Soft law

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Nel linguaggio giuridico il termine inglese soft law, difficilmente traducibile in italiano,[1] fa riferimento ad una serie di fenomeni di regolazione connotati dalla produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta. La soft law si contrappone, quindi, ai tradizionali strumenti di normazione (leggi, regolamenti ecc.), emanati secondo determinate procedure da soggetti che ne hanno l'autorità (parlamenti, governi ecc.), i quali producono norme dotate di efficacia vincolante nei confronti dei destinatari (hard law).

In mancanza di un'efficacia vincolante diretta, la garanzia dell'osservanza delle norme di soft law riposa sul fatto che chi le ha emanate coincide con il loro destinatario (autoregolamentazione) oppure sull'autorevolezza del soggetto che le ha emanate e, quindi, sulla loro forza persuasiva. Tali norme non danno luogo a situazioni giuridiche soggettive direttamente tutelabili in sede giurisdizionale, ciò non toglie che il giudice ne possa tenere indirettamente conto.

Il concetto di soft law è piuttosto sfumato, denotando una variegata gamma di fenomeni normativi: dai codici di autoregolamentazione adottati da singole imprese o altre organizzazioni, ai codici deontologici o simili adottati da associazioni professionali o di categoria; da taluni atti di diritto internazionale, alle raccolte di principi e regole, di origine spontanea, elaborate da organizzazioni nazionali o internazionali, governative o non governative.

Il concetto nasce nel diritto internazionale degli anni settanta come strumento alternativo al trattato internazionale, utilizzato quando, per vari motivi, le parti non vogliono o non possono ricorrere al medesimo. Gli accordi di questo genere non creano obblighi giuridici tra le parti contraenti (secondo il principio "pacta sunt servanda") ma solo impegni politici il cui rispetto è rimesso alla volontà delle parti, sebbene le loro norme possano essere successivamente recepite in un trattato.

Un altro strumento normativo utilizzato nel diritto internazionale che si può fare rientrate nel concetto di soft law è la raccomandazione, atto emanato da un'organizzazione internazionale che indica al destinatario un comportamento da tenere per conseguire determinati risultati ritenuti desiderabili, ma le cui prescrizioni non danno luogo a sanzione in caso d'inosservanza. Un esempio sono le raccomandazioni emanate dall'Unione Europea.

Anche gli atti normativi di hard law, quali leggi e regolamenti, possono produrre norme di soft law qualora scelgano di imporre al destinatario obblighi non vincolanti sul piano giuridico (soft obligation). La ragione del ricorso a norme del genere può stare nell'esigenza di creare un disciplina flessibile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione che caratterizza certi settori della vita economica o sociale, oppure di recepire all'interno dell'ordinamento norme di soft law emanate da organizzazioni internazionali.

Si può far rientrare nella soft law anche l'odierna lex mercatoria, il corpo di regole create dalla comunità dei commercianti per le esigenze del commercio internazionale. Si tratta di regole di diversa origine, sorte soprattutto dalla prassi (in particolare quella desumibile dalle decisioni di alcune importanti camere internazionali di arbitrato), la cui natura è, peraltro, molto controversa, tanto che c'è chi ne nega l'esistenza.

[modifica] La soft law in bioetica

Un esempio di materia in cui la soft law ha un ruolo rilevante è la bioetica. Le principali dichiarazione internazionali in materia (Codice di Norimberga, Dichiarazione di Helsinki, Rapporto Belmont, Principi di Barcellona ecc.) offrono un punto comune di riferimento per affrontare e stimolare il dibattito in ambito etico; sono, inoltre, un'occasione per adottare degli standard in paesi dove in precedenza la materia era poco o per nulla disciplinata.

L'UNESCO è stata in prima linea per l'elaborazione di standard internazionali che avessero l'obiettivo di incoraggiare e guidare gli stati membri delle Nazioni Unite per assicurare che le attività biomediche fossero portate avanti con il pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti inviolabili. Secondo alcuni autori la soft law ha avuto un ruolo importante nel regolamentazione di tali diritti, promuovendo una visione globale del loro rispetto e tutela.[2]

[modifica] Bibliografia

  • Edmondo Mostacci, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, CEDAM, Padova 2008, ISBN 978-88-13-28652-1

[modifica] Note

  1. ^ Sono state proposte espressioni come "diritto debole", "diritto flessibile", "diritto mite" ecc.
  2. ^ Roberto Adorno. The Invaluable Role of Soft Law in the Development of Universal Norms in Bioethics (in inglese)
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