Ufficio elettorale di sezione
L'Ufficio elettorale di sezione (detto nel linguaggio colloquiale "seggio elettorale" o semplicemente "seggio") indica, in Italia, il luogo in cui gli elettore esprimono il proprio voto durante le elezioni.
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Disciplina normativa[modifica]
La disciplina principale contenuta nel D.P.R 16 maggio 1960 n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali").
Ai sensi del predetto D.P.R., in ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale.[1]
Generalità[modifica]
Il seggio elettorale è aperto in un orario specifico a seconda del tipo di elezione e la propaganda politica da parte o per conto di coloro dei candidati è proibita all'interno della sede e nelle immediatamente circostante.
Esso è adibito allo svolgimento delle operazioni elettorali, intendendo con esse tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio e, per le elezioni nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione, fino alla proclamazione degli eletti.
All'interno del seggio elettorale è di solito presente un'area delimitata (una cabina elettorale), in cui l'elettore può scegliere in segreto il candidato o partito, tramite l'apposizione del voto su una apposita scheda elettorale, che successivamente viene pubblicamente inserita in un'urna elettorale. In alcuni paesi esistono specifiche "macchine per il voto" che possono essere impiegate per il cosiddetto "voto elettronico".
Alcuni seggi sono costituiti da strutture temporanee, come nel caso dei c.d. seggi ospedalieri. In tal caso, i membri del seggio elettorale si recano presso i singoli letti dei reparti ospedalieri, per raccogliere il voto dei pazienti allettati ed impossibilitati alla deambulazione, anche tramite una speciale "cabina mobile".
In ogni edificio adibito a sede elettorale è allestita una o più stanze di servizio per le forze di polizia a presidio, arredate o meno con brande, materassi, cuscini, coperte e lenzuola, al fine di garantire una eventuale sorveglianza notturna.
Dal momento che le elezioni si svolgono periodicamente e generalmente in un arco di uno o due giorni, gli uffici elettorali di sezione si trovano spesso in edifici utilizzati per altri scopi, come ad esempio le scuole, palazzetti dello sport, uffici governativi, ospedali e case di cura, caserme militari, luoghi di detenzione e di custodia preventiva, ecc.
Composizione[modifica]
Esso, a seconda del tipologia di votazioni, può essere composto da 3 a 5 componenti: un presidente, un segretario e due o più scrutatori, uno dei componenti, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Essi sovrintendono al funzionamento ed alla gestione del seggio, e assistono gli elettori al fine di garantire loro l'espressine del voto mentre sono presenti nel seggio.
Possono essere altresì presenti osservatori indipendenti o di parte (es. rappresentanti di lista) per garantire la correttezza e l'imparzialità delle votazioni.
Riguardo l'elezione del sindaco, a seguito dell’entrata in vigore della legge 15 marzo 1993 n. 81 che ha previsto un eventuale turno di ballottaggio ai fini dell’elezione diretta del sindaco, la nomina dei componenti dei seggi, di norma, è operata anche in relazione a detto secondo turno. Per la validità delle operazioni elettorali dell’ufficio devono trovarsi sempre presente almeno tre membri dell’ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.[2]
Arredamento dell'ufficio[modifica]
La sala della votazione deve essere così composta:
- Tramezzo che divide la sala della votazione in due compartimenti
La sala deve avere una sola porta di ingresso, salvo il caso in cui sia stato possibile assicurare un accesso separato per le donne; inoltre, dev’essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un’apertura centrale per il passaggio degli elettori.[3]
- Tavolo dell’Ufficio
Il tavolo dell’Ufficio elettorale di sezione dev’essere collocato in modo che i rappresentanti di lista (o di candidato) presso la sezione possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Le urne, fissate sul tavolo, saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti.[4]
- Cabine per l’espressione del voto
In ogni sezione devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicura la segretezza del voto; le porte e le fi nestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.[5] Il tavolo, all’interno delle cabine, dev’essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto. Nel caso in cui, nella sala della votazione, siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, bisogna controllare che, in detta parete, non siano stati praticati fori, che consentano di comunicare tra le due cabine, o di vedere nella cabina contigua.
- Urne destinate a contenere le schede votate
Le urne sono di cartone di colore bianco e recano lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali". Ciascuna delle due urne deve recare su ogni lato verticale un cartello indicatore del tipo di elezione cui si riferiscono.
Le urne sono disposte sul tavolo, nel modo ritenuto più opportuno dal presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.
- Illuminazione della sala della votazione e delle cabine
Nella sala della votazione devono essere predisposti idonei mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria (in genere: lampade a petrolio, a gas, a carburo, etc.).
Le operazioni di votazione e di scrutinio possono protrarsi, infatti, anche nelle ore notturne; pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione, ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.
Note[modifica]
- ^ art. 20, comma 1 DPR n. 570/1960
- ^ art. 25 DPR 570/1960
- ^ art. 42, primo, secondo e terzo comma, DPR 30 marzo 1957 n. 361
- ^ art. 37, primo comma, DPR 570/1960
- ^ art. 42, quinto e sesto comma, DPR n. 361/1957
Voci correlate[modifica]
- Broglio elettorale
- Capoelettore
- Elezioni
- Elezioni (normativa italiana)
- Elettori
- Democrazia
- Governo
- Matita copiativa
- Rappresentante di lista
- Parlamento
- Partito politico
- Presidente di seggio
- Scrutatore di seggio
- Segretario di seggio
- Seggio elettorale
- Sezione elettorale
- Scambio elettorale politico-mafioso
- Scheda elettorale
- Suffragio universale
- Sistema elettorale
- Urna elettorale
- Voto di scambio