Procedura legislativa ordinaria (diritto dell'Unione europea)
La procedura legislativa ordinaria (Art. 294 TFUE), (prima del trattato di Lisbona cosiddetta procedura di codecisione) è una delle Procedure legislative dell'Unione europea. In essa il Parlamento interviene attivamente nel processo legislativo comunitario, non limitandosi a fornire pareri, ma potendo modificare il testo sottoposto all'esame degli organi legislativi dalla Commissione.
Prevista originariamente in via di eccezione, è ora, con le modifiche operate ai trattati dal Trattato di Lisbona, la regola.
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[modifica] La procedura
La Procedura legislativa ordinaria prevede tre fasi o letture:
[modifica] Prima lettura
La Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento Europeo. Il Parlamento elabora un parere sul progetto di atto, e lo trasmette al Consiglio; in mancanza, dunque, di proposte di emendamento da parte del Parlamento, l'atto è adottato. Diversamente, il Consiglio adotta una Posizione Comune e la comunica al Parlamento. Il Consiglio è tenuto ad informare il Parlamento in modo esauriente dei motivi che l'hanno indotto ad adottare tale posizione.
[modifica] Seconda lettura
Il Parlamento ha, entro un termine di tre mesi, tre possibilità di azione:
- se il Parlamento approva la posizione comune del Consiglio o non esprime parere entro il termine stabilito, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
- se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei membri, respinge la posizione comune, l'atto proposto si considera non adottato;
- se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei membri, propone emendamenti alla posizione comune, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. In quest'ultimo caso, entro tre mesi:
- o il Consiglio, a maggioranza qualificata (o all'unanimità, se c'è il parere contrario della Commissione), approva tutti gli emendamenti e quindi l'atto in questione si considera adottato ed è sottoscritto dai Presidenti di Parlamento e Consiglio;
- oppure il Consiglio informa il Parlamento che non approva tutti gli emendamenti alla posizione comune proposti da quest'ultimo, e quindi il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento, convoca entro sei settimane il Comitato di conciliazione.
[modifica] Fase di Conciliazione
Il Comitato di conciliazione, formato da tanti membri del Parlamento quanti sono gli Stati membri (27) e dai membri del Consiglio (o loro delegati), con la partecipazione della Commissione, entro sei settimane elabora un progetto comune e lo trasmette a Parlamento e Consiglio. Qualora non si giunga ad un accordo, la procedura si conclude senza l'approvazione dell'atto.
[modifica] Terza lettura
Parlamento e Consiglio sono dunque chiamati a pronunciarsi sul progetto comune entro sei settimane:
- se il Parlamento approva a maggioranza dei votanti, ed il Consiglio a maggioranza qualificata, l'atto è adottato;
- se il progetto viene respinto, o almeno uno dei due organi non si pronuncia, l'atto non è adottato.
