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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

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Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è una norma della Repubblica italiana, emanato in attuazione della riforma Bassanini.

Emanato durante il governo Prodi I, in particolare ai sensi della delega di cui alla della legge 15 marzo 1997, n. 59, consisteva soprattutto nella redistribuzione delle funzioni pubbliche nell'ambito del decentramento amministrativo in Italia e del dibattito politico sul federalismo.

Titolo I Disposizioni generali
Capo I Disposizioni generali

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo I Ambito di applicazione

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo II Artigianato

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo III Industria

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo IV Conferimenti ai comuni e sportello unicoper le attività produttive

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo V Ricerca, produzione, trasportoe distribuzione di energia

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo VI Miniere e risorse geotermiche

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo VII Ordinamento delle camere di commercioindustria, artigianato e agricoltura

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo VIII Fiere e mercati, e disposizioniin materia di commercio

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo IX Turismo

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo X Disposizioni comuni

Titolo II Sviluppo economico e attività produttive
Capo XI Disposizioni transitorie e finali

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo I Disposizioni generali in materia di territorioambiente e infrastrutture

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo II Territorio e urbanistica
Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo II Territorio e urbanistica
Sezione II - Urbanistica, pianificazione territorialee bellezze naturali

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo II Territorio e urbanistica
Sezione III - Edilizia residenziale pubblica

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo II Territorio e urbanistica
Sezione IV - Catasto, servizi geotopograficie conservazione dei registri immobiliari

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo III Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagliinquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo III Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione II - Parchi e riserve naturali

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo III Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione III - Inquinamento delle acque

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo III Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture Capo III Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Sezione V - Gestione dei rifiuti

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo IV Risorse idriche e difesa del suolo

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo V Opere pubbliche

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo VI Viabilità

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo VII Trasporti

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo VIII Protezione civile

Titolo III Territorio ambiente e infrastrutture
Capo IX Disposizioni finali

Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Capo I Tutela della salute

Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Capo II Servizi sociali

Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Capo III Istruzione scolastica

Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Capo IV Formazione professionale

Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Capo V Beni e attività culturali

Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Capo VI Spettacolo

Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità
Capo VII Sport

Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
Capo I Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Le competenze trasferite alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, riguardano funzioni e compiti amministrativi e non politici. Il decreto medesimo precisa, all'art. 1, che il trasferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge. In alcuni casi si tratta di competenze non statali, riassegnate ad enti diversi (ad esempio funzioni precedentemente delle province, ora delle camere di commercio).

In materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea, il testo sancisce la riserva di gestione politica dello Stato, ma apre ad una parziale gestione esecutiva dei rapporti nei limiti delle rispettive competenze anche da parte degli enti minori; lo Stato riserva per sé anche il potere di indirizzo e coordinamento, cioè il controllo politico (politiche economiche e politiche di settore), delle funzioni distribuite, nonché la titolarità della verifica dell'effettivo esercizio funzionale, prevedendo per i casi di accertata inattività che comportino inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, d'ordinario il commissariamento e nei casi più gravi un potere sostitutivo di legislazione d'urgenza affidato al governo centrale.

Insieme con le funzioni, sono state distribuite anche le competenti partizioni di bilancio e le dotazioni di personale e strutture (per il trasferimento delle quali, ad esempio dei beni immobili, si è applicata esenzione fiscale).

Il decreto ha disposto la distribuzione di funzioni in diverse materie; nell'ambito del settore dello sviluppo economico, si sono trasferite varie competenzecome ad esempio in tema di artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati e commercio, turismo ed industria alberghiera. In materia di territorio, ambiente e infrastrutture, si sono rinviate competenze su territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità, trasporti e protezione civile; in particolare si è ordinato che il capo del Governo entro due anni, con proprio decreto, declassificasse tutte le strade Statali che non facessero parte della rete nazionale principale; con questo articolo sono state trasferite alle regioni e alle province circa 15.000 km di strade. In materia di urbanistica si sono anche soppresse le previgenti funzioni consultive spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici su questioni di interesse urbanistico. Parimenti, è stato soppresso il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici.

Di non minore rilievo sono i trasferimenti di competenze riguardanti la sanità pubblica, le politiche sociali, l'istruzione, i beni culturali, la polizia amministrativa. Uno dei tratti salienti è il trasferimento della maggioranza delle strade statali dal patrimonio statale ANAS al patrimonio delle Regioni (strade regionali), ed eventualmente a quello delle Province, con lo scopo evidentemente di migliorarne la manutenzione, concedendone la proprietà all'ente più vicino, secondo il principio di sussidiarietà. Questo stesso decreto legislativo assegna al presidente del Consiglio dei ministri il compito di emettere il decreto nel quale si ordina il passaggio di proprietà dallo Stato agli enti locali, di tutte le strade che non fanno parte della rete nazionale portante; in ogni regione sono state declassificate mediamente 20 strade statali (tranne nelle regioni a statuto speciale, nel quale non ne è stata declassificata nessuna).

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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  • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59."