Albo pretorio

L'albo pretorio (talvolta anche albo municipale se del comune), in Italia, è lo spazio ove le pubbliche amministrazioni affiggono avvisi legali e notizie di interesse pubblico.
Disciplina normativa
[modifica | modifica wikitesto]Dal punto di vista materiale, consisteva generalmente in una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, solitamente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.
La legge del 18 giugno 2009 n. 69, all'art 32 ha disposto che:
Era tuttavia garantita l'efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell'Albo pretorio sino al 31 dicembre 2010: infatti il comma 5 dello stesso art. 32[1] statuisce invece che a decorrere dal 1º gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, di fatto riconoscendo tale caratteristica solo alle affissioni telematiche.
Generalità
[modifica | modifica wikitesto]L'affissione all'albo pretorio non ha una durata sempre uguale: ad esempio nel caso che decorrano termini per la presentazione di una domanda (come nei bandi di gara o di concorso), generalmente il documento resta all'affissione fino alla fine del giorno in cui si può presentare la domanda.
Pei comuni, ad esempio, vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al termine del giorno in cui si riunisce il consiglio o la commissione.
La pubblicazione si intende avvenuta per il numero di giorni previsti nella misura in cui la stessa è avvenuta per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'albo pretorio del relativo avviso:
- le pubblicazioni matrimoniali, che restano affisse presso la porta della casa comunale per almeno otto giorni;
- la domanda per la modifica del cognome, il cui estratto deve essere affisso per 30 giorni consecutivi.
Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e modificare gli atti; in questo caso, va effettuata una nuova affissione.
Atti da pubblicare
[modifica | modifica wikitesto]Nell'albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o regolamento. Vengono inoltre esposti all'albo pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.
Ogni tipologia di documento deve essere consultabile pubblicamente e liberamente, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell'evento ecc.
La pubblicazione dura normalmente quindici giorni.
La legge stabilisce per alcune tipologie di atto diversi periodi di affissione. Ad esempio:
- 1 giorno: irreperibilità temporanea
- 8 giorni:
- 10 giorni:
- 15 giorni:
- le determinazioni dirigenziali e le disposizioni;
- le deliberazioni del comune e della provincia;
- catasto, elenco contribuenti[7] comunali e provinciali;
- espropriazioni per pubblica utilità, domanda per la dichiarazione di pubblica utilità[8] espropriazioni p.u., piano di esecuzione;[9]
- strade vicinali, consorzio[10]
- indagine di mercato per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro[11]
- 20 giorni: imposte e tasse, avviso ai contribuenti[12]
- 30 giorni:
- 45 giorni: atti urbanistici, varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni, etc.
- 60 giorni:
- lasciti e donazioni ai comuni: avvisi ai successibili ex lege
- due domeniche successive e per tre giorni ogni volta:
- cose ritrovate, avviso di ritrovamento.[19]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Come modificato dall'art.2 del D.L. 30 dicembre 2009 n.194 (cd. Decreto Mille proroghe) convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010 n. 25
- ^ Art. 338 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
- ^ Art. 55 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
- ^ Art. 60 comma 1°, lettera e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
- ^ Artt. 17 e 19 legge 10 aprile 1951 n. 287.
- ^ Art. 13 legge 27 maggio 1929 n. 847.
- ^ Art. 7 r.d. 12/10/1933 n. 1539.
- ^ Art. 4 L. 25/06/1865 n. 2359.
- ^ Art. 17 e 24 legge 25 giugno 1865 n. 287.
- ^ Art. 2 d.l.Lgt. 01/09/1918 n. 1446.
- ^ Art. 267 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici - di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).
- ^ Art. 274 R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 (Testo unico per la finanza locale).
- ^ Art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
- ^ Art. 158 r.d. del 12/10/1933 n. 1539.
- ^ Art. 182 r.d. 05/02/1928 n. 577.
- ^ Artt. 86 e 90 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396.
- ^ Art. 42 R.D. 26/02/1928 n. 332.
- ^ Art. 53 r.d. 26/02/1928 n. 332.
- ^ Art. 928 codice civile italiano
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Codice civile italiano
- Comune (Italia)
- Espropriazione per pubblica utilità
- Pubblica amministrazione italiana
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