Presidente della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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Versione delle 12:38, 12 mag 2018

Presidente della Repubblica Italiana
Sergio Mattarella, attuale Presidente della Repubblica.
SiglaPdR
StatoBandiera dell'Italia Italia
TipoCapo dello Stato
In caricaSergio Mattarella
da3 febbraio 2015
Istituito1º gennaio 1948
PredecessoreCapo provvisorio dello Stato
Presidente supplentePresidente del Senato
Eletto daParlamento e delegati regionali
Ultima elezione29-31 gennaio 2015
Durata mandato7 anni
SedePalazzo del Quirinale, Roma
IndirizzoPiazza del Quirinale
Sito webwww.quirinale.it/

Il presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1º gennaio 1948.

Sergio Mattarella pronuncia il discorso di insediamento dinanzi al Parlamento

Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle Regioni (tre per ognuna, ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne ha uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per sette anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale (sull'omonimo colle di Roma) che per metonimia indica spesso la stessa presidenza.

Mandato presidenziale

Elezione

Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione:

«Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell'art. 84 della Costituzione, sono:[1]

La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica.[1]

L'elezione del presidente della Repubblica avviene su iniziativa del presidente della Camera dei deputati e la Camera dei deputati è la sede per la votazione. Il presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.[2] Quest'ultima previsione serve a svincolare l'elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo pre-elettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.[3]

La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica[3] e un mutamento dei quorum deliberativi (ipotizzato in sede di revisione costituzionale) è stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.[4]

Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.[3]

Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento.[3] La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota.

La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Il primo caso di rielezione del presidente uscente è datato 20 aprile 2013 con l'elezione di Giorgio Napolitano.[5]

Scadenza

Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:

  • dimissioni volontarie;
  • morte;
  • impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
  • destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90);
  • decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere.[2]

Presidente supplente

Lo stesso argomento in dettaglio: Presidente supplente della Repubblica Italiana.

In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato.

Presidente emerito

Lo stesso argomento in dettaglio: Presidente emerito della Repubblica Italiana.

Gli ex presidenti della Repubblica assumono per diritto il nome e la carica di presidenti emeriti della Repubblica (istituita con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998 e del 25 settembre 2001) e assumono di diritto la carica, salvo rinuncia, di senatore di diritto e a vita. (art. 59 Cost.)

Funzioni

Attribuzioni presidenziali

La Costituzione oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:

  1. in relazione alla rappresentanza esterna:
    • accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art. 87 Cost.);
    • ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art. 80, previa autorizzazione delle Camere (art. 87);
    • dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art. 87);
  2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
    • nominare fino a cinque senatori a vita (art. 59);
    • inviare messaggi alle Camere (art. 87);
    • convocarle in via straordinaria (art. 62);
    • scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art. 88);
    • indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art. 87);
  3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:
    • autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);
    • promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);
    • rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);
    • emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);
    • indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;[6]
  4. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
  5. in relazione all'esercizio della giurisdizione:

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).

La controfirma degli atti presidenziali

Il capo dello Stato, scortato dai corazzieri nelle cerimonie formali, è l'autorità che rende omaggio al Milite Ignoto nelle solennità nazionali.
In questa immagine, Giorgio Napolitano dopo l'omaggio reso all'Altare della Patria il 2 giugno 2012

La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).

Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong, "il Re non può sbagliare"), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa, firmando, all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisse un illecito.

La controfirma assume diversi significati a seconda che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.

Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.

Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia e al ruolo del ministro della Giustizia, tra l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e l'ex guardasigilli Castelli: la Corte costituzionale nel maggio 2006 ha stabilito che il potere di concedere la grazia è prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decreto di concessione, pur mantenendo questi un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.

Responsabilità

Stendardo del presidente della Repubblica portato in orbita dall'astronauta Umberto Guidoni, 2001

Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati nemici) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).

In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.

Nella storia repubblicana si è giunti in soli due casi alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre 1991 contro il presidente Cossiga e nel gennaio 2014 contro il presidente Napolitano; entrambi i casi si sono chiusi con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare.[7] Per quanto riguarda Cossiga, tale dichiarazione giunse quando il settennato si era già concluso. Per i reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente è responsabile come qualsiasi cittadino. In concreto, però, una parte della dottrina ritiene esista improcedibilità in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente Oscar Luigi Scalfaro (sotto accusa per peculato), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.

