Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

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Il TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), è la norma fondamentale nell'ordinamento giuridico italiano per le materie relative alla pubblica sicurezza[senza fonte].

Emanato appunto nel 1931, in un frangente di forte consolidamento delle attività di polizia da parte del regime fascista, il TULPS tuttora regola la vita quotidiana in Italia, quantunque oggetto in età repubblicana di numerosi aggiustamenti e mutilato di molti articoli per ripetuti interventi della Corte Costituzionale e del legislatore.

Il TULPS fu sin dall'inizio innanzitutto un testo di polizia amministrativa, regolando con precisione (per i tempi doviziosa) le modalità di controllo statale delle attività dei privati che potessero rilevare ai fini della sicurezza pubblica e dando finalmente un'assai attesa compiuta definizione di molti punti lungamente dibattuti in giurisprudenza ed in dottrina. Il TULPS fu in questo senso anche strumento di riordino, giacché differenze di impostazione od operative addirittura pre-unitarie continuavano a causare differenza di trattamento delle medesime fattispecie fra le diverse regioni italiane, sebbene inevitabilmente (e certo intenzionalmente) fu principalmente strumentale alle esigenze della particolare situazione di governo del periodo.

Vi si riflessero infatti gli indirizzi politici del momento, di più nitida riconoscibilità nella parte in cui regolavano comportamenti in qualche misura legati alla politica, e segnatamente all'attività politica dei singoli o a quelle attività culturali che potessero sollecitarla od orientarla. Si stabilirono diversi punti di discrezionalità nei quali gli apparati statali, impersonati dai singoli funzionari, potevano applicare interpretazioni di una certa libertà che, se normalmente gestibili secondo principi di buon senso, ben si prestavano a maliziosi "intendimenti" orientati dalla politica.

Oggettivamente va registrato che il TULPS era tecnicamente un buon prodotto giuridico, che oltre a colmare lacune precedenti (e, come detto, ad uniformare l'azione statale su determinate materie) riduceva e non di poco potestà discrezionali di giudici, poliziotti ed altre autorità; ciò malgrado, secondo molti analisti non necessariamente animati da passioni politiche, il talvolta anche capzioso uso della lingua adottato lasciava la libertà personale del cittadino di fatto affidata al giudizio del singolo "birro", il quale intanto poteva interpretare aggettivi e sostantivi del testo normativo secondo la sua personale esperienza lessicale. La definizione del "mestiere di ciarlatano", ad esempio, non precisata da altre norme, come tanti altri fra gli argomenti trattati, si lasciava enunciare con effetti giuridici al funzionario preposto, chiamato ad interpretare le attività altrui secondo soggettive basi culturali.

A fianco a norme di migliore solidità concettuale, come quella che subordinava la concessione delle autorizzazioni amministrative alla regolare ottemperanza agli obblighi scolastici degli eventuali figli, entravano nell'ordinamento una serie di facoltà di controllo concesse principalmente alle questure ed alle prefetture che condizionavano quindi alla loro discrezionalità la maggior parte delle attività umane al tempo praticate con limiti oggi considerabili poco garantisti, come ad esempio la facoltà di sospensione di funzioni religiose. La successiva fase democratica, però, non rimosse che una parte di simili norme tanto funzionali alla "fascistizzazione".

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