Collegio elettorale di Monza (Regno d'Italia)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Monza
collegio elettorale
StatoItalia (bandiera) Italia
CapoluogoMonza
Elezioni perCamera dei deputati
ElettiDeputati
Periodo 1859-1860
NomeMonza
Tipologiauninominale
Periodo 1861-1881
NomeMonza
Tipologiauninominale
Periodo 1882-1890
NomeMilano III
Tipologiaplurinominale
Numero eletti5
Periodo 1891-1918
NomeMonza
Tipologiauninominale
Sostituito daMilano

Il collegio elettorale di Monza è stato un collegio elettorale uninominale e di lista del Parlamento subalpino e del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati.

Il collegio uninominale venne istituito nel 1859 in seguito all’annessione della Lombardia alla monarchia costituzionale di re Vittorio Emanuele II. Comprendeva Monza città, coi comuni di Vedano, Biassono, Macherio del mandamento di Monza 2°, e cogli altri comuni dello stesso mandamento che sono sulla sinistra del Lambro.[1]

Fu ridisegnato più ampio, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[2] Comprendeva Monza, Balsamo, Biassono, Cassina de' Gatti, Cinisello, Cologno Monzese, Lissone, Macherio, Moncucco di Monza, Muggiò, San Damiano di Monza, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone, Cassina Baraggia e Concorezzo.

Successivamente divenne collegio plurinominale con 5 eletti tramite regio decreto 24 settembre 1882, n. 999,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali. Oltre al circondario di Monza raccoglieva Cassano d'Adda, Gorgonzola, Locate Triulzi, Melegnano e Melzo.[4]

Tornò poi ad essere un collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[5] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali. Questa versione comprendeva Balsamo, Biassono, Brugherio, Cinisello, Cologno, Macherio, Monza, Muggiò, Sesto San Giovanni, Vedano, Villa San Fiorano e Vimodrone.

Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.

Dati elettorali

[modifica | modifica wikitesto]

Nel collegio si svolsero elezioni per diciotto legislature.

VII legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 387 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 20 novembre 1859, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

Elezioni generali
PartitoCandidatoRisultati
25 marzo 1860
Voti%
Destra storicaAndrea Lissoni15467,54
Sinistra storicaPaolo Carlo Turati6628,95
Voti dispersi83,51
Iscritti444100,00
↳ Votanti (% su iscritti)22851,35
 ↳ Voti validi (% su votanti)228100,00
 ↳ Voti non validi (% su votanti)00,00
↳ Astenuti (% su iscritti)21648,65

VIII legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

Andrea Lissoni (destra) 178 Paolo Carlo Turati (sinistra) 20

Per nomina alla presidenza del consiglio provinciale di Milano nel 1863 Lissoni si dimise.

Suppletiva del 12 e 19 aprile 1863: Carlo Ferrario 158 Ottaviano Vimercati 51 no quorum; ballottaggio 212 a 11.

IX legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

Paolo Mantegazza (destra) 283 Carlo Ferrario 61 no quorum ; ballottaggio 296 a 42.

X legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

Paolo Mantegazza (centro) 259 Angelo Villa Pernice (destra) 163 no quorum; ballottaggio 284 a 182.

XI legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

Paolo Mantegazza (centro) 184 Giambattista Uboldi 33 no quorum; ballottaggio 171 a 3.

XII legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

Paolo Mantegazza (centro) 275 Angelo Villa Pernice (destra) 109 no quorum; ballottaggio 250 a 85.

XIII legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIV legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XV legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, erano eletti al primo turno i candidati che «hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti» (art. 74) secondo il numero di deputati previsto per il collegio; se il numero di eletti era inferiore al numero di deputati, il ballottaggio era tra i non eletti (in numero doppio rispetto ai deputati ancora da eleggere) che avevano il maggior numero di voti (art. 75) ed era eletto chi otteneva il maggior numero di voti nella seconda votazione (art. 77) oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 78).

XVI legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).

XVII legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).

XVIII legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).

XIX legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XX legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXI legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXII legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIII legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIV legislatura

[modifica | modifica wikitesto]

Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

  1. ^ wikisource
  2. ^ Decreto 17 dicembre 1860, n. 4513, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 1º gennaio 1861. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  3. ^ Decreto 24 settembre 1882, n. 999, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 27 settembre 1882. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  4. ^ GU
  5. ^ Decreto 14 giugno 1891, n. 280, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 18 giugno 1891. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]