Accordi di Basilea

Gli Accordi di Basilea sono linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, redatte dal Comitato di Basilea, costituito dagli enti regolatori del G10 (composto attualmente da undici paesi) più il Lussemburgo allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.
Gli accordi (assieme alle linee guida, agli standard e alle raccomandazioni) sono una particolare forma operativa attraverso cui il Comitato agisce e sono stabiliti nell'aspettativa che le singole autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano conto delle realtà dei singoli stati. Infatti il Comitato, pur non avendo capacità regolamentare autonoma, riesce a conferire efficacia all'attività svolta, in quanto i paesi che vi aderiscono sono implicitamente vincolati e quelli che non aderiscono si adeguano a quello che, di fatto, diventa uno standard regolamentare. In questo modo il Comitato incoraggia la convergenza verso approcci e standard comuni.
Evoluzione
[modifica | modifica wikitesto]Essendo centrale la solidità patrimoniale degli istituti di credito, diviene priorità dell'ente regolatore concentrarsi sul rischio. Questo approccio introduce alle principali innovazioni del settore creditizio in questi ultimi vent'anni: sviluppo di una nuova cultura sui rischi, standardizzazione delle tecniche ed individuazione delle best practices, appostamenti in funzione dell'esposizione corretta per il rischio.
Gli accordi
[modifica | modifica wikitesto]Basilea I (Il primo Accordo di Basilea - 1988)
[modifica | modifica wikitesto]I requisiti di capitalizzazione delle banche sono stati definiti nel 1988 con l'Accordo sul Capitale Minimo delle Banche, noto anche come Accordo di Basilea, elaborato dal Comitato di Basilea, l'organismo rappresentativo delle principali banche centrali. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, 45 istituzioni di 28 giurisdizioni diverse.
Nel caso delle banche operanti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligatorietà delle indicazioni del Comitato di Basilea sul capitale minimo discende anche dal loro recepimento da parte del legislatore comunitario nelle direttive sulle imprese bancarie, assicurative e finanziarie. Questo Accordo è stato, infatti, recepito nella Direttiva 647/1989.
Esso contiene la prima definizione e la prima misura (standard) del capitale minimo bancario accettate a livello internazionale. L'assunto di fondo è che a ciascuna operazione di prestito deve corrispondere una quota di capitale regolamentare da detenere a scopo precauzionale (cd. onere di capitale). Il capitale obbligatorio si determina confrontando l'entità del capitale o patrimonio di vigilanza (detto anche capitale eligibile) e l'ammontare delle attività bancarie impiegate nella concessione di prestiti (banking book) ponderato per il rischio di credito (ossia di mancato o tardivo rimborso da parte dei prenditori). Per un gruppo bancario, il patrimonio di vigilanza bancario deve essere pari ad almeno l'8% delle attività creditizie ponderate per il rischio di credito (Coefficiente di solvibilità). L'Accordo di Basilea obbligava le banche ad accantonare l'8% del capitale erogato, non investibile in attività creditizia tipica, né in attività para-assicurative, né in operazioni finanziarie sui mercati mobiliari, al fine di garantire solidità e fiducia nel sistema creditizio.
Col tempo, l'Accordo si è rivelato inadatto a fronteggiare le nuove sfide poste in essere dalle nuove tecnologie di comunicazione, prodotti finanziari, mercati bancari e dalle tecniche di gestione dei rischi (risk management). In particolar modo, non vengono presi in considerazione i rischi derivanti dalle operazioni sui mercati immobiliari e non sono accuratamente misurati i rischi di credito, che vengono piuttosto sottostimati. La principale conseguenza di ciò è l'arbitraggio, ossia una certa elusione del vincolo di capitale minimo imposto nel 1988. In pratica, a fronte del rispetto apparente della formula di Basilea I, il management bancario è incentivato a:
- concedere i tradizionali prestiti alle controparti relativamente più rischiose;
- intraprendere operazioni finanziarie innovative sempre più sofisticate e con un basso o nullo onere di capitale corrispondente.
Per far fronte a queste nuove problematiche si è provveduto ad una revisione dell'Accordo, culminata con il cosiddetto Basilea II.