Il presidente della Repubblica può dar vita a illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare, se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, per esempio per un incidente stradale.

Secondo parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in Assemblea Costituente da Umberto Terracini) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo alla fine del settennato: si dimetta o meno, egli deve rispondere subito per i reati di cui è accusato, pena l'ammissione di un privilegio che romperebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. Altra autorevole dottrina è favorevole al giudizio alla fine del settennato (sempre che nel frattempo non siano decorsi i termini di prescrizione), non escludendo le dimissioni del Capo dello Stato, sia pur solo qualora il reato commesso sia particolarmente grave.

Il cosiddetto "lodo Schifani" (legge n. 140/2003) disponeva che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non potessero essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime: ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Questa legge è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 24/2004, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Un provvedimento simile, con alcune correzioni dovute ai rilievi della Corte costituzionale, denominato "Lodo Alfano", è stato proposto e approvato nel 2008, durante la XVI Legislatura, e anch'esso dichiarato illegittimo con la sentenza n. 262/2009[8] per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.[9][10]

La moral suasion

Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative a essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica. Tra tali prerogative, il potere di rinvio - connesso alla funzione di promulgazione delle leggi - è uno degli strumenti più utili allo scopo.

La moral suasion[11] sotto la presidenza Ciampi si esercitò facendo conoscere innanzi tempo il suo avviso, ad esempio lasciando filtrare indiscrezioni di stampa sui messaggi che avrebbe potuto inviare alle Camere innanzi a disegni di legge di dubbia costituzionalità (...) Più frequentemente il potere di rinvio previsto dall’art. 74 Cost. non venne esercitato grazie a un gentlemen agreement in virtù del quale venivano apportare delle modifiche in corso d’opera, previamente concordate fra gli organi tecnici del Quirinale e di Palazzo Chigi. Non si trattava di una procedura del tutto inedita, dato che già Einaudi - il cui pensiero era ben noto a Ciampi che ne aveva letto Le Prediche inutili - aveva fatto valere le sue perplessità su disegni di legge di iniziativa governativa in sede di autorizzazione per la relativa presentazione al Parlamento[12].

In stretta connessione con quest'approccio "interventista" è emersa anche la critica, inusitata in passato, alla natura super partes del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto il presidente Giorgio Napolitano, affermando anzitutto che "quella del Capo dello Stato, potere neutro al di sopra delle parti e fuori della mischia politica, non è una finzione, è la garanzia di moderazione e di unità nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico". Ciò non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori - a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi - avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Così come ci sono stati presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne è fatto condizionare".[13]

La Presidenza della Repubblica

Al pari degli altri organi costituzionali, anche la presidenza della Repubblica dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia. Al vertice degli uffici della presidenza è posto il segretario generale, nominato e revocato dal presidente in carica.

Elenco dei presidenti della Repubblica italiana

Lo stesso argomento in dettaglio: Presidenti della Repubblica Italiana.
Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica Italiana.
Sandro Pertini, il presidente eletto a più larga maggioranza.
Giorgio Napolitano, il primo presidente eletto per un secondo mandato.
Sergio Mattarella, 12º e attuale Presidente della Repubblica, è il più longevo per durata del mandato.

Dalla nascita della Repubblica Italiana, si sono susseguiti dodici Presidenti della Repubblica.

A norma della Costituzione repubblicana, in Italia non è previsto, almeno in via formale, l'istituto della Vicepresidenza. In caso di impedimento del Presidente della Repubblica, è il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, a essere chiamato a esercitarne le funzioni in supplenza (art. 86 della Costituzione). In questo caso, assume il titolo non ufficiale di Presidente supplente della Repubblica Italiana.

Elezioni

Stendardo presidenziale (dal 9 ottobre 2000)

Dopo il referendum del 2 giugno 1946, che istituì la Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi divenne anche Capo provvisorio dello Stato.

Il primo Presidente della Repubblica fu Enrico De Nicola, eletto per due volte Capo provvisorio dello Stato dall'Assemblea Costituente il 28 giugno 1946 e il 26 giugno 1947, in entrambi i casi al primo scrutinio; il 1º gennaio 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione, assunse il titolo e le funzioni di Presidente, risultando, quindi, l'unico ad essere entrato in carica "di diritto".

