Scrutatore di seggio (elezioni in Italia)

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Per scrutatore di seggio indica, in Italia, lo scrutatore dell'Ufficio elettorale di sezione, che si insedia in occasione di ogni tornata elettorale o referendaria.

Indice

Nomina [modifica]

La nomina degli scrutatori è disciplinata dall'art. 6 della legge n. 95 dell'8 marzo 1989, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 , ulteriormente modificato dalla legge n. 22 del 27 gennaio 2006, tra gli elettori iscritti nell'albo unico degli scrutatori di seggio elettorale.

Lo scrutatore di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Come gli altri membri del seggio, e delle forze di polizia coinvolte, lo scrutatore ha facoltà di votare presso il seggio in cui svolge l'ufficio elettorale, anche se diverso da quello in cui è iscritto nelle liste.

In passato la nomina avveniva tramite sorteggio casuale al computer (legge 95/1989), mentre attualmente la chiamata è diretta e nominativa (ovvero non casuale) (legge 270/2005).

La nomina dello scrutatore di seggio viene effettuata tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali o referendarie da parte della commissione elettorale comunale presso il comune di residenza degli aspiranti, e assegna gli incarichi per tutte le sezioni elettorali presenti nel territorio del comune. Comunicazione della riunione è inserita due giorni prima nell'albo pretorio del comune.

La commissione deve votare all'unanimità un insieme di persone fra gli iscritti all'albo. Qualora dopo le prime due votazioni non si raggiunga l'unanimità, ogni membro della commissione può proporre 2 nomi e si vota a maggioranza. In caso di parità dei voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

La commissione elettorale comunale può adottare un criterio misto di merito e reddito, chiamando giovani studenti, disoccupati o persone con bassa pensione, e un elevato grado di scolarità. L'incarico elettorale è anche visto come un primo modo per avvicinare i giovani alla politica.

Lo scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del sindaco attraverso un messo notificatore del comune, al quale restituisce una firma per presa visione. La comunicazione avviene una ventina di giorni prima delle elezioni.
L'ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore designato può rinunciare per gravi e giustificati motivi all'incarico, comunicandolo entro 48 ore dalla notifica all'anagrafe (in forma scritta o per via telefonica). In tal caso L'ufficio elettorale provvederà alla sostituzione attingendo dalla graduatoria dei sostituti formata dalla Commissione Elettorale durante la seduta delle nomine.

Ad avvenuta costituzione del seggio la sostituzione viene fatta direttamente dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione

La legge prevede che le imprese debbano concedere l'esercizio di compiti di pubblica utilità e connessi all'attività politica, per garantire il diritto costituzionale dei cittadini all'elettorato attivo.
Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per tutta la durata dell'incarico elettorale. Tali giornate sono retribuite dallo Stato e non vanno a ridurre il monte ore di ferie e permessi. Il presidente di seggio rilascia un'attestazione che comprova lo svolgimento dell'attività di scrutatore, da presentare al datore di lavoro. La comunicazione di nomina viene invece allegata ai verbali dello scrutinio.

I contratti nazionali collettivi di lavoro possono prevedere deroghe che in particolari casi rimettono al datore di lavoro la decisione di concedere l'espletamento dell'incarico.

Modalità di iscrizione all'Albo [modifica]

Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale devono presentare domanda al sindaco del comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il mese di novembre. L'iscrizione è gratuita e dura a vita.

Requisiti [modifica]

Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:

  • essere cittadini italiani
  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
  • avere assolto agli obblighi scolastici

Sostituzione dello scrutatore [modifica]

Qualora lo scrutatore nominato non si presenti alla costituzione del seggio elettorale (attualmente alle ore 09:00 o alle 16.00 del sabato, a seconda se la votazione si apra rispettivamente alle ore 14.00 del sabato stesso o alle 8.00 della domenica), il Presidente provvede alla/e sostituzione/i nominando come scrutatore alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione.

Cause di incompatibilità [modifica]

Sono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:

  • i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
  • i rappresentanti di lista, che sono scelti dai candidati alle elezioni per controllare irregolarità nei loro confronti durante lo spoglio elettorale.

Competenze [modifica]

Lo scrutatore di seggio:

Prima della votazione, quando si costituisce il seggio

  • appone la propria firma e il timbro di sezione sulle schede elettorali della Sezione prima dell'apertura della votazione (autenticazione)

Durante la fase di votazione quando apre il seggio

  • identifica ogni elettore che si reca a votare presso la Sezione elettorale
  • compila il registro degli elettori con l'indicazione del documento d'identità sulle liste di sezione;
  • annota, sull'apposito registro, il numero della tessera elettorale esibita dal votante
  • assiste il Presidente di seggio nell'esercizio delle sue funzioni
  • rilascia al Presidente di seggio il proprio parere in ordine a tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione

Alla chiusura della votazione

  • partecipa allo spoglio delle schede
  • redige le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti
  • assiste il Presidente di seggio nella formazione dei plichi elettorali contenenti le schede e i verbali del seggio

Permessi e indennità [modifica]

Presidente, segretario e scrutatori hanno diritto a un giorno di riposo retribuito per la domenica in cui si tengono le elezioni, e a uno/due giorni di permesso retribuito per il sabato e il lunedì, in cui si tengono generalmente l'allestimento del seggio e lo scrutinio. I permessi retribuiti sono a carico del datore di lavoro, non dello Stato, e non riducono il monte di ferie e permessi che il lavoratore matura nell'anno.

Allo scrutatore di seggio spetta un'indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno. Tale onorario non costituisce reddito e, dunque, non va indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente. Tale onorario, per consultazioni che non siano referendum o europee, negli anni 2003-2006 è di 120 euro (che sale di 25 euro per ogni elezione aggiuntiva alla prima, con un massimo di 4 maggiorazioni). Nell'anno 2008 a causa della sovrapposizione delle elezioni politiche e comunali, per alcuni comuni, l'onorario è stato di circa 170 euro. Allo stesso modo nel 2013, a causa della sovrapposizione delle elezioni politiche e regionali in alcune regioni.

Recuperi compensativi e obblighi del datore di lavoro [modifica]

Lo scrutatore ha poi diritto a uno o due giorni di riposo compensativo, come indennità per festività non godute, per i giorni festivi o non lavorativi in cui si è svolto l'incarico elettorale.

Il tema è disciplinato D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, che approva il "Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali". L'art. 119, comma 2 stabilisce che in occasione di tutte le consultazioni elettorali (...) coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (...) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. L'art. 1 della Legge n. 69 del 29 gennaio 1992 chiarisce "l'obbligo del pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali". Se la settimana lavorativa è di 6 giorni, il sabato viene già retribuito in busta paga, e il recupero compensativo è di un solo giorno per la domenica. Se invece è di 5 giorni, il lavoratore ha diritto a un secondo giorno di recupero. L'informazione è riportata nel cedolino della busta paga alla voci "Giornate lavorate" e "Giornate retribuite" (25/26 oppure 20, nel secondo caso).

Se il lavoratore non fruisce i giorni di recupero compensativo, questi gli sono liquidati in economico.

I giorni di recupero compensativo si ottengono presentando al datore di lavoro un secondo documento, un'attestazione di presenza al seggio rilasciata dal Presidente di Seggio. I giorni di recupero compensativo non sono un periodo di ferie/permessi, e non vengono detratti dal monte ore di ferie e ROL maturati; come le ferie e permessi, le giornate di recupero compensativo sono retribuite dal datore di lavoro al 100% della paga giornaliera, e in più non sono tassati. Non sono però pagati come straordinario, anche se vanno a compensare un lavoro svolto nei giorni festivi di domenica, e del sabato se non è lavorativo. Se l'elezione non occupa la sola domenica e continua nel lunedì, tale giornata è pagata doppia, dallo Stato con l'indennità e dal datore di lavoro come normale giornata lavorativa.

Voci correlate [modifica]

Collegamenti esterni [modifica]