà di patteggiare. In entrambi i casi, le persone sotto la protezione della Croce Rossa o della bandiera bianca devono rimanere neutrali; non possono quindi compiere azioni ostili e atti di violenza o portare armi o munizioni, poiché questo costituisce una violazione del codice di guerra.

Altri istituti che sono regolamentati, a volte in concorrenza con il diritto bellico, sono norme che riguardano la dichiarazione di guerra (la Carta delle Nazioni Unite del 1945, agli artt. 2 e successivi limita il diritto degli Stati membri a dichiarare guerra, come pure il Patto Briand-Kellogg, stipulato nel 1928, per le nazioni che lo hanno sottoscritto ma usato contro la Germania durante il Processo di Norimberga), l'accettazione della resa ed il trattamento dei prigionieri di guerra; l'esecuzione di crimini efferati; il divieto di aggredire intenzionalmente i civili e la proibizione ad usare armi di distruzione di massa.

È una violazione delle norme intraprendere altresì un'azione militare senza rispettare precise regole, come indossare la propria uniforme o qualsiasi altro simbolo facilmente identificabile e portare armi bene in vista. È proibito vestire l'uniforme nemica e impersonare un soldato della parte avversa, con il fine di combattere e catturare ostaggi.

Proporzionalità[modifica | modifica wikitesto]

Il principio di proporzionalità prevede che la violenza in una guerra sia proporzionale ai suoi obbiettivi militari. Questo obbiettivo preclude la politica della "terra bruciata". Il livello di vittoria militare deve essere proporzionale al livello di distruzione che ne segue. Ad esempio, se vi è un combattimento in una piazza di mercato con 400 civili, non si può considerare di far saltare in aria la piazza per raggiungere un obbiettivo. Ad ogni modo, se nell'area vi è un obbiettivo di alto valore militare nell'area con alcuni civili (una macchina o una casa privata) un attacco ed un danno collaterale possono essere considerati come giustificabili per il criterio di proporzionalità.

Violazioni e sanzioni[modifica | modifica wikitesto]

I soldati che violano determinate disposizioni del codice di guerra perdono ogni tutela e lo status di prigionieri di guerra, ma questo avviene solo davanti ad un "tribunale competente", secondo quanto sancisce l'art. 5 della Terza Convenzione di Ginevra. Da quel momento, pur essendo considerati colpevoli, "continuano ad essere trattati con umanità e, se citati in giudizio, godono i diritti garantiti da un processo equo e regolare", poiché vige ancora la tutela concessa dall'art. 5 della Quarta Convenzione di Ginevra.
Ad esempio, nel secondo conflitto mondiale, durante la battaglia delle Ardenne le SS tedesche indossarono le divise delle truppe americane allo scopo di cogliere di sorpresa e uccidere i soldati nemici sul loro fronte; per alcuni di loro l'esecuzione dopo la cattura, nonostante la resa, fu immediata.

La tutela legale di spie e terroristi in caso di conflitto è garantita soltanto se la potenza che li detiene è coinvolta in ostilità o in una guerra, fino al momento in cui viene appurato che si tratta di combattenti responsabili di crimini.
Per le loro azioni possono essere chiamati a giudizio, secondo le circostanze, davanti ad un tribunale civile o militare e, in pratica, sono stati sottoposti a tortura e/o condannati a morte, anche se le leggi di guerra non approvano e neppure condannano simili comportamenti, in quanto esulano dalla loro finalità. Le nazioni che hanno sottoscritto la Convenzione dell'ONU contro la Tortura del 10 dicembre 1984, si sono in ogni caso impegnate a non sottoporre mai alcun individuo a tortura.

Al termine di un conflitto, chiunque abbia infranto le leggi di guerra e abbia commesso efferati delitti può essere messo sotto accusa per crimini di guerra e processato.

Guerre civili e Protocolli aggiuntivi del 1977[modifica | modifica wikitesto]

La Terza Convenzione di Ginevra riconosce a un soldato o ad un belligerante in un conflitto armato internazionale lo status di "combattente legittimo" e, di conseguenza quello di "prigioniero di guerra" in caso di cattura, nei seguenti casi:

(a) quando riceve ordini da una persona di grado superiore e responsabile dei suoi subalterni;
(b) quando porta un segno distintivo in modo da essere riconosciuto da lontano;
(c) quando porta armi ben visibili;
(d) quando svolge le operazioni in conformità con le leggi e gli usi di guerra. (Art. 4)

I combattenti legittimi hanno uno speciale "privilegio", in virtù del quale sono esclusi dall'obbligo di rispettare il codice civile del paese in cui sono in guerra. Questo implica che non debbano subire un processo, per esempio, per omicidio quando uccidono i soldati nemici. I prigionieri di guerra usufruiscono di questo privilegio se accusati di crimini dopo la cattura; secondo le leggi e le consuetudini di guerra possono essere imputati per crimini di guerra ma non per atti di violenza, come l'uccisione o la cattura di soldati o la distruzione di obiettivi militari.

Conflitti interni[modifica | modifica wikitesto]

I Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra - adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977 - cercano, tra l'altro, di far riconoscere lo stato di combattente legittimo anche al partito insurrezionale di determinate guerre civili.

Le modalità di questo riconoscimento sono duplici: nel caso del primo protocollo, viene operata un'equiparazione de iure.