Basilea II (Il Nuovo Accordo di Basilea - 2004; operativo 2007)
[modifica | modifica wikitesto]Dato che l'accordo del 1988 presentava il limite evidente che l'accantonamento era indifferente al rischio della controparte (essendo troppo per una controparte poco rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa) finiva con il penalizzare le banche con portafogli con un merito di credito più elevato. Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea diffuse il New Basel Capital Accord (in Italia noto come Nuovo Accordo di Basilea o più semplicemente Basilea II), un documento di consultazione (da definire entro fine 2003 e a cui dare efficacia per la fine del 2006) per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche ed ovviare agli inconvenienti suddetti. L'oro fisico accantonato sarà considerato Risk Free [1]. Il Comitato ha delineato un complesso sistema di regole che cambia l'esercizio dell'attività di supervisione bancaria; esso si basa su tre pilastri:
- Primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi. Definisce i requisiti patrimoniali minimi in relazione ai rischi tipici finanziari (rischio di credito, di controparte, di mercato etc.); si tratta di meccanismi che assicurano livelli di patrimonializzazione minimi in base all'attività.
- Secondo pilastro: controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale. Viene richiesto alle banche di dotarsi di una strategie e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, a fronte di tutti i rischi a cui sono esposte (rating interno). All'Autorità di Vigilanza è affidato il compito di valutare l'affidabilità e la correttezza delle valutazioni effettuate dalle banche e, ove necessario, di richiedere misure correttive. Le Autorità di Vigilanza sono chiamate a prestare maggiore attenzione alla supervisione bancaria per evitare pratiche di occultamento dei rischi da parte degli intermediari sorvegliati.
- Terzo pilastro: disciplina del mercato. Contiene l'obbligo da parte delle banche di rendere pubbliche le informazioni chiave sulla loro operatività (solidità patrimoniale, esposizione ai rischi) e ha la funzione di consentire il controllo degli investitoti sull'operato degli amministratori delle banche. Sono previsti obblighi di trasparenza per le banche, con la convinzione che la pubblicazione di informazioni rilevanti renda spontaneo il rispetto della disciplina del mercato da parte di tali operatori.
In sintesi, gli accordi di Basilea II fornivano linee guida molto più precise in particolare sulla diversificazione dei rischi e sulla loro valutazione per tipologia, dalla quale derivava l'obbligo di accantonamento patrimoniale (anche specifico), per mezzo di processi di rating interno oppure esterno; la definizione del livello di rating è frutto di un'analisi matematica che include valori quantitativi (indici di bilancio e aziendali) e qualitativi (prospettive di sviluppo del settore, caratteristiche dell'azienda).
Basilea III (2010; operativo 2013)
[modifica | modifica wikitesto]Dopo la crisi del 2007-2009 il Comitato di Basilea si è riunito per accordarsi sul rafforzamento degli standard prudenziali, pubblicando quelli che sono gli Accordi di Basilea III.[2][3][4] Tra le principali novità vi è l'introduzione di misure anticicliche volte a consentire agli intermediari di far fronte alle fasi recessive dell'economia; tali misure servono a far innalzare i capitali delle banche private che possono essere utilizzati per superare i periodi di tensione del mercato e preservare la dotazione patrimoniale. Il fine è quello di evitare che gli shock monetari possano impattare l'economia reale passando attraverso gli intermediari finanziari e le banche. Negli accordi vi è contenuto:
- Aumento della quantità e qualità della dotazione patrimoniale delle banche in rapporto ai rischi assunti nell'esercizio delle loro attività (aumento dal 2% al 4.5% del rapporto tra capitale e rischio ponderato.); introduzione di riserve aggiuntive rispetto a quelle minime introdotte da Basilea I.
- Introduzione della facoltà delle Autorità di imporre un ammontare di patrimonio aggiuntivo per contenere i rischi derivanti da un eccessivo esercizio del credito dovuto a fasi espansive dell'economia.
- Innalzamento del coefficiente patrimoniale per le grandi banche, le quali fallendo potrebbero compromettere l'andamento dell'economia reale.
- Introduzione del limite nel rapporto di leva finanziaria: limite massimo al rapporto tra le attività di bilancio e patrimoniali, indipendentemente dal rischio stimato delle prime. Il leverage ratio è una misura supplementare rispetto ai requisiti patrimoniali minimi per far fronte ai rischi di credito, di mercato e operativi.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Gold Standard nelle Banche: che Significa per l'Oro e Investimenti, su Finanza Economia Italia: quotazioni di borsa, investimenti, prestiti, azioni, obbligazioni fondi comuni, 25 febbraio 2019. URL consultato il 26 febbraio 2019.
- ↑ Le banche e gli anni di Basilea III (PDF), su bancaditalia.it.
- ↑ Banche, rinviata l’entrata in vigore di Basilea III. Di nuovo, su valori.it.
- ↑ Basel III: international regulatory framework for banks, su bis.org.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Basel Accord, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.