Il primo presidente eletto secondo le modalità previste dalla Costituzione fu Luigi Einaudi.

Il presidente eletto con il più ampio margine fu Sandro Pertini, nel 1978, che ottenne l'82,3% dei consensi (832 voti su 1011). Giovanni Leone fu invece il presidente eletto, nel 1971, con il minor numero di consensi: il 51,4% (518 voti su 1008). La sua elezione fu anche la più difficile e lunga della storia repubblicana, in quanto richiese 23 scrutini, protraendo i lavori parlamentari per quasi 25 giorni. Le elezioni più brevi furono invece quelle di Francesco Cossiga (1985) e Carlo Azeglio Ciampi (1999), eletti entrambi al primo scrutinio.

Antonio Segni fu il primo presidente a dimettersi anticipatamente, nel 1964, a causa di una trombosi cerebrale.[14] Successivamente, Giovanni Leone (nel 1978) e Francesco Cossiga (nel 1992) si dimisero pochi mesi prima del termine del loro mandato a causa di contrasti con il Parlamento e i media.

Giorgio Napolitano è stato il primo presidente ad essere eletto per più di un mandato, seguito da Sergio Mattarella, che è attualmente il primo per durata del mandato. La presidenza più breve è stata invece quella di Enrico De Nicola (4 mesi e 12 giorni).

Il presidente più giovane al momento dell'elezione è stato Cossiga, eletto a 56 anni; il più anziano è stato Napolitano, eletto per il secondo mandato a 87 anni; il più anziano al momento dell'elezione per il primo mandato è stato Pertini, eletto a 81 anni.

Elenco dei Presidenti della Repubblica Italiana

Presidente Mandato Elezione Partito[15] Stendardo Senatore a vita fino al
Inizio Fine Scrutini Data Percentuale
Enrico De Nicola
(1877-1959)
1º luglio 1946
(Capo provvisorio dello Stato)[16][17]
1º gennaio 1948
(Presidente della Repubblica)
12 maggio 1948 1 1º luglio 1946[18] 72,8%
(405 voti su 556)[19]
Partito Liberale Italiano 1º ottobre 1959
Luigi Einaudi
(1874-1961)
12 maggio 1948 11 maggio 1955 4 11 maggio 1948 57,6%
(518 voti su 900)[19]
Partito Liberale Italiano 30 ottobre 1961
Giovanni Gronchi
(1887-1978)
11 maggio 1955 11 maggio 1962 4 29 aprile 1955 78,1%
(658 voti su 843)[19]
Democrazia Cristiana 17 ottobre 1978
Antonio Segni
(1891-1972)
11 maggio 1962 6 dicembre 1964[20] 9 6 maggio 1962 51,9%
(443 voti su 854)[19]
Democrazia Cristiana 1º dicembre 1972
Giuseppe Saragat
(1898-1988)
29 dicembre 1964 29 dicembre 1971 21 28 dicembre 1964 67,1%
(646 voti su 963)[19]
Partito Socialista Democratico Italiano 11 giugno 1988
Giovanni Leone
(1908-2001)
29 dicembre 1971 15 giugno 1978[20] 23 24 dicembre 1971 51,4%
(518 voti su 1008)[19]
Democrazia Cristiana 9 novembre 2001[21]
Sandro Pertini
(1896-1990)
9 luglio 1978 29 giugno 1985[22] 16 8 luglio 1978 82,3%
(832 voti su 1011)[19]
Partito Socialista Italiano 24 febbraio 1990
Francesco Cossiga
(1928-2010)
3 luglio 1985[23] 28 aprile 1992[20] 1 24 giugno 1985 74,3%
(752 voti su 1011)[19]
Democrazia Cristiana 17 agosto 2010
Oscar Luigi Scalfaro
(1918-2012)
28 maggio 1992 15 maggio 1999[22] 16 25 maggio 1992 66,5%
(672 voti su 1011)[19]
Democrazia Cristiana 29 gennaio 2012
10º Carlo Azeglio Ciampi
(1920-2016)
18 maggio 1999 15 maggio 2006[22] 1 13 maggio 1999 70,0%
(707 voti su 1010)[19]
Indipendente 16 settembre 2016
11º Giorgio Napolitano
(1925-2023)
15 maggio 2006 22 aprile 2013[24] 4 10 maggio 2006 53,8%
(543 voti su 1009)[19]
Democratici di Sinistra 22 settembre 2023[25]
22 aprile 2013 14 gennaio 2015[20] 6 20 aprile 2013 73,2%
(738 voti su 1007)[19]
Indipendente
12º Sergio Mattarella
(1941)
3 febbraio 2015 3 febbraio 2022 4 31 gennaio 2015 65,9%
(665 voti su 1009)[26]
Indipendente
3 febbraio 2022 in carica 8 29 gennaio 2022 75,2%
(759 voti su 1009)[27]

