Ricettazione (diritto)
| Reato di Ricettazione fonte: Codice penale italiano |
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|---|---|
| Articolo | 648 |
| Competenza | Tribunale Monocratico |
| Procedibilità | ufficio |
| Arresto | Facoltativo |
| Fermo | Sì |
| Pena prevista | Reclusione non inferiore a 2 anni |
La ricettazione è un reato, ed in particolare un delitto, previsto e punito dall'art. 648 del Codice penale italiano, commesso da chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato cosiddetto "presupposto" (vedi sotto), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nelle stesse azioni e con gli stessi fini.
Ad esempio, il delitto presupposto può essere un furto, una rapina, o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni di cui questo può impossessarsi per effetto della commissione del delitto stesso.
[modifica] Pena prevista
La sanzione prevista dall'art. 648 del Codice Penale è quella della reclusione da 2 ad 8 anni congiunta alla multa da 516 € a 10330 €.
A discrezione dell'Organo Giudicante, nell'ipotesi la fattispecie criminosa sia di lieve entità, è irrogabile al colpevole la pena prevista dal II comma dell'art 648 che, decisamente più tenue, prevede la reclusione sino a sei anni e la multa fino a 516 €.
[modifica] Soggetto attivo
È comunemente ritenuto in giurisprudenza che il presupposto materiale per la commissione di tale reato sia semplicemente che anteriormente a esso sia stato commesso un altro delitto (il reato presupposto) al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato; a ben vedere, però, dal tenore letterale della norma si richiede una connotazione aggiuntiva: il bene deve provenire da delitto, ossia il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella disponibilità del dante causa.
Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore del delitto presupposto e naturalmente la vittima del delitto precedente.
[modifica] Voci correlate
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