Bigamia (ordinamento penale italiano)
Delitto di Bigamia | |
Fonte | Codice penale italiano Libro II , Titolo XI , Capo I |
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Disposizioni | art. 556 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | facoltativo |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione da uno a 5 anni |
La bigamia, in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 556 del codice penale ai sensi del quale: Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
I figli nati da una relazione coniugata bigama seguono le sorti dell'elemento psicologico dei genitori. In caso di buona fede anche solo unilaterale i figli nati si considerano legittimi solo a favore del coniuge di buona fede, saranno considerati naturali rispetto al coniuge di mala fede.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Gian Domenico PISAPIA, Delitti contro la famiglia, Torino, 1953
- Pietro SEMERARO, Famiglia e diritto penale, Roma, 2016
- Sergio ARDIZZONE, Matrimonio, (Delitti contro il matrimonio), in Enc. giur. Treccani, XIX, 1990, 3.
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Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- Bigamia, in Thesaurus del Nuovo soggettario, BNCF.