Ex presidenti

Lo stesso argomento in dettaglio: Presidente emerito della Repubblica Italiana.
Insegna distintiva dei presidenti emeriti della Repubblica

Dal 22 settembre 2023, giorno della morte di Giorgio Napolitano, non ci sono ex presidenti della Repubblica in vita. Questa particolare situazione si è verificata per l'ultima volta tra il 1961 e il 1962.

Linea temporale

Provenienza regionale

La regione di nascita dei presidenti della Repubblica è riportata nella seguente tabella.

Le regioni sono elencate in ordine alfabetico, mentre i presidenti in ordine cronologico.

Regione Num. Presidenti
  Campania 3 De Nicola, Leone, Napolitano
  Liguria 1 Pertini
  Piemonte 3 Einaudi, Saragat, Scalfaro
  Sardegna 2 Segni, Cossiga
Bandiera della Sicilia Sicilia 1 Mattarella
  Toscana 2 Gronchi, Ciampi

Altre cariche istituzionali ricoperte

Presidente Cariche ricoperte prima e dopo il mandato presidenziale
Presidente del Senato Presidente della Camera Presidente del Consiglio Vicepresidente del Consiglio Giudice costituzionale Governatore della Banca d'Italia Ministro (mesi)[28] Legislature[29] Altro[30]
1 De Nicola
(1948)
28 aprile 1951 – 24 giugno 1952 26 giugno 1920 – 25 gennaio 1924 N.D. N.D. 15 dicembre 1955 – 26 marzo 1957 N.D. N.D. 1+1 Senatore del Regno (1929-1943)
Primo presidente della Corte costituzionale (1956-1957)
2 Einaudi
(1948-1955)
N.D. N.D. N.D. 1º giugno 1947 – 24 maggio 1948[31] N.D. 5 gennaio 1945 – 11 maggio 1948[31] 12 mesi 1+1 Senatore del Regno (1919-1943)
3 Gronchi
(1955-1962)
N.D. 8 maggio 1948 – 29 aprile 1955[31] N.D. N.D. N.D. N.D. 23 mesi 5+1
4 Segni
(1962-1964)
N.D. N.D. 6 luglio 1955 – 19 maggio 1957
15 febbraio 1959 – 25 marzo 1960
1º luglio 1958 – 15 febbraio 1959 N.D. N.D. 135 mesi 3+1 Rettore dell'Università degli Studi di Sassari (1943-1951)
5 Saragat
(1964-1971)
25 giugno 1946 – 6 febbraio 1947[32] N.D. 23 maggio 1948 – 27 gennaio 1950
10 febbraio 1954 – 19 maggio 1957
N.D. N.D. 8 mesi 4+1 Ambasciatore italiano in Francia (1945-1946)
Presidente della giunta per il regolamento della Costituente
Segretario del PSDI (1947-1948, 1949-1952, 1952-1954, 1957-1964)
6 Leone
(1971-1978)
N.D. 10 maggio 1955 – 21 giugno 1963 21 giugno 1963 – 4 dicembre 1963
24 giugno 1968 – 12 dicembre 1968
N.D. N.D. N.D. N.D. 4+1 Senatore a vita (dal 1967)[31]
7 Pertini
(1978-1985)
N.D. 5 giugno 1968 – 4 luglio 1976 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7+1 Segretario del PSI (agosto-dicembre 1945)
Capogruppo del PSI al Senato (1948-1953)
8 Cossiga
(1985-1992)
12 luglio 1983 – 24 giugno 1985[31] N.D. 4 agosto 1979 – 18 ottobre 1980 N.D. N.D. N.D. 54 mesi 7
9 Scalfaro
(1992-1999)
N.D. 24 aprile 1992 – 25 maggio 1992[31] N.D. N.D. N.D. N.D. 77 mesi 11+1
10 Ciampi
(1999-2006)
N.D. N.D. 28 aprile 1993 – 10 maggio 1994 N.D. N.D. 8 ottobre 1979 – 29 aprile 1993 48 mesi 0
11 Napolitano
(2006-2015)
N.D. 3 giugno 1992 – 14 aprile 1994 N.D. N.D. N.D. N.D. 29 mesi 12 Capogruppo del PCI alla Camera (1981-1986)
Parlamentare europeo (1989-1992, 1999-2004)
Senatore a vita (dal 2005)[31]
12 Mattarella
(2015-)
N.D. N.D. N.D. 21 ottobre 1998 – 22 dicembre 1999 11 ottobre 2011 – 2 febbraio 2015[31] N.D. 47 mesi 7 Vicesegretario della DC (1990-1992)

