Congedo per motivi familiari

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Il congedo per motivi familiari è, nei contratti di lavoro dipendente, il diritto ad usufruire di un periodo di assenza dall'attività lavorativa non superiore ai due anni, anche frazionati, a causa di gravi e documentati motivi familiari. Nel periodo di congedo il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione né matura contributi o anzianità ai fini previdenziali, ma gli viene garantito il mantenimento del posto di lavoro[1].

Un successivo decreto ministeriale ha precisato quali debbano essere i gravi motivi familiari per i quali è ammissibile la richiesta di congedo[2]. In base a questo decreto, il congedo è ammissibile a seguito delle conseguenze del decesso o dalle necessità di cura o vigilanza continuativa per malattia, o ancora necessità di assistenza in caso di tenera età o ridotta autosufficienza di uno dei soggetti facenti parte della famiglia. I soggetti facenti parte della famiglia a questi fini sono i conviventi, i parenti di primo grado non conviventi (anche acquisiti), ed i parenti di grado fino al terzo se portatori di handicap.

Il congedo è anche applicabile per le situazioni di grave disagio personale dello stesso lavoratore dipendente, fatta eccezione per la condizione di malattia, regolate da altra normativa.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Legge 8 marzo 2000, n. 53, art.4 comma 2, su parlamento.it. URL consultato il 03-09-2008.
  2. ^ Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 art. 2 (PDF) [collegamento interrotto], su pariopportunita.gov.it. URL consultato il 03-09-2008.
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