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Albo pretorio

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L'albo pretorio di Groscavallo (TO), ormai in disuso: infatti, dal 2011 le pubblicazioni si fanno solo in via telematica.

L'albo pretorio (talvolta anche albo municipale se del comune), in Italia, è lo spazio ove le pubbliche amministrazioni affiggono avvisi legali e notizie di interesse pubblico.

Disciplina normativa

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Dal punto di vista materiale, consisteva generalmente in una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, solitamente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.

La legge del 18 giugno 2009 n. 69, all'art 32 ha disposto che:

«a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»

Era tuttavia garantita l'efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell'Albo pretorio sino al 31 dicembre 2010: infatti il comma 5 dello stesso art. 32[1] statuisce invece che a decorrere dal 1º gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, di fatto riconoscendo tale caratteristica solo alle affissioni telematiche.

L'affissione all'albo pretorio non ha una durata sempre uguale: ad esempio nel caso che decorrano termini per la presentazione di una domanda (come nei bandi di gara o di concorso), generalmente il documento resta all'affissione fino alla fine del giorno in cui si può presentare la domanda.

Pei comuni, ad esempio, vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al termine del giorno in cui si riunisce il consiglio o la commissione.

La pubblicazione si intende avvenuta per il numero di giorni previsti nella misura in cui la stessa è avvenuta per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'albo pretorio del relativo avviso:

  • le pubblicazioni matrimoniali, che restano affisse presso la porta della casa comunale per almeno otto giorni;
  • la domanda per la modifica del cognome, il cui estratto deve essere affisso per 30 giorni consecutivi.

Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e modificare gli atti; in questo caso, va effettuata una nuova affissione.

Atti da pubblicare

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Nell'albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o regolamento. Vengono inoltre esposti all'albo pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.

Ogni tipologia di documento deve essere consultabile pubblicamente e liberamente, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell'evento ecc.

La pubblicazione dura normalmente quindici giorni.

La legge stabilisce per alcune tipologie di atto diversi periodi di affissione. Ad esempio:

  • 1 giorno: irreperibilità temporanea
  • 8 giorni:
    • cimiteri, autorizzazione di ampliamento;[2]
    • matrimonio, pubblicazioni;[3]
    • documenti degli enti finanziari, notifica di atto finanziario a persona irreperibile;[4]
  • 10 giorni:
    • giudici popolari, elenchi e albi;[5]
    • avviso di matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico, ma non preceduto dalle pubblicazioni o dalla dispensa;[6]
  • 15 giorni:
    • le determinazioni dirigenziali e le disposizioni;
    • le deliberazioni del comune e della provincia;
    • catasto, elenco contribuenti[7] comunali e provinciali;
    • espropriazioni per pubblica utilità, domanda per la dichiarazione di pubblica utilità[8] espropriazioni p.u., piano di esecuzione;[9]
    • strade vicinali, consorzio[10]
    • indagine di mercato per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro[11]
  • 20 giorni: imposte e tasse, avviso ai contribuenti[12]
  • 30 giorni:
    • statuto dell'ente locale;[13]
    • catasto, decisione su reclami;[14]
    • istruzione, elenco inadempienti all'obbligo dell'istruzione;[15]
    • cambiamento del cognome o del nome;[16]
    • usi civili, elenco ripartizioni per decreto;[17][18]
  • 45 giorni: atti urbanistici, varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni, etc.
  • 60 giorni:
    • lasciti e donazioni ai comuni: avvisi ai successibili ex lege
  • due domeniche successive e per tre giorni ogni volta:
    • cose ritrovate, avviso di ritrovamento.[19]
  1. ^ Come modificato dall'art.2 del D.L. 30 dicembre 2009 n.194 (cd. Decreto Mille proroghe) convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010 n. 25
  2. ^ Art. 338 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
  3. ^ Art. 55 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
  4. ^ Art. 60 comma 1°, lettera e) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
  5. ^ Artt. 17 e 19 legge 10 aprile 1951 n. 287.
  6. ^ Art. 13 legge 27 maggio 1929 n. 847.
  7. ^ Art. 7 r.d. 12/10/1933 n. 1539.
  8. ^ Art. 4 L. 25/06/1865 n. 2359.
  9. ^ Art. 17 e 24 legge 25 giugno 1865 n. 287.
  10. ^ Art. 2 d.l.Lgt. 01/09/1918 n. 1446.
  11. ^ Art. 267 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici - di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).
  12. ^ Art. 274 R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 (Testo unico per la finanza locale).
  13. ^ Art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
  14. ^ Art. 158 r.d. del 12/10/1933 n. 1539.
  15. ^ Art. 182 r.d. 05/02/1928 n. 577.
  16. ^ Artt. 86 e 90 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396.
  17. ^ Art. 42 R.D. 26/02/1928 n. 332.
  18. ^ Art. 53 r.d. 26/02/1928 n. 332.
  19. ^ Art. 928 codice civile italiano

Voci correlate

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Controllo di autoritàThesaurus BNCF 50723