Visita fiscale

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La visita fiscale è un accertamento predisposto dal datore di lavoro o dall'INPS sull'effettivo stato di malattia del dipendente assente dal lavoro. Per i dipendenti pubblici la visita fiscale è obbligatoria (anche per un solo giorno di malattia) e viene richiesta dall'ente di appartenenza del dipendente ai medici dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale). Per i lavoratori privati, l'INPS fa eseguire a campione le visite fiscali dai propri medici tra tutti i certificati pervenuti. Anche il datore di lavoro del dipendente privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) (come nel pubblico impiego), ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente.

Il lavoratore è tenuto alla reperibilità nelle fasce orarie stabilite dalla legge nel luogo indicato al datore e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Se il lavoratore/medico di medicina generale ritengono che la malattia sia terminata e che si possa riprendere l'attività lavorativa, il medico deve rilasciare un nuovo certificato, che annulla quello precedente di malattia (a partire dalla data di emissione), da inviare all'INPS, e da presentare al datore di lavoro al rientro.

Con il Collegato Lavoro alla Finanziaria per il 2010 (legge 1167 del Marzo 2010), il certificato di malattia cartaceo è sostituito anche nel settore privato dal certificato elettronico. Il medico di medicina generale compila il certificato di malattia in una sezione nel sito dell'INPS, che invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov (ogni persona giuridica è obbligata ad averne una). Quindi, non appena è rilasciato il certificato di malattia (entro al massimo un giorno), l'informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (INPS, INAIL, ASL (Azienda Sanitaria Locale), datore di lavoro).

I contratti nazionali obbligano il lavoratore in malattia ad avvisare tempestivamente il datore e a fornire un indirizzo dove è reperibile, che può differire da quello di residenza. Il medico dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) deve recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.

Il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'INPS di non pagare al lavoratore l'indennità di malattia: è del tutto equivalente all'assenza di visite fiscali.

Una volta ricevuto la visita fiscale che conferma la prognosi il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità in quanto "già controllato". Ulteriori richieste di visite da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione. Secondo la Cassazione, è risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoro di continue visite domiciliari, che ignorano l'esito di precedenti controlli che confermano la persistenza della malattia, configurano un intento persecutorio suscettibile di causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente. Si tratta di una sentenza del 2008(1942/90) In particolare: il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall’Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l’ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha affermato la piena facoltà del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico fiscale abbia già visitato l’interessato. Secondo i magistrati superiori, «la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la persistenza dell’obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica). La limitazione potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il legislatore ha inteso rendere meno gravose le limitazioni delle fasce orarie di reperibilità, disponendo che il servizio di controllo dello stato di malattia e gli accertamenti preliminari al controllo stesso siano fatte nel più breve tempo possibile, nello stesso giorno, anche se domenicale o festivo. Secondo la Suprema corte, dunque, è evidente che il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l’interesse del datore di lavoro al pronto accertamento della malattia, ma ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rende idoneo il prestatore d’opera a determinati lavori, comporta necessariamente, per tutto il corso della malattia che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività. Pertanto «accertato da competenti organi tecnici lo stato di malattia e formulato un giudizio prognostico», si legge nel provvedimento, «il legislatore non poteva strutturare un meccanismo restrittivo estendendolo ad ipotesi successive assolutamente eventuali fondate sul sospetto di un errore diagnostico valutativo da parte del medico che abbia effettuato il controllo o di un comportamento simulatorio o fraudolento del lavoratore». Insomma, vada per gli arresti domiciliari dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ma solo fino a quando non arriva il medico fiscale. Dopo di che scatta la libertà vigilata. Vigilata nel senso che se l’ammalato non si cura, e ciò comporta un prolungamento della prognosi, può essere ipotizzabile addirittura una responsabilità per danno erariale, con tanto di condanna da parte della Corte dei conti (sentenza n.21/2008 del 21 aprile 2008, sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige).

