Valore legale del titolo di studio
Il concetto noto come valore legale del titolo di studio esprime un giudizio di rilevanza giuridica compiuto dalla legge, o da atti aventi la stessa forza od autorizzati dalla legge, in base al quale:
- una competente Autorità Pubblica introduce o riconosce un determinato titolo di studio come "titolo ufficiale" del proprio sistema di istruzione e di formazione;
- il conferimento di un particolare titolo di studio da parte di una competente autorità scolastica o accademica produce determinati effetti giuridici, individuati dalle situazioni giuridiche soggettive così attribuite al titolare da specifiche norme dell'ordinamento.
Nel dibattito pubblico si parla genericamente e in modo astratto di "possesso di valore legale" da parte del titolo di studio intendendo l'una, l'altra, o una combinazione di entrambe le caratteristiche sopra richiamate, o di proprietà riconducibili a tali caratteristiche.
Ad esempio il "possesso di valore legale" segnala la diversità di certi titoli di studio rispetto ad altri attestati o scritture private che, anche provenendo eventualmente da soggetti socialmente autorevoli, non siano ricompresi nel novero dei titoli ufficiali. Tipicamente le Autorità Pubbliche decidono di proteggere legalmente certi titoli individuando o selezionando con apposite autorizzazioni amministrative le istituzioni (scuole, Università ed analoghi enti) che possono concederli, e in questo modo esercitano un controllo più o meno diretto sul sistema di istruzione e di formazione che viene così definito.
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[modifica] Quadro europeo e internazionale
La dottrina di scienza dell'educazione considera il titolo di studio non come un "pezzo di carta", ma come un certificato che attesta le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso degli studi. Le forme con cui viene data certezza pubblica a questo assunto, e garanzia della qualità della formazione secondo canoni socialmente accettati, variano da a Paese a Paese a seconda del tipo di ordinamento giuridico, e delle tradizioni scolastiche, accademiche e professionali. In quasi tutti i Paesi, ad esempio, sono bandite le cosiddette "fabbriche di titoli" (ingl.: diploma mills) organizzazioni a scopo di lucro che rilasciano titoli di studio a pagamento e a fronte di scarso o nullo corrispettivo in termini di studio o dimostrazione di effettivo possesso di saperi congruenti con il livello comunemente accettato per il titolo stesso. In particolare, solo in alcuni Stati degli USA, tali organizzazioni possono operare legalmente. Quasi ovunque la presenza di albi e ordini professionali è associata al requisito del possesso di un titolo di studio avente valore giuridico[1].
In tutta Europa il potere di conferire determinati titoli di studio è assegnato alle scuole, alle università, o alle altre istituzioni di istruzione superiore, dallo Stato - sia che si tratti di istituzioni pubbliche o private. In particolare, la responsabilità pubblica in materia di istruzione superiore e di ricerca è stata ribadita dal Consiglio d'Europa con una raccomandazione del 2007 che raccoglie e definisce i concetti fondamentali. L'implementazione del Processo di Bologna per la creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore ha compreso la definizione e l'accordo su uno schema generale dei cicli di studio accademici, su cui ogni Stato aderente mappa i propri corsi di studio nazionali.
Nel Regno Unito il potere di conferire titoli accademici (Degree Awarding Power) è attribuito agli istituti di istruzione superiore dal Consiglio della Corona[2], che si avvale della Quality Assurance Agency per l'istruttoria sul merito[3][4]. La stessa agenzia, poi, conduce degli audit istituzionali periodici, per verificare la sussistenza nel tempo della solidità istituzionale per quanto attiene al mantenimento degli standard accademici e della qualità dell'offerta formativa, in modo congruente con il ruolo e le responsabilità rivestite[5].
Negli Stati Uniti i vari Stati autorizzano l'istituto universitario ad operare legalmente, ma è solo con un accreditamento accademico distinto dalla mera autorizzazione che l'istituzione o il particolare corso di studi ottengono una credibilità superiore, spendibile dagli studenti per ottenere borse di studio federali, per essere presi in considerazione da datori di lavoro pubblici o privati, o per le professioni regolate.
[modifica] Valore legale dei titoli e ordinamento giuridico italiano
Nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio a cui viene attribuito valore legale è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica o accademica nell’esercizio di una funzione pubblica. Esso riproduce gli estremi un atto pubblico compiuto da un pubblico ufficiale o da una commissione d'esame investita della medesima funzione che dispone il conferimento del titolo al candidato; pertanto si tratta di un atto di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice civile. Per potersi dare la potestà testé menzionata, l'autorità in parola deve essere un'amministrazione pubblica a ciò incaricata dalla legge, oppure un istituto privato legalmente riconosciuto dal Ministro competente, e il titolo di studio riferirsi ad un corso previsto da un regolamento didattico conforme a schemi nazionali definiti da leggi e regolamenti ministeriali (o anche leggi regionali per i settori formativi di loro competenza). A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale.