Casi unici

Enrico De Nicola è l'unico ad aver ricoperto l'incarico di presidente sia del Senato sia della Camera (quest'ultimo ruolo svolto durante il Regno d'Italia); ricoprì, successivamente, anche il ruolo di presidente della Corte costituzionale. Nella sua vita rivestì quindi la prima, la seconda, la terza e la quinta carica dello Stato.

Francesco Cossiga fu il primo presidente a non aver fatto parte della Costituente, Saragat l'unico (durevole) segretario di partito e l'unico[verificare] presidente di una commissione permanente o organo parlamentare e Napolitano l'unico ad essere stato parlamentare europeo.

Provenienza politica

In totale, su dodici presidenti, cinque sono stati democristiani (Gronchi, Segni, Leone, Cossiga e Scalfaro), due liberali (De Nicola e Einaudi), due indipendenti (Ciampi - che però aveva avuto trascorsi nel Partito d'Azione - e Mattarella - che aveva precedentemente militato tra le file della DC, del PPI, della Margherita e del PD), uno socialdemocratico (Saragat), uno socialista (Pertini) e uno prima comunista e poi militante di PDS e DS (Napolitano).

Durata del mandato

Il presidente della Repubblica rimasto nel suo ruolo più a lungo è Mattarella, mentre quello rimasto per meno tempo è stato De Nicola. La fine del mandato è stata determinata per alcuni dal termine naturale dello stesso, per altri da dimissioni di cortesia, ovvero dimissioni anticipate solo di qualche giorno rispetto alla conclusione regolare del mandato per permettere l'entrata in carica del successore già eletto. Altri casi sono stati più traumatici, come le dimissioni per malattia di Segni, o per dinamiche politiche, come nei casi di Leone e Cossiga.

# Giorni Presidente Mandato Natura della fine del mandato Note
Inizio Fine
1 3 415[33] Sergio Mattarella 3 febbraio 2015 in carica Presidente per due mandati: il primo di 2 557 e il secondo di 858 giorni.[33]
2 3 166 Giorgio Napolitano 15 maggio 2006 14 gennaio 2015 Dimissioni anticipate Presidente per due mandati: il primo di 2 534 e il secondo di 632 giorni.
3 2 557 Giovanni Gronchi 11 maggio 1955 11 maggio 1962 Termine naturale
4 2 556 Giuseppe Saragat 29 dicembre 1964 29 dicembre 1971 Termine naturale
5 2 555 Luigi Einaudi 12 maggio 1948 11 maggio 1955 Termine naturale
6 2 554 Carlo Azeglio Ciampi 18 maggio 1999 15 maggio 2006 Dimissioni di cortesia
7 2 547 Sandro Pertini 9 luglio 1978 29 giugno 1985 Dimissioni di cortesia
8 2 543 Oscar Luigi Scalfaro 28 maggio 1992 15 maggio 1999 Dimissioni di cortesia
9 2 492 Francesco Cossiga 3 luglio 1985 28 aprile 1992 Dimissioni anticipate Dimessosi in disaccordo con la situazione politica italiana d'allora.
10 2 360 Giovanni Leone 29 dicembre 1971 15 giugno 1978 Dimissioni anticipate Dimessosi per vicende legate allo scandalo Lockheed.
11 940 Antonio Segni 11 maggio 1962 6 dicembre 1964 Dimissioni per impedimento permanente Già in stato di sospensione per indisposizione dal 10 agosto 1964.
12 132 Enrico De Nicola 1º gennaio 1948 12 maggio 1948 Termine naturale Già capo provvisorio dello Stato per 551 giorni.