Se il medico dell' AUSL non trova il lavoratore nel domicilio indicato durante l'orario di reperibilità, resta a carico del lavoratore un'assenza ingiustificata a meno che non abbia giusto motivo. Resta al lavoratore l'onere della prova, che può esentarlo da un'assenza ingiustificata, per le motivazioni tipizzate nei contratti nazionali: cause di forza maggiore, acquisto di farmaci, visite specialistiche o terapie legate alla malattia in corso (Corte Costituzionale sentenza n. 78 del 26.1.1988: prevede la possibilità del lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilità alla visita fiscale). Se il lavoratore non si presenta il giorno successivo, scatta di nuovo un'assenza ingiustificata.

Se a seguito della visita il medico dell'AUSL considera il periodo di malattia ingiustificato e il lavoratore idoneo a riprendere l'attività lavorativa, questi può ridurre i giorni di malattia o ordinare la ripresa dell'attività.
Tuttavia, se il certificato è stato rilasciato al lavoratore in un ospedale o da uno specialista, è corredato da relativa documentazione clinica, questo ha un valore maggiore del parere di un medico generico durante una visita fiscale, che può essere fatto valere in sede di contenzioso. L'interessato può citare il medico fiscale e l'istituto di appartenenza (INAIL o AUSL) per i danni derivanti dall'ordine di riprendere l'attività durante un periodo di reale malattia.

La visita fiscale non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una verifica di merito. All'ordine di ripresentarsi al lavoro, se lo ritiene indebito e di essere effettivamente malato, il lavoratore può opporre un nuovo certificato medico che dà inizio a un altro periodo di malattia.

Ad un'assenza ingiustificata segue la trattenuta di un giorno di retribuzione in busta paga e il rifiuto dell'INPS di corrispondere al datore l'indennità di malattia. Solitamente, alla prima assenza ingiustificata c'è la trattenuta di un giorno o fino a 10 giorni di malattia. Nel caso di assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non consecutivi superiori a 3 nell'arco di un biennio o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni è previsto il licenziamento con preavviso (giustificato motivo soggettivo).

Per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7 con le seguenti fasce di reperibilità:

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Per i dipendenti della pubblica amministrazione il DL 112/2008 (Decreto Brunetta) aveva esteso l'orario di reperibilità delle visite fiscali a 7 giorni su 7 dalle ore 08 alle 20 con un'unica interruzione dalle ore 13 alle 14, ma poi, su pressioni dei sindacati, con il decreto legge 78 del 01/07/2009 ha abrogato il secondo periodo dell’art. 71 comma 3 della L.133/08 il quale stabiliva le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini del controllo da parte del medico fiscale e si era tornato, quindi, anche per dipendenti pubblici alle storiche fasce orarie di reperibilità, durante il periodo di malattia, che erano le seguenti: dalle ore 10.00-12:00 e dalle ore 17:00-19:00.

In data 18.12.2009 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha emanato il Decreto n. 206, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20.01.2010, che modifica nuovamente le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia a causa dell'impennata dei giorni di malattia.

A decorrere dal 04.02.2010, le nuove fasce di reperibilità sono le seguenti:

  • dalle ore 09:00 alle ore 13:00
  • dalle ore 15:00 alle ore 18:00

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il provvedimento, inoltre all'art. 2, prevede l’esclusione dall’obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità, qualora l’assenza del dipendente sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

[modifica] Malattia e ferie

La Costituzione italiana afferma il diritto a ferie annuali retribuite e ai mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia (artt. 36 e 38). Tali diritti sono ripresi dagli artt. 2109 e 2110 del Codice Civile.

La malattia non può essere conteggiata nel periodo di ferie in quanto ne impedisce il godimento e pregiudica la funzione di riposo e recupero delle energie psico-fisiche. Se il lavoratore presenta regolare certificato medico, il periodo di ferie è sospeso per tutta la durata della malattia, e avrà diritto a godere di altrettanti giorni di ferie in un periodo successivo (in proposito a nulla rileva che il lavoratore si trovi nello stesso luogo dove si è recato per le ferie).

Al termine del periodo di malattia, il lavoratore non perde il diritto a continuare le ferie richieste in precedenza fino alla data concordata col datore, ed è tenuto a presentarsi nella sede di lavoro.

I giorni di malattia devono essere conteggiati ai fini della maturazione delle ferie (Cassazione Sezioni Unite, decisione n° 14020 del 12 novembre 2001).

