Privilegium fori
Il privilegium fori è il diritto d'origine tardo-imperiale romana e confermata nel medioevo, che sottraeva il chierico alla competenza sia penale che civile dei giudici civili per attribuirla soltanto al tribunale ecclesiastico del proprio vescovo.
Secondo la tradizione era stata la generosità di Costantino a sottrarre i chierici dalla competenza dei giudici laici e tale linea si era poi affermata in epoca bizantina. Dogmaticamente, il privilegium fori deriva dalla volontà stessa del Cristo nell'istituire la Chiesa come società perfetta. In questo senso il potere civile riconosce come esistente ma non concede tale privilegio. Questa dottrina fu spesso affermata dai Pontefici Romani, non ultimo Pio IX nel Sillabo
Nel medioevo il principio ebbe larga applicazione rientrando in una più ampia sfaccettatura di assenza di una normativa uniforme: anche i mercanti dovevano essere giudicati dai mercanti e così via. [1].
Note [modifica]
- ^ Fa parte di questa tendenza la normativa ad esempio esistente in molte federazioni sportive del divieto di adire alla giustizia ordinaria, vigendo l'obbligo di adire alla giustizia sportiva, confermata dalla clausola compromissoria firmata al momento del tesseramento.
Bibliografia [modifica]
- Banfi Antonio, Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino .