Scambio sul posto
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Lo scambio sul posto, disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ARG/elt 74/2008), (Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP), e successive modifiche) definisce la regolamentazione del meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. Il servizio di scambio sul posto è regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione, a prezzi di mercato, dell’energia scambiata con la rete.
La disciplina si applica dal 1° gennaio 2009 ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilità o la titolarità di impianti: 1.alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW; 2.alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007); 3.di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Il GSE riconosce un contributo, a favore del soggetto titolare dell’impianto, definito come Utente dello scambio (USSP), che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione:
- la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento); - il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete; - il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.
In particolare il contributo erogato dal GSE all’Utente dello scambio, prevede:
- il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete; - il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete.
Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi. I produttori che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare apposita istanza al GSE.
In particolare, l’Utente dello scambio che intenda aderire al regime dovrà accedere al sito internet del GSE (www.gse.it), area Scambio sul posto, e seguire la procedura guidata di registrazione che prevede l’invio di informazioni tecniche, commerciali e amministrative, necessarie ai fini dell’istanza e della successiva convenzione.
In generale il servizio di scambio sul posto produce un vantaggio maggiore per l’Utente dello scambio qualora, su base annua, la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l’onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete, l’Utente dello scambio vedrà ristorati dal GSE i costi che ha sostenuto per l’utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, di dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema.

