Polizia (Italia)

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I compiti di polizia in Italia sono svolti da cinque corpi nazionali, chiamati comunemente forze dell'ordine, a cui si aggiungono le polizie locali .

Indice

Definizione [modifica]

Alla definizione delle funzioni di polizia, non corrispondono nell'ordinamento italiano autonome autorità di polizia, deducendosi per questa delega l'accentramento decisionale in capo al governo, che tipicamente le delega a sua volta al ministero dell'interno, presso il quale è incardinato il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Nel 2005 il numero totale di forze di polizia attive in Italia era di 324.339 unità,[1] il più alto in Europa, 74.000 in più rispetto al secondo, la Germania e più del doppio della Gran Bretagna. Tuttavia bisogna considerare che in tale numero è compreso l'organico dell'Arma dei Carabinieri (circa 115.000 unità), che essendo una forza armata (fino al 2001 faceva parte dell'Esercito Italiano) non ha esclusivi compiti di polizia.

Alla luce della storia nazionale, dove tradizionalmente l'autorità di polizia veniva divisa tra Corpo di pubblica sicurezza e Arma dei Carabinieri, anche la fase costituzionale repubblicana non ha prodotto definizioni nitide di un'autorità di polizia e l'unica carica che possa in qualche modo nominalmente avvicinarsi all'argomento è quella (già creata durante il fascismo) del Capo della Polizia, che governa il Corpo della Polizia di Stato.

Ma proprio a questa carica è stata aggiunta, anche nel nome, un'attribuzione più evocativa dell'interpretazione ordinamentale della funzione, poiché il Capo della polizia è anche "direttore generale della pubblica sicurezza" con autorità su tutte le forze di polizia italiane. Proprio nella focalizzazione sulla "pubblica sicurezza" si ha quindi una gerarchia di autorità indirettamente ammesse alla gestione delle funzioni di polizia in Italia.

Il Ministro dell'Interno ha la funzione di assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento delle forze di polizia.

Qualifiche [modifica]

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria.
Pubblico ufficiale Agente di pubblica sicurezza Ufficiale di pubblica sicurezza Agente di polizia giudiziaria Ufficiale di polizia giudiziaria Agente di polizia tributaria Ufficiale di polizia tributaria Polizia militare Polizia tributaria locale
Polizia di Stato X X X X X
Carabinieri X X X X X X
Polizia Penitenziaria X X X X
Corpo Forestale X X X X
Guardia di Finanza X X X X X X X X
Guardia Costiera X X ( art.57 co.3 c.p.p ) X ( art.57 co. 3 c.p.p. )
Polizia locale X X (art.3 e 5 co.1 l.65/1986) X (art. 57 co. 3 c.p.p.) X (art. 57 co. 3 c.p.p.) X
Forze Armate X (p.u.militare) X ( limitatamente all'art.7 bis. L.125/2008)

L'ufficiale di pubblica sicurezza dispone della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico - la Forza pubblica è costituita dagli agenti di pubblica sicurezza che debbono obbedire.

In ordine pubblico gli ordini debbono essere eseguiti se non manifestamente reato e della loro esecuzione risponde l'ufficiale di pubblica sicurezza che li ha impartiti.

La Forza pubblica è composta dagli agenti di pubblica sicurezza e dai militari dell'arma carabinieri come è specificato dagli artt.19-28 regolamento del TU leggi di ps ed art.159 dlgsvo n.112/1998.

Sono parte della Forza pubblica le guardie delle province e dei comuni nominate nelle forme stabilite all'art.4 bis R.D. 635/1940.

Le forze di polizia italiane [modifica]

Squadre motociclistiche della Polizia di Stato.
Motociclista dei Carabinieri.

L'ordinamento italiano prevede 5 forze di polizia nazionali a diretto controllo governativo:

Lo statuto dei corpi di polizia in Italia, prevede che ciascuno di questi enti sia militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) o militarmente organizzato (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria). Questo è rilevante ai fini sia dell'impiego dei corpi per eventuali esigenze di difesa militare (e della definizione delle catene di comando), sia del trattamento dei rispettivi appartenenti sotto gli aspetti gerarchici e disciplinari, e di normative applicabili (essendo i militari soggetti a un codice di giustizia specifico).

Altri corpi possono avere funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, che però sono entrambe funzioni ben distinte dalla funzione tipica di polizia, con la quale non possono essere confuse:

  • il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un Corpo civile dello Stato con status di polizia; il personale operativo del CNVVF ha funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e di prevenzione, in particolare nel settore degli incendi dolosi con il Nucleo Investigativo Antincendio.

