Pena accessoria
Le pene accessorie sono delle pene previste per accompagnare la pene principali collegate agli illeciti penali. Da qui appunto l'accessorietà, queste pene infatti non possono essere comminate da sole ma possono solo accompagnare. I loro scopi sono appunto quelli di colpire determinati rei che a causa della loro condotta penalmente rilevante si ritiene non siano più in grado, o meglio non debbano più, ricoprire certi ruoli o esercitare determinati diritti che per le loro caratteristiche richiedono uno standard di sicurezza elevato.
[modifica] In Italia
Le pene accessorie sono previste dall'articolo 19 del codice penale e sono distinte quelle previste per i delitti da quelle previste per le contravvenzioni. L'elenco fornito dal codice non si puo' però dire tassativo, infatti altre ne sono previste in diversi rami dell'ordinamento italiano. L'applicazione di una pena accessoria segue la condanna ad una delle pene principali, loro caratteristica comune è infatti la complementarietà astratta.
La loro disciplina è stata profondamente innovata nel 1990 dalla legge 19/90 che ha introdotto il principio della sospendibilità delle pene accessorie. Queste possono essere temporanee o perpetue e se nella sentenza di condanna non è specificata la durata questa è la stessa della pena principale, salvo i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
Le pene accessorie sono strumenti di politica criminale fortemente afflittive e limitative dei diritti costituzionalmente garantiti.
[modifica] Le singole pene accessorie
Le pene accessorie previste dall'articolo 19 per i delitti sono:
- L'interdizione dai pubblici uffici
- L'interdizione da una professione o un'arte
- L'interdizione legale
- L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- L'estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro
- La decadenza o la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.
Le pene accessorie previste per le contravvenzioni sono:
- La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
- La sospensione dalla direzione degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
La pena comune alle contravvenzioni e ai delitti è ex articolo 19 C.p la pubblicazione della sentenza penale di condanna
[modifica] Pene accessorie previste da altri rami dell'ordinamento
- Normativa tributaria: cancellazione dagli albi dei costruttori e dei fornitori della pubblica amministrazione.
- Legge fallimentare: inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale
- Legge 24/11/81:divieto di emettere assegni bancari o postali
- Legge sugli stupefacenti: divieto di espatrio per un periodo non superiore ai 3 anni.
- Art. 6, comma 7, L. 13 dicembre 1989 n. 401: divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione alla P.G. per un periodo da due a otto anni.
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