Remissione
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La remissione è il negozio giuridico unilaterale mediante il quale il creditore rinunzia gratuitamente al diritto di credito. Tale negozio rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento non satisfattivi ed è disciplinato dal codice civile agli articoli 1236-1240 c.c.
La remissione è dunque un negozio:
- unilaterale in quanto per il suo perfezionamento è sufficiente la volontà del creditore di rinunziare al credito. Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che si tratti di un contratto, argomentando dall'art. 1236 che prevede la facoltà del debitore di rifiutare la remissione. Tale dottrina ritiene che in caso di mancato rifiuto vi sia un consenso tacito del debitore alla remissione.
- recettizio in quanto il negozio per avere effetto deve pervenire a conoscenza del debitore. Il debitore ha la facoltà di rifiutare la remissione, ma in tal caso l'art.1236 prevede l'onere a carico del debitore di comunicare il rifiuto al creditore entro un termine congruo.
La remissione può avvenire mediante:
- dichiarazione del creditore di rimettere il debito (art. 1236)
- restituzione volontaria del titolo originale del credito (art. 1237)
[modifica] Voci correlate
Rimessione in termini (art. 184 bis c.p.c.)
[modifica] Testi normativi
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vedere anche : Rimessione in termini (art. 184 bis c.p.c.)