Tutti i corpi sono dipendenti funzionalmente, per la prevenzione e l'ordine pubblico, dal dipartimento della pubblica sicurezza, compresa la direzione DIA. A livello provinciale il prefetto è autorità di P.S, mentre a livello tecnico è il questore a decidere la pianificazione del personale delle forze di polizia a sua disposizione.

Le Polizie locali italiane [modifica]

La Polizia locale è costituita dai corpi (o servizi) di polizia, dipendenti dagli enti locali, con competenza riferita al territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. Si tratta di strutture civili con capacità specifiche. La "polizia locale" è costituita dalla Polizia municipale [2] e dalla Polizia provinciale, la definizione formale è quella di "Corpo (o servizio) di Polizia municipale" o "Corpo (o servizio) di Polizia provinciale". Le funzioni principali sono disciplinate dalla L. 7 marzo 1986 n. 65, inoltre altre leggi dello stato e delle regioni attribuiscono specifiche competenze a questi organi di polizia. Generalmente i compiti e le funzioni svolte sono di: polizia amministrativa locale individuati dall'art.18 d.p.r. 616/1977, polizia stradale, polizia commerciale e annonaria, polizia ambientale-demaniale-edilizia, polizia ittico-venatoria, polizia urbana e rurale, tutela del consumatore e vigilanza sulla somministrazione di alimenti e bevande e sulle norme igieniche e sanitarie, polizia veterinaria e sanitaria, polizia tributaria locale, funzioni ausiliarie di p.s. ecc. Gli appartenenti, rivestono la qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, quando in servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito territoriale di competenza. Il personale, ove riconosciuto con decreto di approvazione del prefetto ha attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza. La Polizia locale può svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (artt.3 e 5 della legge quadro n.65/1986) alle dipendenze funzionali dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza (questore) a mezzo dei suoi ufficiali ed agenti, come stabilisce l'art.7 d.m. 145/1987.


La polizia locale è composta dai corpi (o servizi) di:

Inoltre nella regione autonoma della Sardegna, sono presenti:

La possibilità del sindaco di chiedere la disponibilità della forza pubblica (Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri) per l'esecuzione delle ordinanze emesse per motivi contingenti di sicurezza locale è riconosciuta al prefetto su materie di competenza statale è stata esclusa dalla sentenza n.115/2011 della Corte Costituzionale.

La sentenza n.115 del 4 aprile 2011 la Corte Costituzionale - nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la parola “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti” - ha ricondotto il potere di ordinanza dei sindaci in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana alle sole ordinanze contingibili ed urgenti e non di sicurezza pubblica in genere e mai di ordine pubblico.

La Polizia militare italiana [modifica]

Carabinieri di polizia militare in parata

Diversa è la funzione (e l'organizzazione) della "polizia militare", servizio che assolve compiti di vigilanza specificamente in ambienti militari: in base alla normativa italiana vigente le funzioni di polizia militare possono essere svolte esclusivamente dall'Arma dei Carabinieri all'interno delle Forze Armate (Marina, Esercito, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e dal Corpo della Guardia di Finanza per le materie di specialità della stessa. L'Arma dei Carabinieri fornisce ad ogni forza armata aliquote di proprio personale, in Italia e nei teatri operativi all'estero, per compiti di vigilanza e di tutela dell'ordine costituito da esplicarsi in tutte quelle ripartizioni territoriali o giurisdizionali nelle quali sarebbe inopportuno od improprio ricorrere a polizie civili. Ha funzioni di polizia militare, all'interno dell'Armata, anche il Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

Corpi d'élite e reparti speciali delle Forze di polizia italiane [modifica]

I corpi di polizia italiani hanno nel tempo istituito specifici corpi o reparti d'elite, per la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, o per la sicurezza interna del Paese:

Voci correlate [modifica]

Note [modifica]

  1. ^ link eurostat (non più valido)
  2. ^ la polizia consortile (dei consorzi tra più enti territoriali locali o di enti economici locali), la polizia dell'unione dei comuni e la polizia delle comunità montane: queste forme della polizia locale sono disciplinate dalla L. 7 marzo 1986 n.65.
  3. ^ La figura ha acquisito autonomia in relazione a specifiche funzioni di polizia locale di cui titolare è l'ente locale, stabilite dall'art. 18 d.P.R. 616/1977 per cui può dotarsi di un Corpo o servizio come previsto dalla L. 7 marzo 1986 n. 65 con competenze limitate alle funzioni amministrative indicate nel d.P.R. citato
  4. ^ Art. 1, L.r. n. 25/1988: "La Regione autonoma della Sardegna, nell’esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall’articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal primo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l’istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni della presente legge."

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