Titolo esecutivo
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Il titolo esecutivo è il documento che consente, nel processo civile, di promuovere l'esecuzione forzata.
Il titolo esecutivo si forma di norma nell'ambito di un processo, o comunque all'esito di un'attività giurisdizionale (c.d. titolo giudiziale).
Il principale titolo esecutivo giudiziale è la sentenza di condanna. Dopo la riforma del 1990, il codice di procedura civile riconosce efficacia di titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la cui esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice dell'appello su richiesta dell'appellante in presenza di "gravi e fondati motivi" (art. 283 e 351 cpc).
Oltre alla sentenza, sono titoli esecutivi tutti i provvedimenti giurisdizionali a cui la legge espressamente attribuisce tale efficacia, quali:
- il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice (artt. 642, 647 e 648 cpc)
- l'ordinanza di convalida di sfratto (663, 665 cpc)
- le ordinanze, previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 cpc), la condanna provvisionale (art 278 secondo comma), i provvedimenti cautelari.
- il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice (ad esempio quello disposto dall'art 410cpc per il processo del lavoro).
Il titolo esecutivo può formarsi anche fuori dal processo. In questo caso si parla di titolo stragiudiziale. Sono titoli esecutivi stragiudiziali (art 474 cpc), la cambiale e gli altri titoli di credito, (ad esempio l'assegno bancario o circolare), le scritture private autenticate limitatamente alla sola obbligazione di denaro in essa contenuta, l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 cpc).
[modifica] La formula esecutiva
Tutti i titoli sopra considerati, con la sola eccezione della cambiale, delle scritture private autenticate e degli altri titoli di credito, consentono di promuovere l'azione esecutiva solo quando siano muniti della formula esecutiva (art. 475 cpc).
L'apposizione della formula deve essere richiesta al cancelliere competente (per i titoli giudiziali) o al notaio (per i titoli stragiudiziali).
La formula, riportata sull'originale o sulla copia conforme richiesta, è la seguente: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
La spedizione può farsi solo in favore della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai sui successori, con l'indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La legge (art. 476 cpc) non consente di ottenere più di una copia in forma esecutiva, salva la sussistenza di giusti e comprovati motivi (come, ad esempio, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo).

