Polizia giudiziaria
Nel diritto italiano, per Polizia giudiziaria s'intende quella funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale. Essa ha carattere di ausiliarità e collateralità con l'attività giudiziaria ed in particolare con quella attività - e con i relativi organi che la esercitano - che attiene all'esercizio dell'azione penale, cioè alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato.
La Polizia giudiziaria ha natura e finalità repressive anziché preventive, dal momento che interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di pubblica sicurezza non ha potuto evitare. L'attività di Polizia giudiziaria deve essere esercitata fin dalla ricezione di una notizia relativa alla commissione di un reato (notitia criminis) e deve attivarsi anche prima di ricevere ordini dall'ufficio del Pubblico Ministero.
In Italia la polizia giudiziaria è una funzione, non un corpo, ed i soggetti che vi sono chiamati provengono da corpi di polizia e da altre amministrazioni, oltre che (per casi particolari) da professioni private.
[modifica] Compiti della Polizia giudiziaria
Sono sanciti dall'articolo 55 del codice di procedura penale, secondo cui la P. G. deve:
- prendere notizia dei reati (la Polizia giudiziaria ha il dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Deve, dunque, adoperarsi nella ricerca di informazioni, non solo attingendole da fonte esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle indagini, la Polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo obbligo di mantenere informato il magistrato)
- impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (la Polizia giudiziaria deve evitare la consumazione dell'evento lesivo; se il reato è in via di consumazione deve interromperne la consumazione; se esso è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo status quo ante a favore della parte lesa)
- ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su ordine del Pubblico Ministero)
- assicurare le fonti di prova (la Polizia giudiziaria deve individuare ed assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici, ...).
[modifica] Atti d'iniziativa della Polizia giudiziaria
- Obbligo di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, per iscritto [1]
- Identifica la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone [2]
- Raccogliere spontanee dichiarazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini[3]
- Assume a sommarie informazioni le persone che possono riferire notizie utili ai fini delle indagini[4]
- In flagranza di reato procede alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato[5]
- Eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano. Alla polizia giudiziaria è vietato fare ispezioni sulla persona.[6]
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno competenza generale e sono cioè legittimati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria con riferimento alla ricerca e all'accertamento di qualsiasi reato. La distinzione tra queste due figure è importante sia per quanto riguarda l'organizzazione interna delle varie unità di polizia giudiziaria sia per quanto riguarda la competenza a compiere determinati atti.
Gli agenti di polizia giudiziaria:
- solo ed esclusivamente in caso di potenziale alterazione, modifica o dispersione delle prove in base all'art.113 disposizioni di attuazione del c.p.p..;
- non può procedere alla rubricazione delle norme violate nella comunicazione della notizia di reato per l'iscrizione al registro meccanografico della Procura della Repubblica;
- all'agente di polizia giudiziaria il pubblico ministero non può delegare il compimento di alcun atto processuale.
La polizia giudiziaria si struttura, a livello organizzativo, in servizi e sezioni. Possono definirsi servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato il compito di svolgere, in via continuativa e prioritaria, le funzioni di polizia giudiziaria. Sono, ad esempio, servizi di polizia giudiziaria le squadre mobili istituite presso le Questure, i reparti operativi dell'Arma dei Carabinieri ed i Nuclei di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Invece, le Sezioni di polizia giudiziaria sono costituite presso ogni Procura della Repubblica e sono dirette dal Procuratore ed hanno carattere “interforze”. La funzione primaria delle Sezioni di polizia giudiziaria è quella di offrire all'Autorità Giudiziaria un ausilio continuo ed immediato basato su di un costante, effettivo rapporto di collaborazione reciproca.
[modifica] Intervento di polizia giudiziaria in materia di lavoro
Quando l'organo di polizia giudiziaria rileva una contravvenzione,impartisce al contravventore un'apposita prescrizione (specifiche misure atte a far cessare la contravvenzione stessa),fissando un termine per la sua regolarizzazione. Ha inoltre l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia del reato (art. 347 del codice di procedura penale). Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata. Se la prescrizione è stata adempiuta, il contravventore segue al pagamento, nel termine di trenta giorni, di una somma pari al quarto del massimo della sanzione amministrativa prevista per la specifica contravvenzione ed entro centoventi giorni dal termine fissato nella prescrizione, l'organo di polizia giudiziaria comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione e il pagamento della predetta somma. Tutto questo comporta l'estinzione del reato. Nel caso in cui ci sia l'inadempimento alla prescrizione o il mancato pagamento della sanzione amministrativa entro i termini previsti, si procede invece con l'azione penale. Il procedimento penale che si avvia al momento della rilevazione della contravvenzione viene sospeso dal momento in cui il reato viene comunicato al Pubblico Ministero,e riprende una volta che la polizia giudiziaria comunica allo stesso l'adempimento della prescrizione o il pagamento dell'ammenda.