Napoleone Bonaparte e la Repubblica Italiana (1802-1805)

Lo stesso argomento in dettaglio: Repubblica Italiana (1802-1805).

Alla proclamazione della prima Repubblica Italiana (repubblica sorella della Francia rivoluzionaria, che comprendeva parte dell'Italia settentrionale preunitaria), avvenuta il 26 gennaio 1802, l'allora primo console di Francia Napoleone Bonaparte assunse per primo nella storia il titolo di Presidente della Repubblica Italiana: nonostante ciò, Napoleone non è annoverato nell'elenco di questa pagina, che riguarda soltanto la Repubblica Italiana costituita a partire dal 1946, dopo la caduta del regime fascista e la fine della seconda guerra mondiale e dotata della Costituzione, entrata in vigore il 1º gennaio 1948.

Note

  1. ^ a b Bin e Pitruzzella, op., cit., p. 185.
  2. ^ a b Art. 85 della costituzione Italiana
  3. ^ a b c d Bin e Pitruzzella, op., cit., p. 186.
  4. ^ Giampiero Buonomo, La transizione infinita, Mondoperaio, n. 2/2016, pagine 89-90.
  5. ^ Laura Cuppini, Alessia Rastelli, Napolitano, bis storico: è presidente, Corriere della Sera, 19 aprile 2013. URL consultato il 19 aprile 2013.
  6. ^ art.37 legge 365/1970
  7. ^ Corriere.it - Respinto l'impeachment per Napolitano «Stato d'accusa infondato, archiviare le accuse»
  8. ^ Corte costituzionale della Repubblica italiana, SENTENZA N. 262 ANNO 2009, su www.cortecostituzionale.it. URL consultato il 25 dicembre 2015.
  9. ^ Si veda la legge 23 luglio 2008, n. 124, recante "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008, in vigore dal 26 luglio 2008 Legge n. 124/2008.
  10. ^ Franco Stefanoni, I messaggi di fine anno dei presidenti della Repubblica: dai 3 minuti di Cossiga ai 45 di Scalfaro, in Corriere della Sera. URL consultato il 5 gennaio 2018.
  11. ^ M. Calise,”Il nuovo presidenzialismo all’italiana”, Il Messaggero, 30 ottobre 2011.
  12. ^ Tito Lucrezio Rizzo, Parla il Capo dello Stato, Gangemi, 2012, p. 233.
  13. ^ Testimonianza del presidente Napolitano alla cerimonia in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio, Torino, 15/10/2009, consultabile sul sito del Quirinale: quanto a se stesso, Napolitano ha dichiarato che dal contesto politico di provenienza "mi sono via via distaccato quanto più ero chiamato ad assumere ruoli non di parte, a farmi carico dei problemi delle istituzioni che regolano la nostra vita democratica, i diritti e i doveri dei cittadini. L'approccio partigiano, naturale in chi fa politica, è qualcosa di cui ci si spoglia in nome di una visione più ampia".
  14. ^ Guido Castelli, L’UNITA’ E I PRESIDENTI: 1964 – ANTONIO SEGNI – LE DIMISSIONI, su Fondazione Avvenire, 12 gennaio 2022. URL consultato il 28 novembre 2023.
  15. ^ Tradizionalmente, i presidenti non hanno mai fatto parte di alcun partito politico nel corso del loro mandato, in quanto considerati al di sopra delle parti. I partiti indicati sono quelli a cui il presidente apparteneva al momento del suo insediamento.
  16. ^ Entra in carica all'atto dell'elezione e non del giuramento in forza dell'art. 2 del d.lgs.lt. n°98 del 16/3/1946 [1]; dal 1º luglio 1946 fino al 31 dicembre 1947 esercita le sue funzioni istituzionali col titolo di Capo provvisorio dello Stato, avendosi in quest'ultima data una modifica di titolo e non di carica, che rimase sempre la medesima escludendo quindi ogni soluzione di continuità.
  17. ^ Portale storico della Presidenza della Repubblica, su archivio.quirinale.it. URL consultato il 28 ottobre 2022.
  18. ^ Si dimette il 25 giugno 1947, ufficialmente per motivi di salute, salvo poi essere rieletto il giorno dopo
  19. ^ a b c d e f g h i j k l Ettore Maria Colombo, Elezioni presidenziali. Statistiche, numeri, date e peculiarità di 11 presidenti della Repubblica, su Quotidiano Nazionale, 15 gennaio 2015. URL consultato l'11 novembre 2023.
  20. ^ a b c d Si dimette anticipatamente.
  21. ^ Già senatore a vita di nomina presidenziale dal 27 agosto 1967 al 29 dicembre 1971.
  22. ^ a b c Dimissioni di cortesia per permettere l'insediamento del suo successore, già eletto.
  23. ^ Già presidente supplente della Repubblica in quanto Presidente del Senato, a partire dalle dimissioni di Pertini firmate il 29 giugno fino al momento del giuramento, pronunciato appunto il 3 luglio (vedi G.U. n. 152 del 29-06-1985)
  24. ^ Si dimette prima della scadenza per accelerare l'inizio del suo secondo mandato.
  25. ^ Già senatore a vita di nomina presidenziale dal 23 settembre 2005 al 15 maggio 2006.
  26. ^ L'elezione del presidente Sergio Mattarella, su quirinale.it, 31 gennaio 2015. URL consultato il 26 gennaio 2023.
  27. ^ L'elezione del presidente Sergio Mattarella, su quirinale.it, 29 gennaio 2022. URL consultato il 26 gennaio 2023.
  28. ^ Compresi gli interim ed esclusa la presidenza del Consiglio.
  29. ^ Compresa la Camera dei deputati del Regno d'Italia ed escluso il Senato del Regno d'Italia. Un "+1" indica la Costituente. Escluse le legislature da senatore a vita.
  30. ^ Compresi i membri del Senato del Regno (per il quale la nomina era regia e a vita).
  31. ^ a b c d e f g h Carica ricoperta al momento dell'elezione a Presidente della Repubblica.
  32. ^ Presidente dell'Assemblea Costituente.
  33. ^ a b Dato aggiornato al 10 giugno 2024.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

