Condizioni obiettive di punibilità
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Il codice penale italiano agli articoli 44 e 158 c.p. non definisce le le condizioni obiettive di punibilità ma si limita a fissare due caratteri:
- debbono consistere in un avvenimento del mondo esteriore, che non deve essere necessariamente voluto dall' agente;
- debbono essere estranee alla condotta illecita.
Le condizioni obiettive di punibilità secondo parte della dottrina costituscono avvenimenti futuri e incerti, astranei all'azione illecita, il cui verificarsi è necessario per la punibilità del reato, ma non per la sua esistenza.
Ai sensi dell' art. 44 c.p. il fatto-condizione può in concreto essere oggetto dalla volontà del reo, ma l'esistenza di tale nesso psichico non costituisce requisito indispensabile ai fini della punibilità dello stesso. Però ciò si pone in contrasto con il principio di colpevolezza (sent. 364/1988 Corte Costituzionale).
La corte costituzionale ha affermato che sussista la colpevolezza quantomeno per le condizioni obiettive di punibilità intrinseche, che aggravano l'offesa implicita nelle commissione del reato.
Diversamente le condizioni dette estrinseche non aggiungono nulla alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. La loro presenza è dettata da valutazioni di opportunità politico-criminale.

