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Classificazione climatica dei comuni italiani

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Voce principale: Grado giorno.
Mappa delle 6 zone climatiche introdotte dal decreto: in rosso la zona A, in arancione la B, in giallo la C, in azzurro la D, in blu la E e in blu scuro la F

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. Il decreto, disponibile sul sito della gazzetta ufficiale, regolamenta la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.[1][2]

L'articolo 2 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, nominate dalla A alla F in base alla temperatura media esterna giornaliera. Il criterio utilizzato per tale suddivisione è la misurazione dei gradi giorno (abbreviato GG), e non l'ubicazione geografica. Nella tabella A allegata al decreto, sono elencati i singoli comuni con la loro classificazione climatica.

La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo dell'anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze (temperature rigide in autunni o primavere), i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.

La tabella sottostante è riassuntiva delle caratteristiche attribuite ad ogni singola zona climatica. I 2 comuni che rientrano nella zona A (Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle), ad esempio, possono accendere il riscaldamento dal 1º dicembre al 15 marzo per massimo 6 ore al giorno. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche e meteorologiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:30 di ciascuna giornata.[1]

ZonaDa (GG)A (GG)Ore giornaliere
di riscaldamento
Data di
accensione
Data di
spegnimento
Numero di
comuni
A060061º dicembre15 marzo2
B60190081º dicembre31 marzo157
C90114001015 novembre31 marzo985
D14012100121º novembre15 aprile1575
E210130001415 ottobre15 aprile4222
F3001-Nessuna limitazione1048


Per la stagione invernale 2022/2023 i periodi citati sono stati ridotti come segue[3]

ZonaDa (GG)A (GG)Ore giornaliere
di riscaldamento
Data di
accensione
Data di
spegnimento
Numero di
comuni
A060058 dicembre7 marzo2
B60190078 dicembre23 marzo157
C9011400922 novembre23 marzo985
D14012100118 novembre7 aprile1575
E210130001322 ottobre7 aprile4222
F3001-Nessuna limitazione1048
  1. 1 2 Gazzetta Ufficiale, su gazzettaufficiale.it.
  2. Tale classificazione, definita dalla Tabella (A) allegata al D.P.R. n. 412/1993, è stata successivamente integrata e/o corretta dal D.M. 6 agosto 1994 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994 e ripubblicato con correzioni di errori di stampa sulla gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994), dal D.M. 16 maggio 1995 (gazzetta ufficiale n. 119 del 24 maggio 1995) e dal D.M. 6 ottobre 1997 (gazzetta ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1997)
  3. mite.gov.it, https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/DM%20383%20del%206.10.2022%20-%20Riduzione%20riscaldamento.pdf.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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