Pena di morte in Italia

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La pena di morte in Italia è stata usata in vari modi e in vari epoche dai tempi dell'Antica Roma fino al 1948.

Indice

[modifica] Storia

[modifica] Stati preunitari

Roma 1868: Esecuzione di Monti e Tognetti

Il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, fu il primo Paese civile al mondo ad aver abolito la tortura e la pena capitale. Tale data è festa regionale in Toscana.

La Repubblica Romana bandì la pena capitale nel 1848, seguita da San Marino nel 1865.

[modifica] Regno d'Italia

La pena di morte venne abolita nel 1889 anche nel Regno d'Italia, con l'approvazione quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere, del nuovo codice penale, durante il ministero di Giuseppe Zanardelli. Tuttavia, la pena di morte era stata di fatto abolita fin dal 1877, anno dell'amnistia generale di Umberto I di Savoia (Decreto di amnistia del 18 gennaio 1878). La pena capitale restava però ancora in vigore nel codice penale militare e in quelli coloniali.

L'ultima condanna a morte nella Roma papalina, avvenne nel 1870, poco prima della "breccia di Porta Pia" [1].

[modifica] Fascismo

Nel 1926 venne reintrodotta da Mussolini per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo e per vari reati contro lo stato. Nel 1928 viene giustiziato attraverso la fucilazione Michele Della Maggiora, un bracciante toscano di orientamento comunista, per aver ucciso due fascisti.[2]

Il codice Rocco, entrato in vigore il 1º luglio 1931, aumentò il numero dei reati contro lo stato punibili con la morte e reintrodusse la pena di morte per alcuni gravi reati comuni.

Dopo la caduta del regime fascista (25 luglio 1943), il 10 agosto 1944 il decreto legislativo luogotenenziale n. 224 abolì la pena di morte per tutti i reati previsti dal codice penale del 1931. Essa fu però mantenuta in vigore in base al decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944 per i reati fascisti e di collaborazione con i nazi-fascisti. Dopo la fine della guerra il decreto legislativo luogotenenziale n. 234 del 10 maggio 1945 (poi modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64) ammise nuovamente la pena di morte come misura temporanea ed eccezionale anche per gravi reati come rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, costituzione o organizzazione di banda armata. Il decreto aveva efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. A norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, tali disposizioni continuavano ad avere efficacia fino al 15 aprile 1948; la costituzione repubblicana, che abrogava la pena di morte per tutti i reati commessi in tempo di pace, però era già entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

[modifica] Secondo dopoguerra e Repubblica Italiana

Nell'immediato dopoguerra, la pena di morte rimase in vigore. L'ultima condanna a morte venne irrogata ai tre autori di una strage a scopo di rapina avvenuta nel 1945 in una cascina di Villarbasse (TO), dieci persone massacrate a bastonate e gettate ancora vive in una cisterna. L'allora capo dello Stato Enrico De Nicola respinse la grazia e il 4 marzo 1947 alle 7:45 venne eseguita l'ultima fucilazione in Italia alle Basse di Stura a Torino. I nomi dei condannati erano: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D'Ignoti.

L'abolizione definitiva fu sancita il primo gennaio 1948 dalla Costituzione Italiana, salvo che nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, ha eliminato la pena di morte anche dalle leggi militari di guerra, eliminazione peraltro già avvenuta in via ordinaria con legge 13 ottobre 1994, n. 589: dunque, l'abolizione totale della pena di morte è ora stabilita a livello costituzionale.

[modifica] Normativa italiana

La Costituzione italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. La misura venne attuata con i decreti legislativi 22 gennaio 1948, n. 21 (Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte) e n. 22 (Ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai condannati alla pena di morte). La pena di morte rimase nel Codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale, che è attualmente l'ergastolo.

Nel 2007 fu approvata una legge costituzionale che modificò l'art. 27 della Costituzione.[3] Con tale riforma fu introdotto il divieto assoluto di utilizzare la pena di morte nell'ordinamento penale italiano.

La pena di morte era contemplata nell'art. 17 e nell'art. 21 del Codice penale,[4] da ritenersi abrogati nelle parti in questione.

Secondo la normativa previgente la pena di morte era eseguita tramite fucilazione all'interno di uno stabilimento penitenziario e non era amesso pubblico. Il Ministro della Giustizia poteva stabilire sia che l'esecuzione fosse pubblica, sia che fosse effettuata in altro luogo.

La normativa sui trapianti (legge n° 91 del 1999) vieta l'importazione di organi o tessuti da Stati in cui la legislazione consente la vendita e il prelievo da cittadini condannati a morte.

La Repubblica Italiana ha ratificato il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.[5]

[modifica] Note

  1. ^ In Vaticano si dispose una prima eliminazione della pena nel 1969 e Giovanni Paolo II dispose infine che sparisse per sempre dalle leggi della Chiesa nel 2001
  2. ^ Della Maggiora
  3. ^ Legge costituzionale n.1 del 02/10/2007
  4. ^ L'art. 21 del Codice penale (da ritenersi abrogato) recitava: La pena di morte si esegue, mediante fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della Giustizia. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della Giustizia disponga altrimenti.
  5. ^ L 179/2008

[modifica] Voci correlate

[modifica] Bibliografia

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