Tributo
Il tributo è una prestazione patrimoniale coattiva, consistente in beni in denaro o in natura, che deve essere corrisposta allo Stato o ad un altro ente pubblico, per effetto dell'esercizio della potestà impositiva dello Stato o di altro ente pubblico, per il soddisfacimento della spesa pubblica connessa ai bisogni pubblici. Secondo la Corte Costituzionale sono definibili tributi quelle entrate erariali caratterizzate dalla "doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (ex multis: sentenze n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)"[1]. Nel linguaggio corrente per indicare genericamente i tributi viene spesso usato, impropriamente, il termine "Tasse".
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Classificazione [modifica]
In un sistema tributario i tributi sono classificati in:
L'imposta è una prestazione coattiva di ricchezza finalizzata al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili quali, secondo la dottrina classica, la difesa dello Stato, la giustizia e l'ordine pubblico. E' prelevata in relazione ad un fatto economico che esprime capacità contributiva, come il reddito nell'Imposta personale, il consumo nell'imposta sul valore aggiunto, etc., secondo il cosiddetto principio del sacrificio.
La tassa è una prestazione che viene richiesta per la fruizione di un servizio pubblico divisibile, come ad es. l'istruzione (tassa universitaria) o la sanità (ticket sanitario) in base al principio del beneficio. Solitamente la tassa non copre per intero il costo del servizio pubblico, che quindi viene in parte finanziato da imposte.
Il contributo è una categoria non ben definita dalla dottrina, in quanto secondo parte di essa è possibile ricondurlo nei casi concreti alla tassa (es. contributo di utenza stradale), in quanto dovuto per uno specifico servizio, o all'imposta (contributo al servizio sanitario nazionale). Il suo importo tende a coprire o ha relazione con il costo del servizio (contributi previdenziali, contributi di bonifica). A differenza della tassa, che si applica quando si richiede un servizio, il contributo può essere attivato dall'Ente Pubblico per coloro che ricadono nell'ambito della prestazione di un determinato servizio. Ad es. nei il consorzi di bonifica si applica a tutti i proprietari di immobili nel territorio bonificato.
I tributi nel diritto internazionale [modifica]
I tributi nella Repubblica Italiana [modifica]
| « Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge. » |
Tributi e Costituzione [modifica]
La Costituzione prevede diverse norme che disciplinano il diritto tributario:
- art. 23: Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge (riserva di legge relativa);
- art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
- art. 75: [...] Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio [...];
- art. 81: [...] Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. [...] Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta.
- art. 120: La Regione non può istituire dazi di importazione o di esportazione o transito tra le Regioni [...].
Note [modifica]
- ^ Sentenza n. 64/2008
Voci correlate [modifica]
- Sistema tributario
- Obbligazione tributaria
- Diritto finanziario
- Fisco
- Ravvedimento operoso
- Soggettività tributaria
- Scienza delle finanze
- Spesa pubblica
- Date a Cesare quel che è di Cesare
Collegamenti esterni [modifica]
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