[modifica] Attività di polizia giudiziaria
Nei compiti che le sono affidati, la Polizia giudiziaria non ha limitazioni nel piano investigativo; fra gli atti cui sono legittimati i soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, si trovano:
- perquisizioni personali
- sequestro preventivo di cose pertinenti al reato
- assunzione di sommarie informazioni dell’indagato o dell’imputato in procedimento connesso.
Fra gli atti eseguibili dai soli Ufficiali di P.G. su delega della A.G, si trovano:
- sequestro di documenti, titoli, valori e corrispondenza
- intercettazioni
- ispezioni di luoghi, cose o persone.
Fra gli atti eseguibili anche da parte dei semplici agenti di Polizia Giudiziaria, si trovano:
- identificazione dell’indagato
- arresto in flagranza di reato
- ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell’indagato
- informativa di reato al P.M.
[modifica] Le attribuzioni di polizia giudiziaria
Il codice di procedura penale, all'art. 57, elenca i soggetti cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria (funzioni ben distinte da quelle di pubblica sicurezza):
- Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria:
-
- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- Sono Agenti di Polizia Giudiziaria:
-
- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, la polizia penitenziaria, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni nell'ambito del territorio di appartenenza e nel limite dell'orario di servizio[7].
- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- Leggi e regolamenti possono estendere le attribuzioni di Ufficiale o agente di P.G. ad ulteriori soggetti, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni: i Vigili del Fuoco; I Guardiaparco; gli ispettori del lavoro; i medici dirigenti, i veterinari dirigenti e i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro quando operanti in servizi con compiti ispettivi e di vigilanza[8]; il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; il personale dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate; i verificatori di pesi e di misure; i funzionari e gli agenti del ministero dell'industria; i funzionari dei ruoli tecnico-operativi, i capi reparto ed i capi squadra del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; le guardie venatorie[9] (guardacaccia); le Guardie Ittiche, ai fini della sorveglianza sulla pesca[10]; ai comandanti, coordinatori, istruttori di polizia municipale é attribuita la funzione di ufficiali di polizia giudiziaria, ai vigili è attribuita la qualità di agenti di polizia giudiziaria (in entrambi i casi la funzione è attribuita limitatamente a quanto attribuito dalle leggi e dai regolamenti, quando sono nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente all'orario di servizio).
Il codice della navigazione precisa all'art. 1235 ulteriori attribuzioni specifiche[11].
Alle guardie particolari giurate è stata riconosciuta in giurisprudenza la qualità di agenti di polizia giudiziaria, ma limitatamente all’esercizio del loro servizio.
[modifica] Polizia giudiziaria e Dipartimento di Prevenzione
Il sistema sanitario nazionale italiano[12] si articola, a livello locale, in diverse aziende sanitarie locali (ASL), ciascuna ASL si articola in tre macrostrutture, quali:
- Presidio ospedaliero
- Distretto socio-sanitario
- Dipartimento di prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione si occupa di garantire la salute e il benessere collettivo svolgendo diverse attività:
- profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- controllo dei rischi sanitari connessi all' inquinamento ambientale;
- tutela dai rischi infortunistici connessi all' attività lavorativa nei diversi luoghi di lavoro;
- sanità pubblica veterinaria;
- tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Per svolgere questi compiti, gli addetti al Dipartimento di Prevenzione (medici dirigenti, veterinari dirigenti e tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro) che esplicano funzioni di ispezione e vigilanza svolgono sia attività di polizia amministrativa che di polizia giudiziaria, quest'ultima al fine di rilevare e denunciare la presenza di reati e pericoli per la salute umana e animale. Per questo motivo, tale personale riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria[13]; questi servizi sono (in base all'art.7-quater del D.Lgs 229/99):
- SISP : Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- SPISAL: Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- SIAN: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- SERVIZI VETERINARI - Aree funzionali di:
a) sanita' animale; b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Rivestono la qualifica di UPG anche gli ispettori delle ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione-Protezione Ambientale), istituite in ciascuna regione italiana.