Dal punto di vista dell'efficacia giuridica, il possesso di un titolo di studio con valore legale è (per definizione) una condizione necessaria, in base a specifiche norme dell'ordinamento, per:
- il proseguimento degli studi nel sistema scolastico o accademico nazionale
- l'ammissione ad esami di Stato finalizzati all'iscrizione ad albi, collegi ed ordini professionali
- la partecipazione a concorsi banditi dalla pubblica amministrazione e l'inquadramento in precisi profili funzionali lavorativi
Infine, i titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia, se non a seguito di una dichiarazione di riconoscimento o di equipollenza, che può essere concessa in base a criteri e procedure sancite da accordi e trattati internazionali e recepite dalla legge.
Il concetto di "valore legale" non risulta tuttavia definito dall'ordinamento; si tratta quindi di una locuzione della dottrina liberamente applicata (e poi discussa) nel contesto della legislazione riguardante i titoli di studio, che estende e in effetti modifica l'analogo concetto relativo all'efficacia probatoria di un documento nel processo. Esistono però norme che fanno riferimento al valore legale, come il D.M. 509/1999 e il D.M. 270/2004. Il tema del "valore legale" è stato oggetto di una indagine conoscitiva della VII Commissione del Senato, conclusasi nel febbraio 2012[6]. I sostenitori dell'abolizione del valore legale del titolo di studio affermano che, a seguito dell'eliminazione, si innescherebbe automaticamente una concorrenza virtuosa che riguarderebbe ogni aspetto saliente del sistema formativo universitario e l’amministrazione potrebbe cominciare a selezionare in modo meritocratico e non clienterale.[7][8] I sostenitori del mantenimento del valore legale del titolo di studio affermano che esso ha svolto sino ad oggi un’utile e insostituibile funzione di mediazione tra sistema formativo e mercato del lavoro, e che, a seguito dell'abolizione, l’amministrazione avrebbe maggiore spazio per selezionare in modo non meritocratico e clientelare.[9][10]
[modifica] Titoli accademici: riferimenti normativi
Nel Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31.8.1933, n.1592, art. 167) si afferma che
| « le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree e i diplomi determinati dall'ordinamento didattico » |
ma chiarisce pure che (art. 172)
| « i titoli di studio rilasciati dalle università hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita a seguito di esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso università i titoli accademici [...] » |
All'Art. 148 (ora non più in vigore in questa forma) si afferma che
| « Gli studi compiuti e gli esami superati presso Università o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Università o Istituto. La diversità di ordinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse Facoltà o Scuole di sedi diverse [...] non è d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Università o Istituto. » |
L'Art. 170 rammenta che
| « I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale. » |
Il Regolamento studenti (R.D. 4 giugno 1938, n.1269, articolo 48) prevede che le lauree e i diplomi conferiti dalle Università contengano esplicitamente la dicitura "Repubblica Italiana" e "in nome della legge".
Inoltre la Legge 13 marzo 1958, n. 262, che regola il conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili recita, all'art. 1:
| « Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge » |
Nell’articolo 10 della legge 30 novembre 1973, n. 766 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580, recante misure urgenti per l'Università), compare la locuzione di "valore legale" dove si afferma che
| « le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge » |
La legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha introdotto spazi più ampi per l'autonomia delle Università, ha precisato che he gli statuti universitari devono prevedere (art. 16 comma 4)
| « l'adozione di curriculum didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università » |
Con la riforma degli ordinamenti didattici del 1999, che ha modificato la struttura dei cicli di studio con la laurea triennale e l'istituzione della laurea specialistica (ora laurea magistrale), sono state introdotte le "classi" di lauree. A tale riguardo, con il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, si conferma quanto già disposto con il D.M. 509/99, e cioè che (art. 4 comma 3)
| « i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale [...] » |
Per ciò che riguarda l’accesso alle professioni si può richiamare quanto statuito dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, secondo cui
| « i titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto dei crediti formativi » |
[modifica] Note
- ^ Non apriamo qui il complesso capitolo delle professioni regolate, ma ci limitiamo a segnalare un articolo dell'Economist, 12 maggio 2011, "Rules for fools", che seppur "di parte", in quanto critico, restituisce un affresco della situazione generale.
