Certificato di prevenzione incendi

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Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il certificato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio. È intestato al responsabile dell'attività ed ha validità 5 anni, al termine dei quali, necessita di essere rinnovato.

Elenco attività soggette al certificato[modifica | modifica wikitesto]

L'elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nell'Allegato 1 al DPR 151/2011, concernente l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi .

Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il DPR 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Non sempre come titolare di attività si è a conoscenza dell'obbligo di doversi adeguare alle normative antincendio. Questo è dovuto al fatto che solo in determinate condizioni è obbligatorio (es: oltre determinate superfici, n° di addetti o quantitativi di materiale combustibile). L'analisi è sempre necessario farla eseguire da un tecnico specializzato in Prevenzione incendi e Progettazione antincendio. Esistono anche dei servizi gratuiti online di valutazione di assoggettabilità della propria attività, eseguiti direttamente da professionisti antincendio.

Tipologie di attività[modifica | modifica wikitesto]

Le attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie - A, B, C - in base alla semplicità della struttura. Ad esempio il punto 41 teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive, Nel punto A ci sono i teatri con non più di 25 persone, nel B tra i 26 e i 100, nel C oltre i 100. Si ipotizza che i teatri che tengono 25 posti siano piccoli e quindi semplici da progettare.

La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:

Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti

Categoria B e C: Gli enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Successivamente si può iniziare l'attività presentando al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto

categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato

categoria C, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Edifici di civile abitazione[modifica | modifica wikitesto]

È richiesto il CPI (attività 77 tabella D.P.R 151/11) per edifici destinati a civile abitazione con altezza dal punto di vista antincendio superiore a 24 metri. L'altezza antincendio è la distanza dalla quota di terra alla quota della soglia della finestra dell'ultimo piano abitabile/agibile. Inoltre negli edifici civili è possibile che sia soggetta l'autorimessa se di superficie superiore a 300 m² (attività 75 tabella D.P.R. n. 151/2011) e la centrale termica se superiore a 116 kW (attività 74 tabella D.P.R. n. 151/11).

Una caldaia se possiede una potenza al focolare minore di 35 kW, non è soggetta ai controlli periodici da parte dei vigili del fuoco e non è nemmeno soggetta a controlli da parte di I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e A.U.S.L.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Norme di Prevenzione Incendi, su Comando provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno, dott. ing. Mauro Malizia