Classificazione climatica dei comuni italiani
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 (tabella A e successive modifiche ed integrazioni) in merito al Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
In breve, i quasi 8000 comuni sono stati suddivisi in sei zone climatiche, per mezzo della tabella A allegata al decreto. Sono stati forniti inoltre, per ciascun comune, le indicazioni sulla somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).
La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
Tabella[modifica | modifica wikitesto]
Fascia | Da [GG] | A [GG] | Ore giornaliere[1] | Data inizio[1] | Data fine[1] | Numero comuni |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 600 | 6 | 1º dicembre | 15 marzo | 2 |
B | 601 | 900 | 8 | 1º dicembre | 31 marzo | 157 |
C | 901 | 1400 | 10 | 15 novembre | 31 marzo | 985 |
D | 1401 | 2100 | 12 | 1º novembre | 15 aprile | 1575 |
E | 2101 | 3000 | 14 | 15 ottobre | 15 aprile | 4222 |
F | 3001 | +∞ | nessuna limitazione (tutto l'anno) | 1048 |
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ a b c Ivi: art. 9, cc. 2, 4. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche e meteorologiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23.30 di ciascuna giornata nell'arco degli anni.
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Tabella dei gradi/giorno dei comuni italiani raggruppati per regione e provincia (PDF), su efficienzaenergetica.acs.enea.it. URL consultato il 1º febbraio 2012 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2017).