Il termine "conflitto armato internazionale" - nel primo dei due Protocolli - di solito si estende anche ai conflitti armati in cui "le popolazioni combattono contro il colonialismo e l'occupazione dei territori da parte di Stati esteri e contro i governi razzisti nell'esercizio del diritto di auto-determinazione sancito nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione dei principi di diritto internazionale riguardanti i rapporti amichevoli e la co-operazione tra gli Stati, che fa riferimento alla Carta delle Nazioni Unite" (art. 1)

Secondo l'opinione di Noam Chomsky, eminente linguista e critico di sinistra, il riferimento ai conflitti armati contro i regimi razzisti allude chiaramente alla resistenza armata di quegli anni contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, mentre quello contro l'occupazione straniera si riferisce alla resistenza armata contro le varie occupazioni di Israele di quel periodo. Infatti, l'art. 44 sancisce:

Allo scopo di salvaguardare l'incolumità della popolazione civile, i soldati in combattimento hanno l'obbligo di distinguersi tra i civili quando sono impegnati in un attacco o in un'operazione militare precedente ad un'incursione. Riconoscendo, comunque, che esistono situazioni nei conflitti armati dove, a causa della natura delle ostilità, può succedere che un soldato armato non riesca a farsi riconoscere, egli mantiene il suo stato di combattente purché, in questi casi, porti le armi ben in evidenza.

L'art. 44 quindi stabilisce:

Il presente articolo non ha lo scopo di modificare l'usanza degli Stati, generalmente riconosciuta, di far indossare l'uniforme ai soldati destinati ad un esercito regolare ed in divisa della nazione coinvolta in un conflitto.

Se l'attribuzione de jure ai predetti conflitti della natura di conflitti internazionali - quanto meno quando sono utilizzati mezzi violenti o terrorismo[2] - è assai contestata in dottrina[3], è però il secondo protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra (relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali) ad avere in prospettiva l'effetto più dirompente.

Il II Protocollo, rispetto alle Convenzioni stipulate nel 1949 che obbligano i soldati ad indossare divise, attribuisce lo status di combattente legittimo anche a chi combatte una guerra civile senza un'uniforme, purché abbia le armi in evidenza durante le azioni militari; più in generale, accorda a tutti i combattenti dei conflitti non internazionali la protezione dell'articolo 3 comune delle citate Convenzioni di Ginevra del 1949.

Le disposizioni dei due Protocolli sono entrate in vigore - con efficacia pattizia vincolante[4] - per gli oltre 160 Stati firmatari che li hanno anche ratificati, ma alcune delle nazioni che potrebbero venire coinvolte direttamente o indirettamente in un conflitto, soprattutto in una guerra civile, si sono rifiutati di ratificarli (tra questi, Stati Uniti d'America[5], Israele, India, Iran e Turchia). Ma anche quelli che li hanno ratificati hanno spesso apposto riserve o dichiarazioni unilaterali che pongono restrizioni all'accettazione totale (Australia, Cina, Francia, Germania, Repubblica Russa, Spagna e Regno Unito[6]) o che mirano a contestare l’incorporazione in essa del diritto consuetudinario.

Ricongiungimento ai familiari[modifica | modifica wikitesto]

Collegato al DIU è anche il lavoro di ricerca della Croce Rossa Internazionale per il ricongiungimento ai familiari dei dispersi per cause di guerra.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ CIJ Recueil 1996 (I), 1957, p. 257, par. 79. Secondo la Corte, le regole in questione incorporano degli obblighi che rivestono per essenza un carattere erga omnes.
  2. ^ L.C.Green, The contemporary law of armed conflict, 2000, p. 56, secondo cui "atti di violenza commessi da individui o gruppi di privati, che sono considerati atti di terrorismo (…) sono al di fuori dello scopo del diritto internazionale umanitario".
  3. ^ Nell'opinione 9 luglio 2004, Legal consequences of the construction of a wall in the occupied palestinian territory, l'opinione dissidente del giudice Higgins, parr. 33-34 sostenne che "la Palestina non può essere un'entità internazionale idonea a beneficiare del diritto umanitario, ma nel contempo inidonea a vedersi applicare la proibizione di attacchi armati contro altri".
  4. ^ Cfr. le sentenze del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia nel caso Tadic, in particolare quella della Camera di appello del 2 ottobre 1995 e quella della Trial Chamber del 7 maggio 1997.
  5. ^ Abraham Sofaer, The U.S. decision not to ratify Protocol I to the Geneva Conventions on the protection of war crimes, 82 American Journal of International law, 784, 786 (1988); G. Aldrich, Prospects for United States ratification of Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, 85 American Journal of International law 1, 6-7 (1991); H.-P. Gasser, Some legal issues concerning ratification of the 1977 Geneva protocollo, in Armed Conflicts and the new law 81, 96 (1989).
  6. ^ V. la riserva apposta dal Regno Unito di Gran Bretagna alla ratifica del I Protocollo Addizionale, nella quale si dichiarava che "è intendimento del Regno Unito che il termine conflitto armato in sé stesso e nel suo contesto denoti un tipo di situazione che non è costituita dalla commissione di crimini ordinari, inclusi atti di terrorismo sia concertati che isolati" (riserva all'articolo 1 paragrafo 4 ed all'articolo 96 paragrafo 3 del Protocollo addizionale I, disponibile sul sito Internet del Comitato internazionale della Croce Rossa www.icrc.org/ihl.nsf).

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Cornelio Sommaruga, Il diritto internazionale umanitario e il suo rispetto: una sfida permanente, in "Rivista di Studi Politici Internazionali", a. 79 (2012), fasc. 313, pp. 25–34.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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