RSPP

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RSPP è l'acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Questa figura è stata introdotta dal D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, recepimento di diverse Direttive Europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si tratta del professionista esperto in Sicurezza (Safety) designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), ovvero l' "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 comma l lettera f) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

L'art. 2 comma 1 lett. f) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (...omissis...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi». La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, prevista dall'art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione collabora con il Datore di Lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi.

L'RSPP può essere interno oppure esterno all'azienda. Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all'azienda nei casi previsti dall'art. 31 comma 6 del D.Lgs 81/2008. In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del D.Lgs 81/2008) il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. In questi casi egli è comunque tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte. Nelle unità produttive ove sono presenti al massimo cinque lavoratori, il Datore di Lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa frequenza di corsi di formazione di cui agli artt. 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nonché i rispettivi corsi di aggiornamento.

Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., mentre i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all'art. 33, che al comma 1 specifica che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

  1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive [...] e i sistemi di controllo di tali misure;
  3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  5. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica [...];
  6. a fornire ai lavoratori le informazioni [...].

[modifica] Legislazione di riferimento

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