Ricettazione (diritto)
| Reato di Ricettazione |
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|---|---|
| Fonte | Codice penale italiano |
| Articolo | 648 |
| Competenza | Tribunale Monocratico |
| Procedibilità | ufficio |
| Arresto | Facoltativo |
| Fermo | Sì |
| Pena prevista | Reclusione non inferiore a 2 anni |
La ricettazione è un reato, ed in particolare un delitto, previsto e punito dall'art. 648 del Codice penale italiano, commesso da chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato cosiddetto "presupposto" (vedi sotto), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nelle stesse azioni e con gli stessi fini.
Ad esempio, il delitto presupposto può essere un furto, una rapina, o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni di cui questo può impossessarsi per effetto della commissione del delitto stesso.
Pena prevista [modifica]
La sanzione prevista dall'art. 648 del Codice Penale è quella della reclusione da 2 ad 8 anni congiunta alla multa da 516 € a 10330 €.
A discrezione dell'Organo Giudicante, nell'ipotesi la fattispecie criminosa sia di lieve entità, è irrogabile al colpevole la pena prevista dal II comma dell'art 648 che, decisamente più tenue, prevede la reclusione sino a sei anni e la multa fino a 516 €.
Soggetto attivo [modifica]
Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore del delitto presupposto.
Voci correlate [modifica]
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