[modifica] Il procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti alla polizia giudiziaria
Gli articoli 16-19 del c.c.p. regolano il procedimento disciplinare che si attua nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel caso di violazione delle norme relative alle loro funzioni.
L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale alla Corte di Appello del distretto nel quale il soggetto presta servizio. L'inizio dell'azione è comunicato all'amministrazione nella quale l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria dipende e può essere esercitata quando:
- omette di riferire all'autorità giudiziaria la notizia di reato
- omette o ritarda l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo esegue solo in parte o negligentemente
- vìola ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle sue funzioni.
La commissione che giudica l'infrazione disciplinare è composta da un presidente di sezione della Corte di appello che la presiede e di un magistrato di tribunale, di un ufficiale di polizia giudiziaria, dal comandante regionale dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. L'accusa è sostenuta dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato sarà assistito da un difensore di fiducia o nominato d'ufficio. Contro la decisione emessa dalla commissione, il procuratore generale e l'incolpato stesso possono proporre ricorso ad un'altra commissione istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e composta di un magistrato della Corte di Cassazione; l'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la Corte di Cassazione.
Avverso la decisione di questa "commissione d'appello" l'incolpato e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Finché si ha lo svolgimento del procedimento disciplinare, può essere disposta la sospensione dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria o dell'ufficiale, ai quali può essere inflitta sanzione della censura o della sospensione dall'impiego per massimo sei mesi.
[modifica] L'ausiliario di polizia giudiziaria
L'articolo 348 del C.P.P. prevede al quarto comma la figura del cosiddetto "ausiliario di P.G.", che viene cooptato dalla polizia giudiziaria: questa, per atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
La nomina non necessita della forma scritta[14].
[modifica] Riferimenti normativi
- Codice penale.
- Codice di procedura penale.
- Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada. Decreto 29 dicembre 2000- Articolo 195 del d. l. 30 aprile 1992, n. 285.
- Decreto Legislativo 758/94, Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
- Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Competenza penale del Giudice di Pace.
- La Disciplina delle associazioni di promozione sociale legge 383/2000. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000.
- Decreto DdL 4976 delega per la revisione del nuovo codice della strada.
- Nuove disposizione sul difensore d´ufficio - Legge 6 marzo 2001 n. 60-
- "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione" (Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 14 febbraio 2001, e pubblicato sulla G.U. del 22.3.2001) in vigore dal 6.4.2001.
- Legge 8 marzo 2001, n. 40 "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2001;
- Legge 6 marzo 2001, n. 60 "Disposizioni in materia di difesa d’ufficio" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
- Legge 7 marzo 2001, n. 62"Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
- Legge 14 marzo 2001, n. 51"Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001
- Legge 18 ottobre 2001 n. 374. Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.
- Decreto legislativo 229/99, art. 7
[modifica] Note
- ^ articolo 347 Codice di procedura penale
- ^ articolo 349 Codice procedura penale
- ^ articolo 350 Codice procedura penale
- ^ articolo 351 Codice procedura penale
- ^ articolo 352 Codice procedura penale
- ^ articolo 354 Codice procedura penale
- ^ sono guardie delle province e dei comuni quelle nominate ai sensi dell'art.44 TU sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza RD 31 agosto 1907 n.690 e che possiedono i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione RD 20 agosto 1909 n.666. Sono obbligate a prestare giuramento innanzi al Prefetto.
- ^ DM n° 58/97
- ^ art. 27 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")
- ^ art. 31 R.D. 1604/31
- ^ Testo dell'articolo
- ^ Vedi d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.
- ^ Ai sensi dell'art. 2 L. n. 283/1962 in materia di alimenti e delle Leggi regionali applicative della L.n. 833/1978
- ^ In proposito Cass. 27.01.1998, Cass. 18.02.2010
[modifica] Voci correlate
- ARPA
- Carabinieri
- Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
- Corpo forestale dello Stato
- Governo
- Guardia di Finanza
- Ispettore del lavoro
- Osservazione Controllo Pedinamento
- Polizia di Stato
- Polizia Penitenziaria
- Polizia municipale
- Stato
- Tecnico della prevenzione
- Vigili del Fuoco