[modifica] Certificato elettronico

A partire da settembre 2010, i medici sono tenuti a rilasciare il certificato di malattia in modalità elettronica. I medici devono effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia all'INPS (sia per i lavoratori del settore pubblico che per i lavoratori del settore privato) attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l’INPS dovrà poi notificare l'assenza per malattia all'indirizzo di Posta elettronica certificata del datore di lavoro.

La gestione informatizzata nasce con lo scopo di eliminare per i cittadini l'onere di recarsi in posta e inviare una raccomandata A/R a INPS e datore di lavoro (che non potevano essere sostituite da un invio a mezzo fax perché il certificato doveva pervenire in originale); per l'INPS si elimina l'onere del personale addetto al data entry nel sistema informativo interno dei certificati cartacei ricevuti, e alle notifiche, sempre cartacee, ai datori; per l'INAIL (e per i datori) diventano possibili le visite fiscali dal secondo giorno di malattia, perché la ricezione del certificato è istantanea.

Questa serie di obiettivi deve garantire che l'attivazione di una PEC non diventi obbligatoria per i datori, così come non lo è per tutti i cittadini.

Il certificato medico per il datore è sostituito da un tabulato di sintesi contenente, per ogni certificato medico, gli identificativi del lavoratore (generalità e matricola INPS), data di inizio e fine del periodo di malattia, indirizzo di reperibilità, identificativo del medico che rilascia la certificazione.

Il datore può ricevere il prospetto a mezzo fax, ovvero attivando una casella di PEC, nella quale sono disponibili delle impostazioni personalizzate, per ottenere la ricezione dei certificati con una periodicità superiore a quella minima (giornaliera), con una funzione di tipo calendario, che permette di escludere determinate date, anche in relazione a una certa percentuale delle matricole INPS afferenti allo stesso datore, ad esempio per monitorare i dipendenti più assenteisti.
Può anche delegare un intermediario. come un consulente del lavoro.

Dal 15 Settembre 2011, il datore non può richiedere l'invio/consegna di copia dei certificati di malattia. Al lavoratore può essere chiesto di comunicare il numero di certificato entro il secondo giorno di assenza.
Tramite il sito dell'INPS può stampare copia dei propri attestati di malattia per il datore.

[modifica] Indennità di malattia nei giorni festivi

La previdenza sociale corrisponde ai datori l'indennità di malattia anche nei giorni che risultino festività nazionali comandate ovvero nei giorni di sabato e domenica che presumibilmente non sono di attività lavorativa. L'indennità di malattia nasce come un indennizzo al datore, sostitutivo per i giorni di prestazione lavorativa persi a causa dell'assenza del dipendente malato, come una sorta di risarcimento danni, il quale tuttavia non sussiste quando il periodo di malattia si estende a giorni in cui la prestazione lavorativa non avrebbe avuto luogo, indipendentemente dallo stato di salute del lavoratore. Il datore trae un guadagno indebito dalla previdenza sociale quando l'indennità di malattia è destinata a copertura di giornate non lavorative. La definizione di giorno lavorativo è ormai a geometria variabile a seconda del contratto nazionale applicabile e della singola unità produttiva, difficilmente identificabile e causa di potenziale contenzioso, se non è a priori determinato per il singolo datore di lavoro.

Non sono lavorativi i giorni di festività nazionale comandati ad eccezione delle categorie (come ospedali, forze di polizia, forze armate, ecc) chiamate per legge ad assicurare una continuità operativa; il sabato e la domenica per i datori che non applicano nessun contratto nazionale, specifici periodi in base al contratto nazionale applicato dal datore, in modo tale da avere un calendario dei giorni lavorativi retribuibili con l'indennità di malattia il più possibile sovrapponibile al reale funzionamento e svolgimento della prestazione di lavoro (es. che considera il sabato lavorativo per attività della grande distribuzione, o commerciali in luoghi turistici), restando salva la possibilità di modificare il calendario dei giorni lavorativi ai fini del computo delle indennità di malattia una volta ogni anno, con rinnovo automatico da un anno all'altro se non sono effettuate variazioni, allo scopo di non introdurre ulteriori adempimenti burocratici per le imprese.

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