Elenco dei segretari generali alla presidenza della Repubblica Italiana

Fotografia Segretario generale Insediamento Fine mandato Presidente
della Repubblica
1 Ferdinando Carbone 1948 1954 Enrico de Nicola
Luigi Einaudi
2 Nicola Picella 1º aprile 1954 1955
3 Oscar Moccia 1955 1962 Giovanni Gronchi
4 Paolo Strano 1962 20 gennaio 1965 Antonio Segni
Giuseppe Saragat
2 Nicola Picella 20 gennaio 1965 19 luglio 1976
Giovanni Leone
5 Franco Bezzi 19 luglio 1976 14 luglio 1978
6 File:Maccanico 1992.jpg Antonio Maccanico 14 luglio 1978 24 aprile 1987 Sandro Pertini
Francesco Cossiga
7 Sergio Berlinguer 24 aprile 1987 28 maggio 1992
8 Gaetano Gifuni 28 maggio 1992 15 maggio 2006 Oscar Luigi Scalfaro
Carlo Azeglio Ciampi
9 Donato Marra 15 maggio 2006 16 febbraio 2015 Giorgio Napolitano
Sergio Mattarella
10 Ugo Zampetti 16 febbraio 2015 in carica

Stanziamenti e bilancio per la presidenza della Repubblica

Il valore aggregato degli ingentissimi stanziamenti per la presidenza della Repubblica è contabilizzato in un'apposita voce di costo nel bilancio dello Stato. A differenza di organi paragonabili di altri stati, gli stanziamenti per la presidenza della Repubblica italiana includono le pensioni del personale in quiescenza. Al netto dei trattamenti pensionistici (oltre 90 milioni), gli stanziamenti sono in linea con quelli di altri paesi europei. Inoltre, la presidenza della Repubblica italiana mantiene un patrimonio artistico di eccezionale valore, peraltro reso fruibile al pubblico.[1]

Di seguito, si riporta il totale degli stanziamenti per la presidenza della Repubblica, in milioni di euro:

  • 140 nel 2001
  • 167 nel 2002
  • 183 nel 2003
  • 195 nel 2004
  • 210 nel 2005
  • 217 nel 2006
  • 224 nel 2007
  • 228 nel 2008
  • 231 nel 2009
  • 228 nel 2010
  • 228 nel 2011[2]
  • 228 nel 2012[3]
  • 228 nel 2013[4]
  • 228 nel 2014[5]
  • 224 nel 2015[6]
  • 224 nel 2016[7]
  • 224 nel 2017[8].

