Testimone di giustizia
Il Testimone di giustizia è una figura introdotta dalle Legge 45 del 2001 dello Stato Italiano che ha modificato la precedente disciplina relativa ai collaboratori di giustizia (D.L. 15/1/1991 n.8, convertito con modifiche nella L. 15/3/1991 n.82).
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[modifica] La disciplina
L’art.16 bis D.L. 8/91 come modificato ed integrato dalla L. 45/2001 definisce testimoni di giustizia: “Coloro che, senza aver fatto parte di organizzazioni criminali- anzi essendone a volte vittime, hanno sentito il dovere di testimoniare per ragioni di sensibilità istituzionale e rispetto delle esigenze della collettività, esponendo se stessi e le loro famiglie alle “reazioni degli accusati e alle intimidazioni della delinquenza”.
La legge del 2001 estende al testimone di giustizia la disciplina propria del collaboratore di giustizia ed in particolare, l'art. 16-ter, afferma che i testimoni di giustizia hanno diritto:
- a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;
- a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell’avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;
- alla capitalizzazione del costo dell’assistenza, in alternativa alla stessa;
- se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l’amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;
- alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell’attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
L'art.16-ter prevede che le misure di protezione siano mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio. Inoltre "se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l’acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell’equivalente in denaro a prezzo di mercato"
[modifica] Considerazioni
Il legislatore è intervenuto solo nel 2001 per dare rilievo giuridico ad una figura che già esisteva: colui che non avendo commesso alcun reato (ma spesso essendone stata vittima) decide di collaborare con lo Stato fornendo informazioni utili alle indagini e così mettendo a rischio la propria vita e quella dei propri familiari.
L'efficacia della legge si è però scontrata con l'enorme sacrifico richiesto ai testimoni di giustizia. Questi, costretti a lasciare la propria comunità e i propri affetti, sovente non sono stati messi in condizione di rientrare nel luogo di origine o di rifarsi una vita che non somigliasse ad una forma di "esilio" [1], lamentando anche la difficoltà di svolgere il ruolo di "testimone di giustizia" [2]
L'attuale legislazione in materia di testimoni di giustizia resta piuttosto lacunosa in quanto alle misure di protezione e di assistenza "nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio" (art. 9 d.l. 15.1.1991 n. 8). Questa normativa associa infatti la condizione dei testimoni e quella dei collaboratori di giustizia, pur trattandosi di due categorie profondamente differenti.
I testimoni di giustizia, infatti, sono persone che normalmente non provengono da ambienti malavitosi, occupanti normali posizioni nel tessuto economico e sociale, spesso impegnati in attività imprenditoriali. Costoro sono spesso vittime delle organizzazioni criminali e assumono il ruolo di testimoni dopo aver subito estorsioni o aver assistito a eventi criminosi. Spesso la loro testimonianza risulta decisiva consentendo l'individuazione dei colpevoli e la successiva condanna penale.
[modifica] Testimoni di giustizia
Tra i Testimoni di giustizia, ricordiamo: Rita Atria, Pino Masciari, Piera Aiello, Giuseppe Verbaro, Antonino Candela e Francesca Inga, Ignazio Cutrò[3],Gaetano Saffioti.
[modifica] Note
- ^ Testimoni di giustizia - ritaatria.it
- ^ [1]
- ^ Gaetano Pecoraro. «“Usati e abbandonati”. Due testimoni di giustizia si incatenano davanti al Viminale». il Fatto Quotidiano, 2 dicembre 2010. URL consultato in data 22 febbraio 2011.