Taccheggio
Il taccheggio è il furto di merce che si trova esposta in vendita all'interno di esercizi commerciali. In quegli esercizi in cui il cliente possa liberamente scegliere e prelevare i prodotti offerti di suo interesse, il taccheggio si realizza tipicamente evitando di esibirli per il dovuto pagamento alla cassa, uscendo dai locali.
In tempi recenti il taccheggio viene sempre più spesso definito con la locuzione eufemistica di "differenza inventariale", sottintendendo che l'esercizio vittima di questa pratica debba registrare, al controllo dell'inventario, una differenza non altrimenti spiegabile fra le merci esposte e quelle risultate vendute.
Nei termini di furto, la condotta del taccheggiatore soggiace in molti ordinamenti, fra i quali quello italiano, alla disciplina prevista per il furto semplice, con applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede[1].
L'antitaccheggio è un'attività specificamente volta al contrasto di questo illecito, e si fonda operativamente sull'allestimento di accorgimenti e strumenti di controllo di vario genere, compresa la vigilanza umana. Sotto quest'ultimo aspetto, in Italia la materia è regolata dall'art. 134 del TULPS e più in particolare dal decreto ministeriale n. 269 del 1 dicembre 2010.
La disposizione del TULPS (art. 134) individua gli istituti di vigilanza e di investigazioni private, mentre con il decreto min.le (269/2010) entrato in vigore il 16 marzo 2011, vengono disciplinati i requisiti per l'ottenimento delle licenze per gestire un istituto di vigilanza o per esercitare la professione di investigatore privato, nonché la specificazione dei servizi consentiti, tra cui appunto l'antitaccheggio.
L'antitacheggio, quindi, può essere svolto, in via esclusiva, da soggetti alle dipendenze di un istituto di vigilanza o di investigazioni private, peraltro, per quest'ultimi, dotati di specifica licenza.
La nuova normativa definisce in maniera esaustiva l'attività di antitaccheggio. Per gli istituti di vigilanza si parla di 'vigilanza antitaccheggio' (art. 3, comma 2, punto d), indicando il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede. Per gli istituti di investigazioni private, si tratta di una licenza specifica, che consente l'espletamento del cosiddetto antitaccheggio investigativo, definito, più tecnicamente (art. 5, comma 1, punto aIII) come 'attività di indagine in ambito commerciale'. Si tratta, in particolare, dell'ipotesi di richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.
Per quel che attiene l'aspetto della difesa elettronica ci sono anche apparati tecnologici fra i quali, ma non solo, antenne capaci di rilevare delle etichette a radio frequenza magnetiche o magneto acustiche.