Piano particolareggiato
Il Piano Particolareggiato, secondo la Legge Urbanistica Nazionale n°1150 del 1942, è uno strumento di pianificazione territoriale usato in materia di urbanistica. È uno strumento attuativo, uno strumento mediante il quale gli strumenti direttori (Piano Territoriale di Coordinamento per la L.U.N.) trovano attuazione. Tramite questi strumenti attuativi trovano attuazione anche i vari piani regolatori come il Piano Regolatore Generale, il Piano Regolatore Generale Intercomunale e il Programma di Fabbricazione. La L.U.N. prevede solo questo ma, per ovviare alle sue carenze, dopo la L.U.N., si ha la proliferazione di piani attuativi.
Indice |
[modifica] Caratteristiche
- Finalità: Rendere concreta la realizzazione degli interventi previsti nel P.R.G;
- attuare la previsione del P.R.G.;
- consentire l'esproprio dei suoli, infatti è uno strumento per la dichiarazione di pubblica utilità;
- regolamentare l'attività edificatoria nell'area interessata con finalità di dettaglio e specificazione di quanto già previsto dal P.R.G..
- Limiti Spaziali: non sono fissati per legge ma corrispondono a limitati contesti, da scala urbana a infra-urbana;
- Cogenza: la 1150 stabilisce che è facoltativo. Pur Tuttavia è l'unico degli strumenti attuativi obbligatori previsti;
- Scadenza temporale: la 1150 stabilisce 10 anni, ma conservano validità le misure di regolamentazione dell'attività edificatoria in quanto integrativa delle analoghe misure del P.R.G.;
- Contenuti:
- 1. Rete delle infrastrutture viarie, dalla maglia larga alla maglia di penetrazione;
- 2. Suddivisione del suolo in terreni edificabili e non;
- 3. Suddivisione del suolo edificabile in singoli appezzamenti di terreno non ulteriormente frazionabili chiamati lotti;
- 4. Specificazione di dettaglio delle tipologie edilizie;
- 5. l'individuazione degli spazi riservati a opere e impianti di interesse pubblico.
[modifica] Elaborati
- 1. Stralcio del P.R.G. vigente riferito all'area interessata, scala 1:5000;
- 2. Norme tecniche di attuazione;
- 3. Rappresentazione planimetrica dello stato attuale, scala 1:5000;
- 4. Progetto di Piano Particolareggiato redatto su mappa catastale, scala 1:500;
- 5. Tavola della lottizzazione delle aree edificabili, scala 1:500; la tavola mostra i singoli lotti e specifica per ciascun lotto le potenzialità edificatorie;
- 6. Norme tecniche di attuazione del P.P.;
- 7. Elenco dei terreni da espropriare. Indicazione della superficie, proprietario e le rendite catastali;
- 8. La 1150/1942 prevedeva anche il Piano Finanziario con 2 scopi: riportare la stima economica delle opere da eseguire e attestare la copertura finanziaria dell'ente pubblico;
- 9. Relazione tecnica illustrativa;
- 10. Dal 1967 con la Legge Ponte n° 765, tavola di verifica del rispetto degli standards urbanistici.
[modifica] Procedura per l'entrata in vigore
Il P.P. una volta redatto, viene adottato con delibera del consiglio comunale. Poi depositato per pubblicazione per 30 giorni. Vengono effettuate le osservazioni o opposizioni (dai proprietari degli immobili compresi nei piani) durante questi 30 giorni e per i successivi 30 giorni. Si avvia la fase delle controdeduzioni con successivi rigetti e accoglimenti. Il pacco viene trasferito in Regione. La giunta regionale ha quattro possibilità:
- non approva e lo ritrasmette in comune;
- apporta modifiche sostanziali, il comune deve ripubblicare;
- apporta modifiche non sostanziali e approva il piano;
- approva il piano.
Dato che l'iter è lungo e macchinoso, si rende necessario salvaguardare il P.P., tramite il sindaco, davanti a richieste di trasformazione del territorio in contrasto con il P.P. adottato. Queste misure di salvaguardia hanno la durata di 3 anni.
la legge 47/1985 ha soppresso la necessità di approvazione del P.P. da parte della Regione
[modifica] Vizi del Piano Particolareggiato
Per l'esistenza dei seguenti problemi, sono nati altri strumenti attuativi
[modifica] Problema Finanziario
Il Piano Finanziario era obbligatorio per la 1150/42. I comuni dovevano metterlo in budget anche 3-4 anni prima che il piano fosse approvato. Risolto dalla 765/67 che ha trasformato l'obbligo del Piano Finanziario in obbligo della Stima Sommaria dei Costi.
[modifica] Problema Procedurale
L'iter è lungo e macchinoso. Risolto dalla 47/85 (legge sul primo condono) che stabilisce che il P.P. debba essere approvato dal comune al momento delle controdeduzioni.
[modifica] Problema di Esproprio
I terreni dovrebbero essere espropriati anni prima, La difficoltà è di ordine economico e temporale.