Residenze ufficiali

Il palazzo del Quirinale, la residenza ufficiale del presidente della Repubblica

Formalmente la residenza ufficiale del presidente della Repubblica Italiana è il palazzo del Quirinale, tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo usandolo più che altro come ufficio. Infatti Giovanni Gronchi fu il primo presidente che nel 1955 non si trasferì stabilmente con la famiglia nel palazzo del Quirinale come anche Sandro Pertini nel 1978. La tradizione di abitare al Quirinale è stata ripresa dal presidente Scalfaro a metà del suo mandato ed è poi proseguita con i suoi successori.

Il presidente della Repubblica ha a disposizione anche la tenuta presidenziale di Castelporziano, anche se raramente viene utilizzata. Questa tenuta era la riserva di caccia della famiglia reale dei Savoia ed è stata incorporata nel patrimonio della Repubblica dopo la caduta della monarchia.

Una terza residenza del presidente è villa Rosebery, situata a Napoli e utilizzata in occasione delle visite in quella città.

Voli di Stato

Quando effettua un volo di stato, l'aeromobile utilizzato, solitamente fornito dal 31º Stormo dell'aeronautica militare, assume il nominativo IAM9001.

Riferimenti normativi

Note

  1. ^ Quirinale, nel 2015 costerà 236,8 milioni di euro, su roma.corriere.it. URL consultato il 4 marzo 2018.
  2. ^ "Costi fissi" al Quirinale: nel 2012 chiederà al Tesoro 228 milioni, come quattro anni fa, su ilfattoquotidiano.it. URL consultato il 7 giugno 2016.
  3. ^ Nota illustrativa del Bilancio di previsione per il 2012 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, su presidenti.quirinale.it. URL consultato il 24 dicembre 2017.
  4. ^ Bilancio di previsione per il 2013 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica (PDF), su quirinale.it. URL consultato il 24 dicembre 2017.
  5. ^ Bilancio di previsione per il 2014 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica (PDF), su quirinale.it. URL consultato il 24 dicembre 2017.
  6. ^ Bilancio di previsione per il 2015 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica (PDF), su quirinale.it. URL consultato il 24 dicembre 2017.
  7. ^ Bilancio di previsione per il 2016 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica (PDF), su quirinale.it. URL consultato il 24 dicembre 2017.
  8. ^ Bilancio di previsione per il 2017 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica (PDF), su quirinale.it. URL consultato il 24 dicembre 2017.

Bibliografia

  • Augusto Barbera e Carlo Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, il Mulino, 2012, ISBN 88-15-25217-7.
  • Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, 2011, ISBN 978-88-13-30850-6.
  • Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 2005, ISBN 88-348-5674-0.
  • Paolo Caretti e Ugo De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 2012, ISBN 978-88-348-2832-8.
  • Carlo Fusaro, Il presidente della Repubblica, Il Mulino, 2003, ISBN 978-88-15-09318-9.
  • Simone Santucci, Profili storici e sistematici della messa in stato d'accusa, Roma, Aracne Editore, 2012.
  • Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella, Diritto Costituzionale, ottava edizione, Torino, Giappichelli Editore, 2007, ISBN 978-88-348-7650-3.
  • Valerio Onida, Maurizio Pedrazza Gorlero, Compendio di diritto costituzionale, Giuffrè, 2011, ISBN 978-88-14-17193-2.
  • Carlo Fusaro, Il presidente della Repubblica nel sistema bipolare: spunti dalla prassi più recente, in A. Barbera e T. F. Giupponi (a cura di), "La prassi degli organi costituzionali", Bologna, Bononia U. Press, 2008, pp. 23–49.
  • Carlo Fusaro,1971-1992. Giovanni Leone, Sandro Pertini e Francesco Cossiga, in "Il Quirinale. Dall'Unità d'Italia ai nostri giorni. I Re e i Presidenti della Repubblica", Segretariato della Presidenza della Repubblica, Roma, 2011, pp. 176–195.
  • Vincenzo Lippolis, Giulio M. Salerno, La repubblica del Presidente, Il Mulino, 2013, DOI: 10.978.8815/314178, Isbn edizione a stampa: 978-88-15-24427-7

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