Tassazione per trasparenza

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Per tassazione per trasparenza si intende quel regime di tassazione dei redditi per mezzo del quale il soggetto possessore dei redditi diventa trasparente (ossia su di lui non sorgono obbligazioni tributarie) per il Fisco.

Il soggetto trasparente rimane comunque responsabile in solido con i soci/associati per le obbligazioni tributarie nascenti dall'attribuzione del reddito da esso prodotto a questi.

Regime opzionale[modifica | modifica wikitesto]

Le società di capitali partecipate da altre società di capitali per un minimo del 10% fino ad un massimo del 50% secondo l'art. 115 TUIR (D.p.r. 22 dicembre 1986 n.917), in presenza di determinati requisiti, possono optare per la cosiddetta tassazione per trasparenza. In pratica la società può chiedere, con un apposito modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, che il reddito non venga tassato in capo a se stessa, ma che venga attribuito, proporzionalmente alla quota di partecipazione o, più precisamente, nella misura pari alla percentuale di partecipazione agli utili di ciascun socio. Anche le società a responsabilità limitata partecipate da persone fisiche possono chiedere la "tassazione per trasparenza".

Affinché una società di capitali, eccetto le società a responsabilità limitata, possa optare per tale regime è necessario che abbia una definita compagine sociale ovvero che i soci siano rappresentati solamente da società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione, ed ognuno di essi abbia una partecipazione agli utili e al diritto di voto per una percentuale compresa tra il 10% ed il 50%. Inoltre, necessariamente, il numero dei soci deve essere compreso tra 2 e 10, estremi inclusi.

Le società a responsabilità limitata possono optare per il regime della trasparenza fiscale quando congiuntamente:

  • si siano conseguiti ricavi per un importo inferiore alla soglia minima per l'applicazione degli studi di settore (attualmente tale soglia è pari a 5164569 €);
  • compagine sociale costituita da soci che siano solamente persone fisiche e in numero inferiore a 10;
  • la società possieda o acquisti partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (partecipazioni a cui si applica il regime di participation exemption).

Non applicabilità[modifica | modifica wikitesto]

L'esercizio dell'opzione non è comunque consentito nei casi in cui:

  • i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società;
  • la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

Regime obbligatorio[modifica | modifica wikitesto]

Il regime di trasparenza fiscale è quello naturale (e non derogabile) per i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR:

Eccezioni di opponibilità del socio[modifica | modifica wikitesto]

In materia di eccezioni opponibili dal socio nei casi di trasparenza fiscale, è legittimo contestare la pretesa avanzata da parte dell'Ufficio quando il socio dimostra di essere titolare apparente di un reddito mai conseguito, ovvero provare di non aver percepito redditi di partecipazione in presenza di un utile fittizio frutto di abusi commessi dagli amministratori[1].

A ciò si aggiunga che tale principio è stato recepito dalla decisione n° 134/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sulla scorte della quale è stato stabilito che la trasparenza deve essere vagliata alla luce della capacità contributiva, atteso che se il presupposto dell'Irpef è rappresentato da possesso dei redditi (art. 1 e art. 6 del Tuir), la menzionata regola della trasparenza fiscale opera solo se gli utili sono stati effettivamente e realmente conseguiti dalla società e percepiti, di riflesso, a favore del socio.

Sotto un altro profilo sollevato dai giudici napoletani, questi ultimi hanno voluto – nell'ottica di dichiarare annullabile l'avviso di accertamento notificato al socio – estendere l'applicazione del principio di “equità fiscale” presente nell'art. 6 del D.P.R. 633/72, laddove in taluni casi (ad esempio transazioni poste in essere con la Amministrazione pubblica) il pagamento dell'imposta può essere rinviato all'effettivo conseguimento dell'importo del corrispettivo.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Accertamento e riscossione (a cura di Eutenkne), AA. VV., Edizione Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer; 2011;

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Artt. 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
  • Decreto ministeriale 23 aprile 2004
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