- ^ Pur essendo la decisione legalmente in mano al Privy Council, è ovviamente il Governo che detta la politica in materia, e che è tenuto a pubblicare la lista delle istituzioni di istruzione superiore che conferiscono titoli di studio legalmente riconosciuti
- ^ QAA Procedure per il conferimento del Degree Awarding Power e della denominazione di Università.
- ^ Bahram Bekhradnia, "Implications of the Government’s proposals for university title: or What is a University?", HEPI (2003)
- ^ Sul modo in cui vadano intesi codesti standard accademici, e sulla loro "comparabilità", si veda: Roger Brown, "Comparability of degree standards?", HEPI (2010).
- ^ Senato della Repubblica. Commissione 7a - Istruzione pubblica, beni culturali - Indagini conoscitive, Effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea (Documento conclusivo approvato il 1º febbraio 2012). È di interesse politico anche il Dossier realizzato dal Servizio Studi del Senato: Dossier 280. Il valore legale del titolo di studio. Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata.
- ^ lavoce.info - http://www.lavoce.info/articoli/pagina1000750.html
- ^ Dossier - Lavoce.info http://www.lavoce.info/dossier/pagina2983.html
- ^ B. G. Mattarella, L'equivoco del valore legale dei titoli di studio, nel Merito (2012)
- ^ Lettera del Rettore Univaq Di Orio
[modifica] Bibliografia
- Luigi Einaudi, "Vanità dei titoli di studio", in: Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo (1947)
- Luigi Einaudi, "Per l’abolizione del valore legale del titolo di studio", in: Scuola e Libertà (1955)
- Sabino Cassese, "Il valore legale del titolo di studio", Annali di Storia delle Università italiane - Volume 6 (2002)
- Carlo Finocchietti, "Il valore legale dei titoli di studio", DOC Cimea 108 (2002)
- Giovanni Cordini, "Il valore legale dei titoli di studio e la riforma universitaria", CNU (2006)
- Andrea Moro, "Il valore legale del titolo di studio: che cos'è?", noiseFromAmerika (2006)
- Andrea Manganaro, "Uomini vergini di bolli ed eterne ammalate. Sulla questione del valore legale dei titoli di studio." (2006)
- Giulio Stolfi, "La protezione del valore legale del titolo di studio", DOC Cimea 126 (2006)
- Diego Menegon, "L’abolizione del valore legale della laurea, per un’idea di università che sposi le regole del mercato", Istituto Bruno Leoni (2006)
- Stefano Civitarese Matteucci, Gianluca Gardini. "Valore legale dei titoli, statuto speciale dei docenti e altri “idola” dell’Università italiana", relazione ad invito al convegno Concorrenza e merito nelle Università, AGCM (2008)
- Antonio Bartolini, "Appunti sul valore legale del titolo di studio", relazione ad invito al convegno Concorrenza e merito nelle Università, AGCM (2008)
- Fabio Saitta, "Dalla filippica di Einaudi alla riforma Gelmini: il punto dopo mezzo secolo di discussioni sul valore legale dei titoli di studio", relazione ad invito al convegno Concorrenza e merito nelle Università, AGCM (2008)
- Pietro Manzini, "Il tabù del valore legale della laurea", in: laVoce.info (2008)
- Paolo Gianni, "Sul Valore Legale della Laurea", CNU (2009)
- Mario Libertini, "Competizione fra università e valore legale del titolo", in: www.federalismi.it, n. 3/2009 (2009)
- Andrea Romano, "Alcune considerazioni sul valore legale delle lauree universitarie: note storiche e prospettive", Annali di Storia delle Università italiane - Volume 13 (2009)
- Nicola Colacino, Massimiliano Pittau, "L’abolizione del valore legale del titolo di studio. Inquadramento e possibili prospettive", Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (2009)
- Servizio studi del Senato della Repubblica, "Il valore legale del titolo di studio. Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata", Dossier 280 (2011)
[modifica] Voci correlate
- Titolo di studio
- Pezzo di carta
- Titoli di studio in Italia
- Equipollenza dei titoli di studio
- Dottore
- Ordine professionale
- Accreditamento
- Principio di legalità
- ANVUR
- Quadro europeo delle qualifiche
[modifica] Collegamenti esterni
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di responsabilità pubblica per l'istruzione superiore e la ricerca
- Convenzione di Lisbona per il riconoscimento dei titoli di studio nella Regione Europea
- Sito Ufficiale del Processo di Bologna
- Qualifiche professionali nell'Unione Europea
- Accreditamento negli Stati Uniti
- Quality Assurance Agency of the UK
- Sito del Ministero UK sulle istituzioni accademiche e i titoli di studio legalmente riconosciuti