Rappresentante di lista
Il rappresentante di lista è la persona incaricata di seguire le operazioni di voto presso una sezione elettorale e di verificare eventuali irregolarità per conto di un partito o di un candidato che concorre alle elezioni.
La legge non precisa il numero massimo di rappresentanti di lista che ogni candidato può nominare. La prassi fissa questo limite a due persone, delle quali una è indicata come supplente.
La presenza del rappresentante di lista è facoltativa ed è una scelta dei candidati. Il rappresentante di lista quindi non è un membro dell'Ufficio elettorale e non è retribuito. Può ricevere un rimborso spese a discrezione del delegato di lista che rappresenta, ed ha diritto ai permessi e alle giornate di riposo compensativo alle quali hanno diritto i membri del seggio.
Presidente e scrutatori hanno diritto a un giorno di riposo retribuito per la domenica in cui si tengono le elezioni, e a uno/due giorni di permesso retribuito per il sabato e il lunedì, in cui si tengono generalmente l'allestimento del seggio e lo scrutinio. I permessi retribuiti sono a carico del datore di lavoro, non dello Stato, e non riducono il monte di ferie e permessi che il lavoratore matura nell'anno.
Il rappresentante di lista deve essere cittadino italiano.
Deve presentarsi all'Ufficio Elettorale Centrale o del Comune, oppure dal Presidente di seggio il giorno della costituzione del seggio, munito di carta d'identità, tessera elettorale, regolare incarico. L'incarico deve contenere la firma del delegato capolista e dei rappresentanti incaricati, autenticate da un pubblico ufficiale della stessa circoscrizione. L'autentica deve contenere: firma estesa, data e luogo dell'autenticazione, incarico ricoperto dal pubblico ufficiale e timbro dell'ufficio.
Il rappresentante di lista può assistere alla costituzione del seggio elettorale alle 16.00 del sabato precedente le elezioni, alle votazioni e allo scrutinio finale. Può esibire un simbolo del partito di appartenenza e tenere copia dei registri elettorali, può annotare l'identità degli elettori che si presentano a votare ma, per la legge sulla riservatezza dei dati personali, non può compilare elenchi delle persone che non si presentano al voto. Durante lo spoglio elettorale, ha parere consultivo, può esprimere contestazioni che vengono iscritte a verbale, non ha però diritto di voto in merito alla validità o nullità delle schede scrutinate.
Come gli altri membri del seggio, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale. Oltraggi ai rappresentanti di lista, come agli altri membri del seggio, sono perseguiti per direttissima. Irregolarità da questi commesse sono perseguite penalmente con la reclusione di almeno due anni e con un'ammenda. Il Presidente del Seggio, dopo due ammonizioni, può disporre l'allontanamento dei rappresentanti di lista dal seggio se questi esercitano pressioni sui votanti o disturbano il regolare svolgimento del voto.